§ 4.6.2 - Legge regionale 31 agosto 1979, n. 54.
Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:31/08/1979
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione e tipologia).
Art. 3.  (Caratteristiche tecniche e classificazione).
Art. 4.  (Individuazione delle aree).
Art. 5.  (Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto).
Art. 6.  (Concessione per l'allestimento).
Art. 7.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 8.  (Autorizzazione all esercizio).
Art. 9.  (Sospensione e cessazione dell'attività)
Art. 10.  (Definitività dei provvedimenti).
Art. 11.  (Periodi minimi di apertura).
Art. 12.  (Chiusura temporanea o definitiva)
Art. 13.  (Obblighi del titolare).
Art. 14.  (Prezzi).
Art. 15.  (Pubblicità dei prezzi e dei servizi).
Art. 16.  (Deroghe ed esclusioni).
Art. 17.  (Norme transitorie).
Art. 18.  (Sanzioni).
Art. 18 bis.  (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
Art. 19.  (Norma finale).


§ 4.6.2 - Legge regionale 31 agosto 1979, n. 54. [1]

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto.

(B.U. 11 settembre 1979, n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     Nella Regione Piemonte i complessi ricettivi turistici all'aperto sono disciplinati dalle norme della presente legge.

 

     Art. 2. (Definizione e tipologia).

     1. Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.

     2. Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo.

     3. Nei complessi di cui al precedente comma la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili, ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva.

     4. Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq. e che non posseggano le caratteristiche proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10% della ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici.

     5. I complessi di cui al 2° comma si suddividono in:

     1) Campeggi di tipo A o temporanei: per sosta o soggiorno a durata limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti.

     2) Campeggi di tipo B o stanziali: per sosta o per soggiorno a durata non limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti.

     3) Campeggi di tipo C o misti: in cui coesistono per zone distinte le forme di occupazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; in tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50% del totale.

     6. Nei campeggi di tipo B siti in località ove se ne verifichi l'esigenza, il Comune dispone che vengano riservate fino a 5 piazzole per il turismo di transito.

     7. Per i campeggi di tipo A e C siti nei territori classificati montani ai sensi della legge 3.12.1971, n. 1102, non si applicano, per il periodo di apertura invernale, dal 20 dicembre al 20 marzo, i limiti di durata di sosta e soggiorni.

     8. [I mezzi mobili autonomi di pernottamento possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo e aventi caratteristiche di mobilità] [2].

     9. I campeggi e villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "annuale'' quando sono autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia stagione estiva ed invernale secondo i periodi di cui all'art. 11.

     9 bis. I complessi ricettivi turistici all'aperto possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, ivi compresi strutture edilizie leggere, comunque denominate, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale [3].

     9 ter. Tra gli allestimenti mobili rientrano tende, roulotte, caravan, maxi caravan e case mobili. Per case mobili si intendono manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento [4].

     9 quater. I mezzi di cui al comma 9 ter possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone ed aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 16) dell'Allegato 1 della presente legge [5].

     9 quinquies. Nei complessi ricettivi turistici all'aperto, i mezzi mobili di pernottamento e soggiorno e relativi allestimenti, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture regolarmente autorizzate per l'esercizio dell'attività, non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici e non sono soggetti, pertanto, a permessi di costruire, DIA o altro titolo abilitativo edilizio [6].

 

     Art. 3. (Caratteristiche tecniche e classificazione).

     I complessi ricettivi turistici all'aperto devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 e sono classificati nelle categorie e secondo i principi di cui all'allegato 2, tabelle A e B.

     Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa è autorizzato, in relazione all'evoluzione tecnica e sociale del settore, ad apportare modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli elementi di classificazione di cui agli allegati indicati nel precedente comma.

     I complessi ricettivi che non rispondono alle caratteristiche previste dalla presente legge per i campeggi e i villaggi turistici, nè a quelle previste dalla vigente legislazione per le case per ferie, gli alberghi od ostelli per la gioventù, gli autostelli, sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

 

     Art. 4. (Individuazione delle aree).

     L'insediamento dei complessi di cui all'art. 1 è consentito unicamente nelle aree a tal fine destinate dai piani regolatori comunali o intercomunali in conformità ai disposti della legge regionale 5.12.1977, n. 56, «Tutela ed uso del suolo».

     Il piano territoriale previsto al Titolo II della suddetta legge regionale «Tutela ed uso del suolo» fornisce il coordinamento dell'individuazione delle aree a livello comprensoriale e regionale, tenendo conto delle indicazioni degli eventuali piani e programmi di settore.

     Nella redazione dei piani si deve tener conto, per i campeggi, delle diverse tipologie di cui all'art. 2, 4° comma della presente legge.

 

     Art. 5. (Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto).

     Per allestire uno dei complessi indicati all'art. 1 deve essere presentata domanda al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 54 e seguenti della legge regionale 5.12.1977, n. 56.

     La domanda deve indicare:

     - generalità o denominazione del richiedente;

     - località in cui dovrebbe sorgere il complesso;

     - tipo di complesso, sua ricettività, servizi comuni;

     - eventuali attività accessorie e complementari;

     - periodo indicativo di apertura del complesso.

     La domanda deve essere corredata da:

     - planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo: 1:1.000);

     - elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;

     - relazione tecnica ed economica sulle opere;

     - parere dei Vigili del Fuoco;

     - comprovazione della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze.

     La domanda di cui al 1° comma deve essere presentata anche qualora si intenda apportare modifiche a complessi già autorizzati.

 

     Art. 6. (Concessione per l'allestimento).

     Il Sindaco si pronuncia sulla domanda di concessione per l'allestimento nei termini e secondo le norme previste dalla legge regionale 5.12.1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»; tali norme si applicano altresì nell'ipotesi di cui agli artt. 50 e 54 della predetta legge, e per quant'altro non specificatamente richiamato nella presente legge.

 

     Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività) [7]

1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

 

     Art. 8. (Autorizzazione all esercizio). [8]

     [Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella eventuale di presentazione di documenti aggiuntivi il Comune decide circa il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del complesso, nonché circa l'assegnazione della classificazione.

     Il rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma, che ha carattere annuale, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'abilità od usabilità del complesso ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 5.12.1977, n. 56.

     Nel provvedimento di autorizzazione oltre al titolare e alla classifica, devono essere indicate le caratteristiche del complesso, il periodo di apertura, e l'eventuale rappresentante. Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande alcooliche od analcooliche, di spaccio, di ristorazione e di autorimessa.

     Secondo le modalità di cui al 1° comma il Comune decide altresì circa le domande riguardanti il cambio del rappresentante e della classificazione.

     Il titolare e l'eventuale suo rappresentante debbono possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.]

 

     Art. 9. (Sospensione e cessazione dell'attività) [9]

1. L'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni [10].

3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività.

5. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.

 

     Art. 10. (Definitività dei provvedimenti).

     I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge hanno carattere definitivo fatta comunque salva l'applicabilità degli artt. 50 2° e 3° comma, e 60 ultimo comma della legge regionale 5.12.1977, n. 56. «Tutela ed uso del suolo», per quanto attiene la concessione per l'allestimento.

 

     Art. 11. (Periodi minimi di apertura).

     I campeggi ed i villaggi turistici devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

     - complessi ad attivazione estiva ad altitudine inferiore agli 800 metri: dal 1° giugno al 30 settembre;

     - complessi ad attivazione estiva ad altitudine superiore agli 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;

     - complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.

     - complessi ad attivazione per l'intero arco dell'anno: 9 mesi all'anno e scelta dell'operatore.

     Il Comune può ampliare o ridurre i periodi di apertura di cui al comma precedente in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali, dandone comunicazione alla Regione.

 

     Art. 12. (Chiusura temporanea o definitiva) [11]

1. Il titolare del complesso che intende procedere alla sua chiusura temporanea o definitiva ne dà preventivo o, se ciò non è possibile, contemporaneo avviso al comune e all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi.

 

     Art. 13. (Obblighi del titolare).

     Il titolare e l'eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella presente legge, nel T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e di ogni altra disposizione comunque prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; gli stessi devono assicurare una custodia continua nel complesso.

     I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

 

     Art. 14. (Prezzi).

     I titolari dei complessi hanno l'obbligo di denunciare al Comune e alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di i.V.A. da applicarsi dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

     L'inosservanza del disposto di cui al 1° comma comporta l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.

     Per i complessi di nuova apertura i prezzi dovranno essere denunciati contemporaneamente alla presentazione della relativa domanda.

     Ai fini della denuncia, l'imposta di soggiorno non viene comunque compresa.

     I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dal competente comitato prezzi.

 

     Art. 15. (Pubblicità dei prezzi e dei servizi).

     Le tariffe di cui all'articolo precedente comprensive di ogni prescritto od eventuale onere devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione unitamente all'autorizzazione all'esercizio, alla planimetria generale del complesso, sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola e a copia del regolamento interno. I predetti atti devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il Comune.

 

     Art. 16. (Deroghe ed esclusioni).

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.

     2. Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 5.12.1977, n. 56 il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.

     2 bis. Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante:

     a) il periodo di svolgimento del campeggio;

     b) le generalità dell’adulto responsabile designato;

     c) il numero e l’età dei partecipanti;

     d) l’area prescelta;

     e) l’autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell’area;

     f) la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;

     g) la presenza delle seguenti condizioni minime per l’utilizzo dell’area:

     1) accesso all’area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;

     2) sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;

     3) dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

     4) impegno al ripristino dello stato dei luoghi;

     5) impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;

     6) smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo [12].

     2 ter. [L’autocertificazione di cui al comma 2 bis assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti. L’attività di campeggio si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, non sia notificato agli interessati l’ordine motivato di diniego] [13].

     2 quater. Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che:

     a) sia individuabile un adulto responsabile designato dall’associazione o ente organizzatore;

     b) le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprietà di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l’alba successiva;

     c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore [14].

     3. Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° comma e 2° comma del presente articolo il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate ``mini-aree di sosta'', e contrassegnate con 1 stella.

     4. In deroga alle norme di cui alla presente legge è consentito l'insediamento di un massimo di 3 tende o caravan, presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune.

     5. Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati, l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento di rifiuti.

     6. Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all'aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.

     7. Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2 ultimo comma e dal presente articolo.

 

     Art. 17. (Norme transitorie).

     Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326 per l'esercizio di campeggi e villaggi turistici conservano tale titolo fino alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     La continuazione dell'attività oltre ai termini di cui al comma precedente è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge da richiedersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa; per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge dovranno inoltre essere attuati i necessari adeguamenti, previo rilascio di concessione ai sensi del precedente art. 6 su domanda da presentarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     La concessione e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono rilasciate anche nei casi in cui il complesso regolarmente autorizzato non sia insediato in aree a tal fine destinate o specificatamente previste dagli strumenti urbanistici comunali.

     Agli effetti della presente legge i preingressi che presentino caratteristiche difformi da quelle previste dalla stessa devono essere adeguati entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 18. (Sanzioni).

     1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 [15].

     2. La violazione di quanto previsto all'art. 16, 1° comma, della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore.

     3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 [16].

     3 bis. La violazione dell'articolo 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 [17].

     4. Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

     5. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

     6. La violazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

     7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13 della presente legge, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

     8. Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

     9. Il titolare di complesso ricettivo all'aperto che non provveda alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione o che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

     10. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.

     11. La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

     12. Per motivata richiesta del Presidente della Giunta Regionale il Comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita una errata classifica; decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.

 

          Art. 18 bis. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni) [18]

1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, che introita i relativi proventi.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

          Art. 19. (Norma finale).

     Nelle more dell'approvazione dei Piani Regolatori Generali con la individuazione di aree idonee da destinare a campeggio, al fine di favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile, la Giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano transitorio per l'identificazione, d'intesa con i Comuni e sentiti i Comitati Comprensoriali, di aree atte a consentire un immediato allestimento, in deroga al disposto di cui all'art. 4 della presente legge, ed esercizio di campeggi di tipo A o temporaneo aventi caratteristiche minime da parte di Enti pubblici, Associazioni del tempo libero, Organizzazioni aventi finalità sociali ed assistenziali, Cooperative, privati, mediante apposita convenzione del Comune.

     Le aree devono possedere le seguenti caratteristiche:

     - idonea ubicazione sotto il profilo igienico sanitario, idrogeologico, forestale, ambientale e paesaggistico;

     - terreno pianeggiante, terrazzato o adattabile con lievi modifiche;

     - possibilità di facile allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria;

     - facilità di accesso mediante le strade esistenti;

     - possibilità di insediamento di un numero - limite di turisti e collocazione urbanistica tali da consentire una utilizzazione dei servizi esistenti nel Comune (esercizi commerciali, impianti ricreativi e sportivi, infrastrutture generali) senza creare squilibri e consentendo una corretta integrazione della comunità turistica con quella locale.

 

 

Classificazione dei complessi ricettivi all'aperto.

 

I presenti allegati sono composti da:

     Allegato 1 - Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e a villaggi turistici.

     Allegato 2 - Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto.

     Tabella A - Caratteristiche obbligatorie e facoltative dei campeggi con relativi punteggi.

     Tabella B - Caratteristiche obbligatorie e facoltative dei villaggi turistici con relativi punteggi.

 

 

Allegato 1)

 

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI A CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

 

     1) Terreno.

     Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, e da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

 

     2) Recinzione.

     Lungo il perimetro dovrà essere costruita una recinzione, in armonia con le prescrizioni edilizie e paesaggistiche, con muri, cancellate, palizzate, reti metalliche o altre soluzioni continue.

     Potranno essere escluse le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fattosalvo ogni e qualsiasi aspetto di incolumità in generale.

     In corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze, ecc.), per evitare la visuale verso il terreno, si dovrà completare la recinzione con siepi od altre soluzioni di schermatura, comunque il più possibile naturali.

 

     3) Accessi e parcheggi.

     Il terreno deve essere facilmente accessibile a tutti i veicoli col relativo traino dei propri mezzi di pernottamento e soggiorno.

     Eventuali difficoltà di percorribilità delle strade di accesso dovranno essere opportunamente segnalate.

     L'ingresso deve essere sufficientemente ampio onde consentire un agevole passaggio dei veicoli.

     Gli accessi non potranno essere in misura superiore a 2 e dovranno essere sotto costante controllo.

     All'interno dei complessi, in corrispondenza degli accessi, dovranno essere riservate aree di sosta con un numero di posti auto pari almeno al 5% del numero delle piazzole.

     E' opportuno che siano previste inoltre 1 o più aree di parcheggio, a seconda della dimensione e configurazione del terreno, per favorire la collocazione delle auto al di fuori delle piazzole.

 

     4) Viabilità.

     La viabilità interna deve essere regolata in maniera da consentire un agevole scorrimento delle autovetture anche con traino di caravan. Qualora non fosse possibile la realizzazione dei 2 sensi di circolazione, bisogna articolare la viabilità secondo una disposizione armonica di sensi unici.

     La segnaletica è obbligatoria: si devono prevedere, oltre ai normali cartelli stradali, anche quelli relativi ai servizi generali ed ai gruppi di piazzole.

     Ove le strade non fossero asfaltate o lastricate devono essere adottate misure idonee di depolverizzazione.

 

     5) Servizi idrosanitari

     I servizi idrosanitari, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio o di villaggio turistico, devono essere installati in unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne; queste unità possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi indipendenti; l'aerazione e l'illuminazione naturale possono essere ottenute mediante finestre esterne o con una apertura adeguatamente sollevata dal margine superiore delle tramezzature; tutti i locali nei quali sono installati degli apparecchi igienici (gabinetti, lavabi, lavapiedi, docce, ecc...) debbono avere le pareti rivestite sino a 2 metri di altezza con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti debbono essere impermeabili, preferibilmente in grès o ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

     I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno, onde evitare che i campeggiatori più distanti debbano superare per raggiungerli una distanza superiore ai 150 metri oppure a 100 metri nei campeggi posti ad altitudine superiore a 800 metri s.l.m. e aventi apertura invernale; nel caso di complessi invernali tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce è necessaria l'erogazione di acqua calda.

     I gabinetti devono avere il vano vaso aerato, di superficie minima di m. 1,00 x 1,20 e con porta chiudibile dall'interno; devono essere installati vasi normali a chiusura idraulica con cassetta di lavaggio, preferibilmente fissati alla parete (e non sul pavimento) o del tipo alla turca con bordo rialzato; ogni 10 vasi per adulti è opportuno prevederne uno di dimensioni ridotte per bambini. E' opportuno che, con funzione di bidet, sia installato nel vano vaso del gabinetto un rubinetto per l'acqua dotato di un tubo flessibile.

     I lavabi devono essere a bacino singolo; ciascun lavabo sarà dotato di specchio, mensola d'appoggio e presa elettrica, ogni 10 lavabi per adulti è opportuno prevederne uno di dimensioni ridotte (altezza 50 cm) per bambini.

     I lavapiedi devono essere possibilmente installati vicino alla porta di ingresso dei servizi igienici e devono essere in ceramica.

     Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a m. 1,00 x 1,20 con porta chiudibile dall'interno e possibilmente essere muniti di antidoccia per riporre gli indumenti. Sul pavimento deve essere posta una griglia in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile. Le docce all'aperto possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate vicino alle spiagge.

     I lavelli per stoviglie devono essere posti a distanza dai servizi (gabinetti, docce, lavabi); vicino ad essi devono essere posti dei contenitori per i rifiuti solidi.

     I lavatoi per biancheria non devono essere posti all'interno del locale che ospita i servizi (gabinetti, docce, ecc...); è consigliata l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

     Fermo restando il numero necessario, i servizi preesistenti potranno essere mantenuti invariati per quanto attiene alle dimensioni ed alla collocazione, se le stesse saranno ritenute idonee dall'Ufficiale Sanitario locale.

 

     6) Altri servizi.

     Le cucine, le dispense, e le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco in quanto esistenti, dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta; se è previsto l'esercizio di spacci di generi alimentari, questi dovranno essere provvisti di adatte celle od armadi frigoriferi di sufficiente capacità per l'idonea conservazione delle derrate alimentari.

     E' obbligatorio che il personale addetto agli spacci, al ristorante ed al bar, oltre che essere munito di tessera sanitaria, sia vaccinato contro il tifo e che effettui la ricerca dello stafilococco coagulasi positivo nel muco rinofaringeo e l'accertamento clinico e radiologico del torace a dimostrazione dell'assenza di malattie tubercolari; per il personale addetto ai servizi di pulizia di gabinetti, fognatura, spazzatura e sgombero immondizie, è consigliata la vaccinazione contro il tifo ed il colera.

 

     7) Approvvigionamento idrico.

     Fabbisogno idrico: la dotazione minima di acqua potabile è fissata in 80 litri per persona al giorno, considerando tale misura come essenziale per i bisogni d'acqua ad uso alimentare ed igienico (lavabi, docce, lavelli per stoviglie e locali di somministrazione bevande).

     Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, ad uso servizi di pulizia, lavaggio autovetture e ad ogni altro utilizzo che non comporti pericolo alla salute degli utenti, è fissato in altri 50 litri per persona e per giorno. Se è necessario l'impiego di acqua non potabile, i relativi rubinetti dovranno recarne speciale indicazione grafica chiaramente visibile. Il complesso dovrà essere dotato di fontanelle con acqua potabile per l'uso alimentare il più possibile distribuite sul terreno.

     Fonti di approvvigionamento: l'acqua potabile dovrà provenire da acquedotto comunale; laddove ciò non fosse realizzabile, sarà autorizzato l'impiego di acque prelevate da pozzi o sorgenti purché venga prodotto il certificato di analisi rilasciato dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi. Tale certificato dovrà essere richiesto periodicamente e comunque entro i 60 giorni antecedenti le singole aperture stagionali.

     Attrezzature di emergenza e di riserva:. quando l'approvvigionamento avviene da acquedotto comunale e l'acqua viene concessa in qualsiasi quantità a contatore, devono essere previsti serbatoi di riserva della capacità complessiva pari ad almeno il consumo di una giornata, calcolato sulla base di 50 litri per giorno e per persona. Se l'acquedotto fornisce acqua solo in certe ore della giornata, è necessario ampliare la capacità del serbatoio; nel caso di approvvigionamento da pozzi si devono installare pompe di riserva; nelle zone soggette a frequente mancanza di energia elettrica, è opportuno installare una motopompa o meglio un gruppo elettrogeno che, d'altra parte, potrebbe servire pure per l'illuminazione.

     Le attrezzature di emergenza e di riserva di cui al precedente comma sono da ritenersi obbligatorie unicamente laddove se ne ravvisi la necessità da parte dell'Ufficiale Sanitario in relazione alla situazione idrica locale.

 

     8) Smaltimento dei rifiuti liquidi.

     Le acque luride dovranno essere raccolte in una rete che, con unico collettore, le porti alla destinazione finale; solo nel caso che la destinazione sia una fognatura comunale, munita al terminale di depuratore funzionante, non si richiede trattamento depurativo salvo eventuali prescrizioni del gestore della depurazione; se la destinazione dello scarico è un corpo d'acqua superficiale, i liquami dovranno essere sottoposti a trattamento di depurazione preliminare; è ammesso lo smaltimento anche su terreno non agricolo, purché avvenga attraverso opportuni drenaggi e previa depurazione in modo da essere smaltito con il sistema della sub irrigazione, sempreché ne esistano le condizioni permissive (prova di percolazione) e non sussista il pericolo di inquinamento della falda idrica eventualmente utilizzata: gli scarichi autonomi delle acque dei caravan, nel caso non vi siano tubazioni coperte di raccolta, devono essere immesse in appositi recipienti che devono essere svuotati negli scarichi generali; gli impianti di depurazione da adottare devono avere i seguenti requisiti:

     - essere di tipo semplice, in modo da richiedere minima manutenzione;

     - avere semplice e rapida messa in esercizio, dovendo funzionare, in alcuni casi, per pochi mesi all'anno;

     - non esalare odori molesti, non essere ricettacolo nè favorire la moltiplicazione di insetti;

     - si dovranno prevedere locali con appositi vuotatoi per lo scarico dei WC chimici dei caravan nella misura minima di uno ogni 150 unità o frazione di presenze autorizzate.

 

     9) Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.

     I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del campeggio mediante pattumiere (in materiale facilmente lavabile) o in sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi; gli uni e gli altri devono essere muniti di copertura incernierata e a tenuta; il numero delle pattumiere della capacità media di 50 litri è di almeno una ogni 20 persone. La distanza fra un recipiente e l'altro non potrà superare i 40 metri; il gestore dovrà provvedere alla raccolta dei contenitori per i rifiuti solidi all'interno del campeggio; qualora non fosse possibile provvedere all'allontanamento dei rifiuti solidi per mezzo dei servizi di nettezza urbana del Comune più vicino, sarà cura del gestore provvedervi; non è ammesso l'accumulo del materiale da allontanare per più di 24 ore; per tale periodo si prescrive la tenuta in sacchetti impermeabili chiudibili ermeticamente.

 

     10) Dispositivi e mezzi antincendio.

     I complessi dovranno essere dotati di idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei locali Vigili del Fuoco.

 

     11) Illuminazione.

     L'illuminazione notturna è prescritta per le strade di viabilità interna principale e per i servizi. Tale illuminazione dovrà essere possibilmente concentrata in basso. A tale scopo per le ore di riposo notturno è idoneo l'uso di lampioncini a fascio concentrato posti ad un'altezza massima di m.1. Tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI-CEI.

     Ove tecnicamente possibile, è necessario che l'impianto elettrico sia del tipo interrato; nel caso di impianto aereo, i fili non devono essere appoggiati alle piante, ma realizzati con cavi isolati su apposita palificazione.

 

     12) Telefono.

     Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono, anche se non a disposizione degli ospiti.

     L'obbligo non sussiste per i campeggi ad una stella, se esiste un posto telefonico nel raggio di 4 km.

 

     13) Pronto Soccorso.

     Il complesso deve essere dotato di una cassetta di Pronto Soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

 

     14) Impianti distribuzione elettrica.

     Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI-CEI, onde garantire la sicurezza del servizio; dovranno, inoltre, essere collocati in posizione tale da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

 

     15) Piazzole.

     Intendesi per posto equipaggio o piazzola, la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sosta.

     Intendesi per equipaggio tipo, valutato per convenzione in 4 persone, l'insieme armonico di persone che pernottano nel campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.

     Ove la piazzola fosse occupata da un equipaggio inferiore a 4 persone, potrà prevedersi l'insediamento di altro equipaggio di consistenza non superiore a 2 persone, fatto salvo il consenso del primo arrivato.

     Le piazzole, secondo le dimensioni previste dalle relative classificazioni, devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla planimetria generale posta all'ingresso.

     Le piazzole non devono avere recinzioni (staccionate, siepi, ecc...), ma unicamente un evidenziamento dei confini con segnali sul terreno, picchetti, aiole coltivate, ecc...

     La superficie delle piazzole è riducibile di un massimo di mq 15 qualora non sia consentita la sosta degli automezzi nella piazzola stessa; in tal caso pari superficie dovrà essere aggiunta a quella prevista per le apposite aree di parcheggio, senza attribuzione di punteggio ai fini della classificazione; l'obbligo dell'ampliamento delle aree di parcheggio non sussiste per i complessi con solo accesso pedonale.

 

     16) Preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno.

     Sono considerati preingressi le strutture rigide, in legno, plastica, laminato metallico o altro materiale, annesse ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno, che hanno come scopo precipuo quello di evitare la dispersione di calore in occasione di accesso ai predetti mezzi. Essi devono essere facilmente scomponibili in elementi di dimensioni tali da risultare agevolmente trasportabili dalla vettura di traino o all'interno dei mezzi mobili.

     La superficie coperta dei preingressi non può superare i mq 4 e l'altezza non può essere superiore di oltre 25 cm a quella del mezzo mobile.

     Per i campeggi siti nelle zone montane è consentito l'uso dei preingressi con una superficie sino a mq 8.

     Data la loro funzione e le loro caratteristiche i suddetti preingressi non sono soggetti a concessioni od autorizzazioni singole.

 

 

Allegato 2

 

QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

 

     Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo minimo previsto per le singole categorie di classificazione.

     Per l'assegnazione ad una determinata categoria il complesso ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel quadro, al cui totale abbiano concorso tutte le caratteristiche obbligatorie per quella categoria.

 

Segno distintivo di categoria.

 

Punteggio minimo da conseguire per

 

 

                  campeggi      villaggi turistici

**** 4 Stelle       107                120

***  3 Stelle        75                 80

**   2 Stelle        50                 52

*    1 Stella        40

 

 

Per la valutazione delle singole caratteristiche e per la individuazione di quelle obbligatorie si fa riferimento alle allegate Tabelle A e B (villaggi turistici).

 

 

Tabella A

   CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DEI CAMPEGGI, CON RELATIVI

PUNTEGGI

 

Note

     a) Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tal caso, ai fini della classificazione, vengono attribuiti forfettariamente 4 punti.

     b) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.05 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.

     c) I gabinetti per uomini possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

     d) Per i campeggi situati ad altitudini superiori agli 800 s.l.m. il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50%.

     e) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riserva alle singole piazzole, qualora esistano.

     Nel caso di complessi invernali tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce è necessaria l'erogazione di acqua calda.

     f) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 km. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

     g) L'obbligo non sussiste per i campeggi ad 1 stella, se esiste un posto telefonico nel raggio di 4 km. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

 

 

TABELLE (Omissis)

 

 


[1] Modificata con L.R. 27 maggio 1980 n. 63 - B.U. 3 giugno 1980 n. 23 e L.R. 30 agosto 1984 n. 46 - B.U. 5 settembre 1984 n. 36. Abrogata dall'art. 27 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[4] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[5] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[6] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[8] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[10] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[12] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 14 marzo 2003, n. 4 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[13] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 14 marzo 2003, n. 4 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[14] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 14 marzo 2003, n. 4.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[17] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[18] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.