§ 2.7.20 - Legge regionale 7 agosto 1997, n. 48.
Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 commissioni, consigli, comitati
Data:07/08/1997
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Determinazione gettone di presenza).
Art. 2.  (Decorrenza).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 2.7.20 - Legge regionale 7 agosto 1997, n. 48.

Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A).

(B.U. 13 agosto 1997, n. 32 - suppl.).

 

Art. 1. (Determinazione gettone di presenza).

     1. In deroga all'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) è corrisposto un gettone di presenza di 30 euro lordi per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, ai componenti delle seguenti Commissioni [1]:

     a) Commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70 [2];

     b) [Comitato regionale per le opere pubbliche di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), limitatamente ai componenti di cui al primo comma, lettera a)] [3];

     c) Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all'articolo 91 bis della l.r. 56/1977, così come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera c).

     2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della l.r. 33/1976 e dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).

 

     Art. 2. (Decorrenza).

     1. I gettoni di presenza, cosi come rideterminati nel loro ammontare dall'articolo 1, si applicano alle sedute dei rispettivi organismi a decorrere dal 1° settembre 1997.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Alla maggior spesa di lire 80 milioni, prevista per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 15910 del bilancio di previsione 1997 e successivi, congruamente fissate.

 

 

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 84 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[2] Lettera così modificata dall'art. 84 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[3] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 4 febbraio 2008, n. 6, con la decorrenza di cui all'art. 8 della stessa L.R. 6/08.