§ 5.2.37 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 6.
Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:04/02/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23)
Art. 4.  (Modifica dell’articolo 15 della l. r. 23/1984)
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73)
Art. 6.  (Norma transitoria)
Art. 7.  (Abrogazioni)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.37 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 6.

Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche.

(B.U. 7 febbraio 2008, n. 6)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)

1. L’articolo 18 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:

" Art. 18. (Pareri ed approvazione progetti)

1. I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.

2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell’articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.

3. Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente, nei casi in cui l’ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell’opera.

4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.

5. L’atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Le opere ed i lavori pubblici di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-

forestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla l.r. 45/1989.

6. Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti sono adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli stessi.".

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38)

1. Al primo comma dell’articolo 7 ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali), le parole: "del Comitato regionale opere pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell’articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23)

1. L’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt), è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Autorizzazione)

1. Le opere di cui all’articolo 3, primo comma, sono autorizzate con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia.

2. Il provvedimento autorizzatorio tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalla normativa regionale.".

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 15 della l. r. 23/1984)

1. Al primo comma dell’articolo 15 della l.r. 23/1984, le parole: "il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le opere pubbliche," sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della struttura regionale competente in materia".

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73)

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie), le parole: "o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 ’Legge generale in materia di opere e lavori pubblici. ’", sono soppresse.

 

     Art. 6. (Norma transitoria)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti pendenti presso il Comitato regionale per le opere pubbliche sono trasmessi alla struttura tecnica regionale prevista dall’articolo 18, comma 2, della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 1976, n. 50 (Norme per l’affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412);

b) il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 13 della l.r. 18/1984;

c) gli articoli da 23 a 30 della l.r. 18/1984;

d) il terzo comma dell’articolo 34 della l.r. 18/1984;

e) il settimo comma dell’articolo 3 della l.r. 23/1984;

f) il quarto comma dell’articolo 4 della l.r. 23/1984;

g) la legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 ’Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ’);

h) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali (CRBC e A);

i) la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18).

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque non prima dell’adozione dell’atto deliberativo della Giunta regionale di individuazione della struttura tecnica regionale competente di cui all’articolo 18, comma 2, della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.