§ 5.3.17 - L.R. 26 aprile 1993, n. 11.
Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:26/04/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Competenze istituzionali.
Art. 3.  Enti attuatori e gestori dell'Edilizia Sovvenzionata: le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.), i Comuni e i loro Consorzi.
Art. 4.  Competenze delle A.T C.
Art. 5.  Statuto.
Art. 6.  Organi delle A.T.C.
Art. 7.  Scioglimento del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte.
Art. 8.  Liquidazione del Consorzio.
Art. 9.  Personale del Consorzio.
Art. 10.  Direttore generale.
Art. 11.  Responsabilità del Direttore generale.
Art. 12.  Organizzazione degli uffici e del personale.
Art. 13.  Stato giuridico e trattamento economico del personale.
Art. 13 bis.  Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 14.  Uffici, piante organiche, mobilità ed accessi.
Art. 15.  Bilancio di previsione e conto consuntivo.
Art. 16.  Canone di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione.
Art. 17.  Utilizzo dei rientri della gestione speciale.
Art. 18.  Ripianamento dei disavanzi finanziari di gestione.
Art. 19.  Fondo sociale.
Art. 20.  (Disciplina del controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC).
Art. 21.  Commissione tecnico-consultiva.
Art. 22.  Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi.
Art. 23.  Potere sostitutivo della Regione.
Art. 24.  Scioglimento degli organi di amministrazione.
Art. 25.  Disposizione finanziaria.
Art. 26.  Norma transitoria.
Art. 27.  Disposizioni in materia di responsabilità.
Art. 28.  Piante organiche degli I.A.C.P. e trattamento economico del personale.


§ 5.3.17 - L.R. 26 aprile 1993, n. 11. [1]

Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65.

(B.U. 5 maggio 1993, n. 18).

 

Titolo I

Norme generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione delle norme contenute nel D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, articolo 13 e 93 ed in conformità con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, finalizzata alla promozione del settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, Sovvenzionata e Agevolata, ai sensi delle leggi regionali 18 dicembre 1979, n. 76 e 19 febbraio 1982, n. 6, nonché di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

 

     Art. 2. Competenze istituzionali.

     1. Il Consiglio Regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i programmi del settore, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale, della pianificazione territoriale ed urbanistica e tenuto conto del rapporto predisposto dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3.

     2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1., la Giunta Regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento ed i poteri di vigilanza e controllo sugli Enti e soggetti attuatori e gestori di Edilizia Residenziale Pubblica.

     3. La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, annualmente ed i coerenza con i tempi della programmazione, un rapporto sullo stato d'attuazione degli interventi e sulla gestione degli Enti e dei soggetti operanti nel settore, nonché valutazioni sull'andamento del fabbisogno abitativo.

 

Titolo II

Enti ed organi dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

 

     Art. 3. Enti attuatori e gestori dell'Edilizia Sovvenzionata: le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.), i Comuni e i loro Consorzi.

     1. Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) assumono la denominazione di Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) ed esercitano le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari dalla vigente legislazione, integrata dai disposti della presente legge.

     2. Le A.T.C. sono Enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive Province o, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio Regionale, nonché delle aree al di fuori degli ambiti suddetti, ma limitatamente ai territori delle Province confinanti, quando l'intervento della A.T.C. sia richiesto dalla Giunta Regionale, da un Comune o dalla A.T.C. delle Province confinanti.

     3. Le A.T.C. sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

     4. Le A.T.C. subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

     5. Il personale degli I.A.C.P. come ridenominati al comma 1., continua ad operare presso le A.T.C.

     6. Oltre ai soggetti indicati al comma 2., sono Enti attuatori degli interventi di Edilizia Sovvenzionata e gestori dei relativi patrimoni, entro i limiti stabiliti dalla vigente legislazione, i Comuni ed i loro Consorzi, i quali possono delegare tali funzioni alle A.T.C. competenti per territorio.

     7. I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti devono affidare alle A.T.C. la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato o acquisito con finanziamenti a totale carico o con il contributo dello Stato o della Regione.

 

     Art. 4. Competenze delle A.T C.

     1. Le A.T.C. provvedono alla amministrazione e gestione del proprio patrimonio e di quello ad esse affidata da altri Enti pubblici.

     2. Le A.T.C. provvedono inoltre ad attuare interventi finalizzati all'incremento, al recupero e alla conservazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:

     a) l'impiego delle risorse dello Stato e della Regione nonché mediante l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri Enti ed Istituzioni;

     b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;

     c) la partecipazione a Consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati.

     3. Le A.T.C., oltre alle attività negli ambiti extraterritoriali, ma nei limiti indicati nel comma 2. dell'articolo 3, espletano tutti i compiti che possono essere ad esse affidati dagli Enti locali in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di ore pubbliche, anche ai fini dell'attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza.

     4. Le A.T.C. svolgono inoltre, per conto e nell'interesse della Regione, attività di vigilanza in materia di contabilizzazione delle spese inerenti lo svolgimento dei piani realizzati dai Comuni con fondi depositati presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti e di rendicontazione dei canoni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica amministrati direttamente dai Comuni, e ciò ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

 

     Art. 5. Statuto.

     1. Con deliberazione del Consiglio Regionale, da adottarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo Statuto tipo delle A.T.C.

     2. Le A.T.C. approvano lo Statuto nel termine di quindici giorni dal primo insediamento del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 6. Organi delle A.T.C.

     1. Sono organi delle A.T.C.: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale.

     2. Gli organi di cui al comma 1. durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Regionale e, per la nomina, sono soggetti alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Il Consiglio di Amministrazione delle A.T.C. è composto da:

     a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale competente per territorio, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

     b) quattro membri nominati dal Consiglio Provinciale dei quali uno su proposta delle organizzazioni provinciali degli imprenditori industriali, uno scelto fra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, uno fra i nominativi designati dalle associazioni provinciali più rappresentative degli assegnatari, uno fra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori autonomi.

     3 bis. Il Consiglio di Amministrazione delle A.T.C. si intende regolarmente costituito quando oltre ai membri eletti di cui alla lettera a) risultino nominati almeno due dei membri di cui alla lettera b) [2].

     4. La Giunta Regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente delle A.T.C. tra i componenti eletti dal Consiglio Provinciale, indicati nel comma 3., lettera a).

     5. I Consiglieri delle A.T.C. sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e con rilevanti esperienze nell'amministrazione di aziende pubbliche e private.

     6. Il collegio sindacale delle ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre sindaci, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. [3]

     7. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare alla Giunta Regionale una relazione di valutazione, anche con specificazioni dei singoli componenti, della attività e della operatività della Agenzia. La relazione è allegata al rapporto di cui al comma 3. dell'articolo 2.

 

     Art. 7. Scioglimento del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte.

     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è sciolto il Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte, di seguito denominato Consorzio, e si procede alla sua liquidazione a norma dell'articolo 8.

     2. I beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio, sono devoluti, alla data di cui al comma 1., alla Regione Piemonte.

     3. Dal momento della devoluzione la Regione subentra nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive facenti capo al Consorzio.

 

     Art. 8. Liquidazione del Consorzio.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per la liquidazione del Consorzio.

     2. Il Commissario ha il compito di procedere alla individuazione dei beni mobili ed immobili del Consorzio, dei rapporti giuridici relativi all'attività del Consorzio stesso, nonché del personale che vi presta servizio.

     3. Il Commissario presenta alla Giunta Regionale una relazione consuntiva dell'attività del Consorzio sino alla sua soppressione.

     4. Gli adempimenti di cui ai commi 2. e 3. devono essere compiuti entro tre mesi dalla nomina del Commissario liquidatore.

 

     Art. 9. Personale del Consorzio.

     1. Il personale di ruolo del Consorzio è trasferito alla Regione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L'inquadramento è effettuato anche in sovrannumero e l'assorbimento garantito con successivo provvedimento di adeguamento dell'organico.

     3. Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     3 bis. Il personale del disciolto Consorzio che abbia conseguito il livello economico differenziato di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 36, conserva tale beneficio senza intaccare il numero di livelli economici differenziati attribuibili dalla Regione Piemonte per il 1993 al proprio personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 [4].

     4. Le somme maturate fino alla data di soppressione del Consorzio a titolo di trattamento di fine servizio sono versate a cura del Commissario liquidatore ai dipendenti. È fatto salvo il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata.

 

Titolo III

Struttura e organizzazione delle A.T.C.

 

     Art. 10. Direttore generale.

     1. Il Direttore generale della A.T.C, è nominato dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'A.T.C., ed è scelto, di norma, fra i dirigenti del comparto degli Enti locali.

     2. Il Direttore generale dura in carica cinque anni rinnovabili e, con atto motivato, può essere, in qualunque momento, rimosso dall'incarico dalla Giunta Regionale anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.C.

     3. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale, come sopra nominato, è disciplinato dalle norme regionali di recepimento dell'accordo nazionale di comparto.

     4. La Giunta Regionale può altresì, eccezionalmente e con provvedimento motivato, scegliere il Direttore generale tra esperti del settore privato. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato.

 

     Art. 11. Responsabilità del Direttore generale.

     1. Il Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente dell'A.T.C. da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. [5]

     2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'A.T.C. deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Direttore generale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

     3. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Direttore generale, in relazione alle sue competenze.

     4. I soggetti di cui al comma 2. rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

     5. Il Direttore generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni, di cui al comma 2., unitamente al funzionario preposto.

 

     Art. 12. Organizzazione degli uffici e del personale.

     1. Le A.T.C. disciplinano, con apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, la dotazione organica del personale e, in conformità allo Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'A.T.C. e stabilisce le modalità della funzione di coordinamento tra il Direttore generale dell'Ente e gli stessi.

     2. Spetta al Direttore generale l'indicazione al Consiglio di Amministrazione dei dirigenti a cui affidare gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

     3. Il Regolamento può prevedere il ruolo di Vice Direttore generale. Tale ruolo è svolto da un dirigente o, se mancante, da altro funzionario apicale ed è individuato ai sensi del comma 2.

     4. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo competono al Consiglio di Amministrazione mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

     5. Spettano altresì ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

     6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

     7. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Regolamento può prevedere, su proposta del direttore generale, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 

     Art. 13. Stato giuridico e trattamento economico del personale.

     1. Le strutture operative delle A.T.C. sono informate ai principi generali della legislazione statale e regionale in materia di organizzazione degli uffici.

     2. Al personale si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, fatto salvo quanto disposto all'articolo 10, comma 4 [6].

     3. Per la ricongiunzione presso la Cassa di Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali dei periodi assicurativi del personale iscritto all'I.N.P.S., già dipendente del disciolto Consorzio, si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

 

     Art. 13 bis. Trattamento di quiescenza e di previdenza. [7]

     1. Il personale assunto dalle A.T.C., successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è iscritto alla C.P.D.E.L. ai fini pensionistici ed all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento previdenziale o all'Ente di previdenza che, in forza di normativa nazionale, subentri ad essi.

     2. Il personale di cui all'articolo 3, comma 5 della presente legge, mantiene il trattamento di fine rapporto e l'iscrizione alla C.P.D.E.L. o agli altri Enti, come previsto dalla precedente normativa concernente gli I.A.C.P.

 

     Art. 14. Uffici, piante organiche, mobilità ed accessi.

     1. Le A.T.C., in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono a dare attuazione alle norme ivi contenute nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo IV

Norme di gestione delle A.T.C.

 

     Art. 15. Bilancio di previsione e conto consuntivo.

     1. Le A.T.C. approvano, entro il 20 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione dell'anno successivo ed entro il 30 maggio il conto consuntivo dell'anno precedente.

     2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia e sulla base dello schema di bilancio-tipo approvato con decreto interministeriale 10 ottobre 1986, n. 3440.

     3. Le A.T.C. contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, approvano l'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione per vano gestito, come definite dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, articolo 19, lettere b) e c).

     4. In sede di approvazione del bilancio di previsione, le A.T.C. propongono alla Giunta Regionale l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 17. Con l'approvazione del conto consuntivo, le A.T.C. approvano altresì la gestione speciale di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, articolo 10 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 513, articolo 25.

     5. Le norme di cui al comma 3. si applicano anche ai Comuni o loro Consorzi gestori di Edilizia Residenziale Sovvenzionata.

 

     Art. 16. Canone di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

     1. Entro il 20 novembre di ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, le A.T.C. determinano il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione, ivi compresi i posti auto in autorimesse collettive, sulla base dei valori correnti di mercato.

 

     Art. 17. Utilizzo dei rientri della gestione speciale.

     1. La Regione, in sede di programmazione delle risorse destinate all'Edilizia Residenziale Sovvenzionata, tiene conto anche delle proposte di utilizzo dei rientri finanziari derivanti dalla gestione speciale, formulate dagli Enti gestori, annualmente e su base regionale, al Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, articolo 25, quarto comma.

 

     Art. 18. Ripianamento dei disavanzi finanziari di gestione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione delle A.T.C., qualora il conto consuntivo presenti come risultato un disavanzo, con la medesima deliberazione di approvazione del rendiconto finanziario, deve proporre alla Giunta Regionale un piano di risanamento, anche pluriennale, finalizzato all'assorbimento del disavanzo stesso.

     2. Le A.T.C., nell'ambito del piano di risanamento, possono proporre alla Regione l'utilizzo dei rientri finanziari previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 513, articolo 25, terzo comma, lettera d).

 

     Art. 19. Fondo sociale.

     1. L'attribuzione del fondo sociale, previsto dalla legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, articolo 19, è effettuata dai Comuni a favore degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata aventi titolo.

     2. La gestione del fondo sociale di cui al comma 1 è affidata alle A.T.C. che, entro il 31 agosto di ciascun anno, sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale la rendicontazione delle erogazioni effettuate dai Comuni nell'anno precedente [8].

 

Titolo V

Controllo delle A.T.C. [9]

 

     Art. 20. (Disciplina del controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC). [10]

     1. La Regione attraverso la Giunta regionale, esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della produttività degli enti. A tal fine promuove iniziative di indirizzo nei confronti delle ATC, nel rispetto degli indirizzi generali e nella promozione delle attività istituzionali, per il conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione stessa in attuazione delle leggi e dello statuto.

     2. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione valendosi, in particolare, del programma di attività e di spesa annuale e pluriennale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al fine di verificarne la rispondenza al perseguimento degli obiettivi statutari. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale lo statuto, la dotazione organica del personale limitatamente alla consistenza numerica del personale, il regolamento degli uffici di cui all'articolo 12, il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ogni altra disposizione regolamentare in ordine alla quale la Regione impartisca apposite istruzioni.

     3. Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi sindacali su tutti gli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità delle ATC. I Collegi sindacali sono, inoltre, tenuti ad attestare la rispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilità dell'esercizio. I Collegi sindacali, a cadenza quadrimestrale, sono tenuti a relazionare ai rispettivi Consigli di Amministrazione in ordine all'attività di controllo espletata.

     4. Il Collegio sindacale è tenuto a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual volta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.

     5. È data facoltà alle ATC compatibilmente con gli equilibri finanziari e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.

     6. La Giunta regionale provvede a stabilire le procedure, le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei controlli previsti ai commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. Commissione tecnico-consultiva.

     1. La legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65, è abrogata.

     2. Presso ogni A.T.C. è costituita una Commissione tecnico-consultiva, composta da:

     a) il Direttore generale dell'A.T.C. o, in caso di suo impedimento, il Vice-Direttore generale che la presiede;

     b) il Direttore tecnico dell'A.T.C.;

     c) un funzionario regionale designato dalla Giunta Regionale;

     d) tre esperti nelle materie tecniche e giuridiche riguardanti le opere pubbliche, scelti dalla Giunta Regionale su designazione degli ordini professionali di ciascuna Provincia;

     e) il Responsabile del Servizio regionale Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per Provincia.

     3. Per l'esame di programmi di intervento di cui la stazione appaltante sia un Comune, la Commissione di cui al comma 2. è integrata da un tecnico designato dal legale rappresentante del Comune stesso.

     4. Le funzioni istruttorie e di segreteria sono svolte dagli uffici dell'A.T.C.

     5. Alla Commissione sono attribuite le funzioni consultive di cui alle Commissioni Tecniche previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 63.

     6. La Commissione esprime inoltre parere obbligatorio su:

     a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati dai Comuni in Edilizia Sovvenzionata;

     b) congruità economica dei programmi d'intervento ammessi a finanziamento in Edilizia Sovvenzionata con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse dai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale;

     c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili.

     7. Sono sottoposti altresì al parere della Commissione tutti gli atti di gestione concernenti l'esecuzione delle opere.

     8. La Commissione è costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.C. competente, entro quindici giorni dalla data di esecutività del provvedimento della Giunta Regionale di nomina dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).

     9. Ai componenti della Commissione, di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), è corrisposto, per la partecipazione alle sedute e per le spese accessorie, il compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.T.C., in conformità con quanto stabilito nello Statuto.

     10. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale.

     11. In via transitoria, fino alla costituzione della Commissione di cui al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65.

 

     Art. 22. Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi.

     1. Compete alla Giunta Regionale il controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi finanziati.

     2. A tal fine possono essere disposti controlli e verifiche.

     3. Spetta alla Giunta Regionale autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo determinati sulla base dei relativi decreti ministeriali, nonché deliberare in merito ad eventuali integrazioni di finanziamento richieste dagli Enti attuatori.

     4. La nomina dei collaudatori degli interventi di Edilizia Sovvenzionata, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, è effettuata dagli Enti gestori, in conformità alla normativa regionale in materia, su indicazione dell'Assessore regionale competente [11].

 

     Art. 23. Potere sostitutivo della Regione.

     1. Qualora le A.T.C. non adottino atti o provvedimenti obbligatori per legge o, comunque, provvedimenti che si intendano necessari al buon funzionamento dell'Ente, ovvero ne ritardino l'adozione, la Giunta Regionale fissa un termine per adempiervi, trascorso inutilmente il quale adotta direttamente tali atti o provvedimenti.

 

     Art. 24. Scioglimento degli organi di amministrazione.

     1. In caso di accertate violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, nonché di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta Regionale, previa informazione alla competente Commissione consiliare, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione delle A.T.C.

     2. Con la delibera di scioglimento vengono nominati, per la provvisoria gestione dell'Ente, uno o più commissari scelti fra dirigenti della pubblica Amministrazione.

     3. Entro i successivi centottanta giorni, salvo quanto disposto al comma 4., il Consiglio e la Giunta Regionale, nelle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'Ente.

     4. A giudizio della Giunta Regionale si prescinde dal termine indicato nel comma 3. ove i fatti che hanno determinato lo scioglimento degli organi di amministrazione delle A.T.C. richiedano, per la loro ricostituzione, un tempo superiore a mesi sei.

 

Titolo VI

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 25. Disposizione finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione di quanto previsto all'articolo 9, valutati, per l'anno finanziario 1993, in lire 600.000.000, si provvede in sede di definizione del relativo bilancio di previsione.

 

Titolo VII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 26. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, le cariche di Presidente e di Vice-Presidente di ogni A.T.C. sono ricoperte dagli attuali amministratori, nominati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, tra i membri eletti dal Consiglio Provinciale. Essi durano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno nominati.

     2. Rimane inoltre confermato nel Consiglio di Amministrazione di ogni A.T.C. il rappresentante della Amministrazione Provinciale eletto dal Consiglio Provinciale, unitamente ai membri di cui al comma 1. e per lo stesso periodo dell'organo che lo ha eletto.

     3. L'insediamento dei Consigli di Amministrazione delle A.T.C. avviene contestualmente all'approvazione, da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 5, dello Statuto-tipo degli Enti. Fino a tale momento gli amministratori degli I.A.C.P. continuano ad assolvere ai propri compiti di ordinaria amministrazione, nel rispetto dei propri Statuti.

 

     Art. 27. Disposizioni in materia di responsabilità.

     1. Per gli amministratori ed il personale delle A.T.C. si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

     2. Il diritto di esercizio all'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti delle A.T.C. è personale e non si estende agli eredi.

 

     Art. 28. Piante organiche degli I.A.C.P. e trattamento economico del personale.

     1. Sono fatti salvi gli inquadramenti del personale di ruolo conseguenti all'attuazione delle piante organiche degli I.A.C.P. così come determinate dai rispettivi Consigli di Amministrazione entro il termine del 30 agosto 1989.

     2. Il termine di cui al comma 1. non è da considerarsi per gli inquadramenti delle figure professionali operati dagli I.A.C.P. a seguito dell'applicazione dell'articolo 34 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36, sulla disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale prevista dal contratto nazionale di lavoro 1988/90.

     3. Le modifiche alla pianta organica successive al termine di cui al comma 1., escluse quelle di cui al comma 2., non espressamente approvate dalla Giunta Regionale, nonché i relativi provvedimenti attuativi delle stesse, sono inefficaci e privi di effetti giuridici.

     4. È fatto obbligo ai Consigli di Amministrazione delle A.T.C., contestualmente alla organizzazione degli uffici e del personale, di eseguire la ricognizione del trattamento economico attribuito dagli I.A.C.P. al personale dipendente, adottando le opportune azioni di autotutela qualora gli stessi benefici siano stati attribuiti in forme o secondo procedure illecite o illegittime.

 


[1] Abrogata dall'art. 58 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 aprile 1994, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2006, n. 28.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 15 aprile 1994, n. 8.

[5] Comma così sorretto con errata corrige pubblicato nel B.U. del 4 agosto 1993, n. 31.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 1994, n. 8.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 1994, n. 8.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1994, n. 8.

[9] Titolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 5.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 5.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 1994, n. 8.