§ 5.3.58 - L.R. 7 agosto 2006, n. 28.
Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:07/08/2006
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 11/1993)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie)


§ 5.3.58 - L.R. 7 agosto 2006, n. 28. [1]

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65).

(B.U. 10 agosto 2006, n. 32 - 2° Supplemento).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 11/1993)

     1. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:

      “6. Il collegio sindacale delle ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre sindaci, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.”.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie)

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, i collegi sindacali precedentemente nominati restano in carica fino al 31 dicembre 2006. Entro la stessa data il Consiglio regionale, ferma restando la nomina dei due componenti in carica già designati dal Consiglio regionale, procede alla nomina del terzo sindaco in sostituzione di quello già designato dal Ministero del tesoro.

 


[1] Abrogata dall'art. 58 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3.