§ 5.3.30 - Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:21/01/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attività e di spesa, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle ATC, sui quali la Giunta regionale non si è [...]


§ 5.3.30 - Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5. [1]

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [2].

(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4).

 

Art. 1. [3]

 

     Art. 2. [4]

 

     Art. 3. [5]

 

     Art. 4.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attività e di spesa, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle ATC, sui quali la Giunta regionale non si è ancora pronunciata ai sensi della l.r. 11/1993, e del relativo regolamento attuativo, sono soggetti alla disciplina dei controlli previsti dall'articolo 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 58 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3.

[2] Titolo così rettificato con avviso pubblicato sul B.U. 11 febbraio 1998, n. 6.

[3] Sostituisce il testo dell'art. 20 della L.R. 26 aprile 1993, n. 11.

[4] Sostituisce il titolo V della L.R. 26 aprile 1993, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 3 settembre 2001, n. 22. Modificava i commi 1 e 2, art. 13 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.