Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 opere pubbliche |
Data: | 04/02/2008 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18) |
Art. 2. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23) |
Art. 4. (Modifica dell’articolo 15 della l. r. 23/1984) |
Art. 5. (Modifica alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73) |
Art. 6. (Norma transitoria) |
Art. 7. (Abrogazioni) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.37 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 6.
Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche.
(B.U. 7 febbraio 2008, n. 6)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
" Art. 18. (Pareri ed approvazione progetti)
1. I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell’articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.
3. Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente, nei casi in cui l’ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell’opera.
4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.
5. L’atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della
forestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla
6. Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti sono adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli stessi.".
Art. 2. (Modifica alla
1. Al primo comma dell’articolo 7 ter della
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
"Art. 5. (Autorizzazione)
1. Le opere di cui all’articolo 3, primo comma, sono autorizzate con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia.
2. Il provvedimento autorizzatorio tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalla normativa regionale.".
Art. 4. (Modifica dell’articolo 15 della
1. Al primo comma dell’articolo 15 della
Art. 5. (Modifica alla
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della
Art. 6. (Norma transitoria)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti pendenti presso il Comitato regionale per le opere pubbliche sono trasmessi alla struttura tecnica regionale prevista dall’articolo 18, comma 2, della
Art. 7. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il secondo comma dell’articolo 12 della
b) il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 13 della
c) gli articoli da 23 a 30 della
d) il terzo comma dell’articolo 34 della
e) il settimo comma dell’articolo 3 della
f) il quarto comma dell’articolo 4 della
g) la
h) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
i) la
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque non prima dell’adozione dell’atto deliberativo della Giunta regionale di individuazione della struttura tecnica regionale competente di cui all’articolo 18, comma 2, della