§ 4.7.10 - Legge regionale 2 luglio 1999, n. 15.
Modifica della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" come integrata dalla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 alberghi
Data:02/07/1999
Numero:15


Sommario
Art. 1. 


§ 4.7.10 - Legge regionale 2 luglio 1999, n. 15. [1]

Modifica della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" come integrata dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 "Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 relative alle caratteristiche tecnico-edilizie e igienico-sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici".

(B.U. 7 luglio 1999, n. 27).

 

Art. 1. [2]

 

Allegato B

 

DISPOSIZIONI TECNICO-EDILIZIE ED IGIENICO-SANITARIE SUI RIFUGI ALPINI E

RIFUGI ESCURSIONISTICI

 

     1 - GENERALITA'

     Per l'applicazione delle disposizioni tecnico-edilizie e igienico- sanitarie i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, in uniformità alla normativa per la prevenzione incendi di cui al decreto del ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sono classificati nel seguente modo:

     1.1. BIVACCHI, RICOVERI, LOCALI INVERNALI POSTI NEI RIFUGI, PUNTI DI APPOGGIO: strutture aperte senza attrezzature. Sono comunque ricomprese in tale definizione le strutture adibite al ricovero degli alpinisti che presentino le seguenti peculiarità: assenza di custodia, costante apertura, assenza di dispositivi di cottura, presenza dello stretto necessario per il riposo ed il ricovero di emergenza. Sono inoltre ricompresi i rifugi incustoditi in permanenza.

     1.2. RIFUGI A (rifugi escursionistici): raggiungibili con strada rotabile;

     1.3. RIFUGI B (rifugi alpini): raggiungibili con mezzo meccanico di risalita, esclusa la sciovia;

     1.4. RIFUGI C (rifugi alpini): rifugi non compresi nelle precedenti categorie, con dislivello di accesso rispetto al fondo valle inferiore a 800 metri;

     1.5. RIFUGI D (rifugi alpini): come rifugi C, ma con dislivello di accesso compreso tra 800 e 1.400 metri rispetto al fondo valle;

     1.6. RIFUGI E (rifugi alpini): come rifugi C, ma con dislivello di accesso superiore a 1.400 metri dal fondo valle. Sono ricompresi in tale categoria i rifugi raggiungibili esclusivamente mediante passaggi di arrampicata alpina.

     In fase di valutazione dell'idoneità tecnica e igienico sanitaria dei rifugi si deve inoltre tener conto delle seguenti variabili:

     a) capienza massima del rifugio "25 posti letto; tra 25 e 50 posti letto; >50 posti letto) ivi compresi gli ospiti fissi;

     b) modalità di apertura (annuale, stagionale, solo nel fine settimana);

     c) attività di preparazione cibi (assente; presente solo per ospiti pernottanti; presente anche per ospiti non pernottanti).

     Le disposizioni tecniche relative al punto 2 (parametri edilizi) e al punto 3 (parametri ricettivi) sono da applicarsi limitatamente ai rifugi di tipo B, C, D, E (rifugi alpini).

     Le disposizioni tecniche di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 sono da applicarsi per tutte le tipologie di rifugi, sia alpini che escursionistici.

     Per i rifugi incustoditi di capienza superiore ai 15 posti letto trovano applicazione le disposizioni di cui ai punti 4.3., 5, 6 e 7.

     I criteri per quanto riguarda la dotazione idrica, il sistema di scarichi, i rifiuti e la ristorazione sono applicabili sia ai rifugi esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sia ai rifugi nuovi.

     I parametri relativi al dimensionamento interno della struttura sono vincolanti solo per gli edifici nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione integrale. Sono inoltre vincolanti per le parti in ampliamento.

     2 - PARAMETRI EDILIZI (applicabili limitatamente ai rifugi alpini tipo B, C, D, E).

     Dimensionamento interno:

     - l'altezza media minima è di metri 2,40, riducibile a metri 2,20 nei rifugi di tipo C, D, E. Per i rifugi alpini preesistenti può essere ammessa un'altezza minima comunque non inferiore a metri 2. In caso di piani mansardati sottotetto, nei locali a soffitto inclinato è ammessa un'altezza media non inferiore a metri 1,80, assicurando comunque le cubature minime sottoriportate;

     - la cubatura minima pro capite nelle stanze o locali dormitorio deve essere pari almeno a metri cubi 4. Nel caso in cui due o più locali siano ampiamente e permanentemente intercomunicanti, il calcolo viene eseguito considerandoli come un unico locale. è associato il divieto di fumare e di riscaldamento in stanze e locali dormitorio;

     - le aperture finestrate devono essere non inferiori a 1/15 della superficie di pianta derogabili a 1120 per i rifugi esistenti. Ogni locale o camera deve essere dotato nel periodo di utilizzo di ricambio d'aria adeguato alla funzione del locale (almeno due ricambi orari nelle camere), conseguito mediante ventilazione naturale, a parete e/o con canne di ventilazione e/o ventole alle finestre. Limitatamente ai nuovi insediamenti sono da realizzare prese di espulsione di aria, direttamente comunicanti con l'esterno, con partenza dalle parti più alte del locale, nonché una presa di ingresso di aria fredda in basso nei locali piano terra, in corrispondenza della zona di riscaldamento, dotata di serranda per chiusure di necessità (tormenta, chiusura invernale).

     Servizi igienici:

     - 1 ogni 20 posti letto (derogabili fino a 1 ogni 25 per i rifugi preesistenti), dotati di turca e lavandino con obbligo di aperture finestrate e divieto di riscaldamento con stufe a gas. è ammesso che il lavandino sia installato immediatamente all'esterno dei wc. La superficie di pianta dei locali wc di norma è pari almeno a metri quadri 1,20 in caso di presenza di sola turca e a metri quadri 2 in caso di presenza di turca e lavandino. I servizi igienici devono essere dotati di rivestimenti facilmente lavabili e disinfettabili (piastrelle in ceramica, klinker o gres, o altri rivestimenti aventi analoghe caratteristiche, con esclusione di smalti e tinte lavabili, tappezzerie, legno) su pavimenti e pareti fino a metri 1,50. La porta deve essere dotata di molla di chiusura automatica ed i servizi devono essere disimpegnati adeguatamente rispetto ai locali soggiorno, cucina e camere.

     Docce:

     - 1 ogni 30 posti letto nei rifugi di tipo B e 1 ogni 50 posti letto nei rifugi di tipo C; 1 lavello lavabiancheria ogni 50 ospiti, anche esterno, per rifugi di tipo B e C.

     3 - PARAMETRI RICETTIVI (applicabili limitatamente ai rifugi alpini tipo B, C, D, E).

     Dotazione di materassi obbligatoria. Dotazione di due coperte per posto letto. Dotazione di coprimaterassi e federe monouso o sistemi equivalenti (sacco-lenzuolo, di cui è possibile sia la dotazione personale da parte degli utenti, che la messa a disposizione da parte del gestore). Dotazione di materiale di consumo (carta igienica, sapone in dispenser, asciugamani).

     Dotazione di materiale di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, ecc.), telefono o attrezzatura per chiamata d'urgenza. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso deve essere concordato con l'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il Soccorso alpino, nell'ambito di specifica convenzione con il Servizio sanitario e/o su richiesta delle strutture della protezione civile, può procedere all'individuazione di rifugi in cui collocare altre particolari attrezzature sanitarie di emergenza, garantendone il mantenimento in condizioni di costante efficienza.

     4 - RISTORAZIONE

     Nei rifugi di tipo B, C, D, E l'attività di ristorazione è limitata ad alimenti conservabili nella struttura, con divieto di preparazione e somministrazione di salse o altri prodotti freschi a base di uova, nonché di altri alimenti deperibili.

     è vietata la fornitura, l'utilizzazione e la somministrazione di prodotti surgelati, laddove non sia garantibile in permanenza il rispetto della catena del freddo.

     L'attività di ristorazione è soggetta alle procedure autorizzative, ove richieste, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della 1. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

     4.1. PREPARAZIONE PANINI è consentita nella zona bar solo quando non sia disponibile una struttura di cucina.

     Dotazioni: spazio dedicato alla preparazione panini, riparato dal pubblico, su piano rivestito in materiale perfettamente lavabile ed impermeabile (inox, marmo, tefion), con pareti adiacenti rivestite in piastrelle o altro materiale equivalente. Pavimento lavabile. Lavello con acqua calda e fredda con comando a leva. Posateria dedicata a ciascun tipo di alimento. Frigorifero di supporto con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti erogabili.

     Il locale servizi igienici con wc e lavello deve disporre di comando non manuale per il personale, dispenser di sapone e asciugamani monouso (anche in eventuale uso promiscuo per l'utenza).

     4.2. DOTAZIONE STRUTTURALE PER CUCINA

     Superficie minima di metri quadri 8 per i rifugi nuovi o soggetti a ristrutturazione; nei rifugi esistenti non soggetti a ristrutturazione, eventuali dotazioni inferiori a metri quadri 8 devono essere valutate dall'ASL, competente.

     Pavimento e pareti fino a metri 1,50 in piastrelle su pareti attrezzate; sono ammessi altri materiali purché facilmente lavabili e disinfettabili con esclusione di smalti e tinte lavabili, tappezzerie, legno e pietra. Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando o a leva o a piede (due oltre i 100 posti letto, uno per zona sporco e una per zona preparazione). Separazione, anche nell'ambito dello stesso locale, della zona preparazione dalla zona sporco e dalla zona cottura. Zona preparazione con piani di lavoro rivestiti in inox, posateria dedicata alla zona e per ciascun tipo di alimento. Zona cottura con sistema di evacuazione fumi e posateria dedicata. Frigorifero con separazione tra formaggi, salumi, e altri alimenti erogabili.

     Locale servizi igienici con wc e lavello con comando non manuale per il personale, dispenser di sapone e asciugamani monouso (anche in eventuale uso promiscuo con l'utenza).

     4.3. SERVIZI DI AUTOCUCINA

     Tutti i rifugi devono essere dotati di una zona di autocucina, conforme alle normative antincendio, nella quale è realizzato un piano di appoggio in materiale perfettamente lavabile e disinfettabile.

     5 - DOTAZIONE IDRICA

     Ai fini delle presenti disposizioni si intende per acqua potabile la risorsa idrica destinabile all'uso umano, ovvero avente le caratteristiche di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attivazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

     Tali caratteristiche sono certificate dall'ASL territorialmente competente.

     Il gestore del rifugio è comunque tenuto a mantenere in buono stato di conservazione le opere realizzate per l'approvvigionamento delle acque potabili e deve effettuare almeno una volta all'anno adeguati interventi di pulizia e di disinfezione delle prese e delle vasche di raccolta.

     a) Rifugi A:

     acqua potabile ai sensi del d.p.r. 236/1988 rifornita da sorgenti o acquedotti, con linea diretta. _ ammessa clorazione automatica con serbatoio inox di accumulo coibentato; può essere ammessa l'utilizzazione di trattamento con raggi UV, purché non seguito da cisterne o vasche di raccolta (trattamento in linea).

     In caso di rifornimento di acqua superficiale, è necessario procedere a classificazione e trattamento secondo le vigenti normative. Devono essere installate una o più fontanelle all'esterno, inserite nella rete di approvvigionamento del rifugio, con le medesime regole.

     Accertamenti analitici sono obbligatori ogni anno (mesi tardo- primaverili);

     b) rifugi B:

     come per rifugi A.

     Se l'acqua non è potabile per motivi microbiologici ed è impossibile la clorazione automatica o il trattamento con raggi UV (carenza energia elettrica, apertura non annuale o stagionale), è ammesso l'uso a fini domestici di lavaggio o cottura, ma con l'obbligo di clorazione manuale secondo clororichiesta o, meglio, di rifornimento di acqua minerale per uso potabile;

     c) rifugi C, D, E:

     come per rifugi B.

     In casi anomali di rifornimento, oltre ai sistemi di disinfezione, si valutano caso per caso le seguenti casistiche e procedure:

     1) acque piovane: uso di cisterne veneziane realizzate con norme di buona tecnica e materiali idonei ad uso alimentare. Ammesse sempre che sia dimostrata la conformità anche in via chimica al d.p.r. 236/1988;

     2) acque di fusione: sedimentazione e verifica della conformità anche in via chimica al d.p.r. 236/1988;

     3) acque superficiali (laghi alpini): attesa l'impossibilità di procedere alla classificazione occorre la verifica analitica. Garantire in ogni caso il controllo dei parametri microbiologici mediante disinfezione, ma se non è conforme sotto il profilo chimico l'acqua non è idonea;

     4) acque superficiali (torrenti): come sopra, con aggiunta obbligatoria di sedimentazione e paratia di chiusura. Si ricorda che in particolari situazioni (rifugi sotto i 25 posti letto, apertura nel fine settimana, presenza di parametri microbiologici e tossici della norma; eccesso di ferro entro 1 mg/l), il ricorso all'articolo 29, comma 3, del d.p.r. 327 11980 può essere utilmente perseguito nei rifugi C, D, E: in ogni caso va però effettuata la predisposizione degli impianti di trattamento. Quando si applichi detta norma, ogni punto di erogazione deve essere dotato di cartello specificante che l'acqua non è stata dichiarata potabile.

     6 - SCARICHI

     Gli scarichi dei rifugi alpini sono classificati scarichi da insediamenti civili di classe A, sottoclasse a) ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319)", cosi come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 37.

     Per gli insediamenti qualificabili "esistenti" [1] ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della l.r. 13/1990 restano validi gli obblighi di notifica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della predetta legge.

     Per gli insediamenti qualificabili "equiparati agli esistenti" [2] o "nuovi" [3] ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3 della L.r. 13/1990, nonché per gli insediamenti soggetti ad interventi edilizi valgono gli obblighi relativi al regime autorizzativo degli scarichi di cui all'articolo 15, comma 1 della precitata legge (i cui termini sono prorogati sino al 31 dicembre 2000 per i rifugi esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni) e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni).

     La rete di scarico deve essere dimensionata sui seguenti parametri:

     a) carico idraulico 100 lt/die per ospite nei rifugi di tipo A e 50 lt/die per ospite negli altri, compatibilmente alla effettiva disponibilità idrica;

     b) carico organico specifico 60 gr. BOD5/ospite per giorno.

     A questi parametri vanno aggiunti, a seconda degli afflussi giornalieri, un carico idraulico specifico pari a 30 lt/persona ed un carico organico pari a 20 gr. BOD5/persona, dimezzati se la tipologia di afflusso non è relativa all'intero arco giornaliero.

     Non è ammesso lo scarico incontrollato, ad eccezione delle sole acque meteoriche o di acque captate ma non utilizzate (troppo pieno dei serbatoi).

     Deve essere attuata la raccolta differenziata degli oli esausti vegetali nei rifugi di tipo A (se non allacciati a pubblica fognatura) e di tipo B; nei rifugi di tipo C, D, E è ammesso l'uso di sgrassatori nella rete di scarico della cucina.

     6.1. TRATTAMENTO

     Per i rifugi di tipo A di nuova realizzazione devono essere predisposti impianti di depurazione dotati di trattamento biologico dei liquami.

     Per tutte le altre tipologie di rifugi devono essere predisposti impianti di trattamento equivalenti alle vasche settiche di tipo Imhoff o migliorative (ad esempio, trattamento mediante digestione aerobica o anaerobica riscaldata), fatte salve le eccezioni di seguito riportate.

     Per tutte le tipologie di rifugi preesistenti al 21 febbraio 1977, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dell'inquinamento (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) sono ammesse le vasche settiche di tipo tradizionale qualora già in esercizio.

     Qualora il liquame venga trasportato a valle con mezzi meccanici al fine dello smaltimento in impianti di depurazione, non devono essere posizionati impianti di trattamento, ma la cisterna di raccolta deve garantire la tenuta idraulica sia in fase di esercizio che durante il trasporto.

     Nei rifugi posti a quote superiori a 2000 metri e ad uso stagionale, stanti le difficili condizioni ambientali che non consentono rese depurative sufficienti per rallentamento o inibizione della flora batterica, è ammissibile il ricorso a fosse settiche di tipo tradizionale.

     6.2. SMALTIMENTO è consentita la separazione delle reti di scarico o di smaltimento in due o più parti, anche mediante appositi partitori, al fine di garantire un più corretto smaltimento dei liquami trattati.

     Si elencano le seguenti possibilità operative, da prescegliersi in funzione del contesto locale:

     a) stoccaggio in vasche stagne di capienza adeguata, trasportabili a valle con mezzi meccanici compresi i mezzi aerei, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di rifiuti;

     b) scarico, anche in deroga ai limiti di accettabilità di cui alla l.r. 13/1990, in corpi idrici con portata presente in ogni periodo dell'anno, se a valle non vi sono captazioni per uso idrico-potabile interessate dal corpo idrico; obbligo di cartelli indicatori di divieto di bere con la motivazione, in corrispondenza di incroci del corpo idrico con il sentiero;

     c) subirrigazione previa indagine geologica e seguendo le curve di livello, se non sono interessante sorgenti di acqua ad uso idrico-potabile, in funzione del carico idraulico e della natura del suolo; è possibile realizzare la subirrigazione mediante riporti e con opportune modalità anche in terreni declivi; se vi è la presenza di impluvi o colatoi, è preferibile la soluzione con drenaggio;

     d) immissione in pozzi assorbenti previa indagine geologica, limitatamente ai rifugi di capienza inferiore a 50 posti letto, ad utilizzo stagionale o quale misura aggiuntiva in caso di insufficiente spazio per la subirrigazione.

     7 - RIFIUTI SOLIDI

     Divieto di abbandono o gettito di rifiuti.

     Per rifugi di tipo A e B obbligo di raccolta anche all'esterno e conferimento a valle.

     Per i rifugi di, tipo C, D ed E, conferimento a valle tramite gli ospiti e gli addetti; i rifiuti costituiti da materiale monouso combustibile, esclusi gli oggetti in materiale plastico, possono essere bruciati in loco in focolare o stufa. Per i rifiuti ingombranti derivanti da attività gestionale è comunque necessario il conferimento a valle.

 

[1] Insediamenti che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. .319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

[2] Insediamenti che abbiano attivato lo scarico e che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e prima dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13.

[3] Insediamenti che abbiano attivato lo scarico e che abbiano ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Sostituisce il quinto comma, art. 7 della L.R. 15 aprile 1985, n. 31.