§ 95.26.2 - R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926 .
Modificazioni concernenti l'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e turismo [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:24/11/1938
Numero:1926


Sommario
Art. 1.      L'imposta di soggiorno è applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Per gli alberghi e le pensioni che hanno aderito al servizio dei buoni di albergo, vale la classifica a tal fine stabilita e risultante dall'annuario ufficiale degli [...]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.      Con decreto del ministro per le finanze, di concerto con i ministri per l'interno e per la cultura popolare, possono essere disposte, per determinate località, qualora [...]
Art. 7.      Il quarto del provento dell'imposta di soggiorno, diminuito dell'aggio di riscossione stabilito a norma dell'art. 11, è devoluto all'opera nazionale per la protezione e [...]
Art. 8.      Alla riscossione dell'imposta di soggiorno provvede l'istituto nazionale gestione imposte di consumo, oppure un unico istituto di diritto pubblico da designarsi, ogni [...]
Art. 9.      Quando l'imposta sia applicata con quote giornaliere, i datori di alloggio sono tenuti a versarla all'istituto incaricato della riscossione a periodi non superiori a [...]
Art. 10.      Entro i primi quindici giorni di ciascun mese l'istituto incaricato della riscossione dell'imposta deve curare la ripartizione del gettito introitato nel mese precedente [...]
Art. 11.      L'istituto incaricato della riscossione ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione e riparto della imposta nonché a quelle relative al [...]
Art. 12.      Quando i datori di alloggio non soddisfino il debito di imposta ai sensi dell'art. 9, il podestà provvederà d'ufficio oppure su richiesta dell'istituto riscuotitore o [...]
Art. 13.      Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché in tutte le altre località in cui è applicata l'imposta di soggiorno, è obbligatoria la denuncia al podestà [...]
Art. 14.      I datori di alloggio che contravvengono alle disposizioni degli articoli 9 e12 sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 250.000
Art. 15.      Nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti i corrispettivi dovuti per la imposta di soggiorno sui buoni alberghieri emessi dalla federazione nazionale [...]
Art. 16.      Il contributo speciale di cura dovuto, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, da coloro che, per l'esercizio di commerci, industrie o [...]
Art. 17.      Rimane ferma la facoltà del ministro per l'interno di consentire, di concerto con quello per le finanze e per la cultura popolare, l'ulteriore applicazione nei comuni [...]
Art. 18.      Gli art. 1a17 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; e sono [...]


§ 95.26.2 - R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926 [1] .

Modificazioni concernenti l'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e turismo [2]

(G.U. 29 dicembre 1926, n. 297)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di soggiorno è applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, ancorché non riconosciute ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765.

     L'elenco di dette località è stabilito con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per la cultura popolare.

     L'imposta è dovuta da chiunque prenda alloggio, in via temporanea, in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute; è dovuta inoltre, salvo che nelle località per le quali il decreto interministeriale di cui al precedente capoverso disponga diversamente, da tutti coloro che dimorino temporaneamente, per un periodo superiore a cinque giorni, in ville, appartamenti, camere ammobiliate od altri alloggi.

 

          Art. 2. [3]

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E e F.

     L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

 

Categoria

Lire

A

60

B

50

C

40

D

25

E

10

F

5

 

     Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.

     Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno, purché non superi i centoventi giorni a decorrere da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di L. 1200 per la prima categoria, di L. 800 per la seconda, di L. 300 per la terza e di L. 100 per la quarta.

 

          Art. 3.

     Per gli alberghi e le pensioni che hanno aderito al servizio dei buoni di albergo, vale la classifica a tal fine stabilita e risultante dall'annuario ufficiale degli alberghi d'Italia pubblicato a norma dell'art. 10 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049. Gli esercizi delle categorie L e S sono equiparati a quelli della categoria A.

     Alla classificazione degli altri esercizi ed alloggi in genere provvede, tenendo conto della loro importanza, attrezzatura ed ubicazione, il podestà, sentito, nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, il comitato locale;

     Gli alberghi e le pensioni non assimilabili ad alcuni degli esercizi che dall'annuario ufficiale degli alberghi d'Italia risultino compresi nelle categorie superiori, nonché le locande, sono in ogni caso assegnati alla categoria F.

     La deliberazione del podestà deve essere immediatamente comunicata all'ente provinciale per il turismo e diventa esecutiva dopo essere stata pubblicata per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

     La giunta provinciale amministrativa può tuttavia, su reclamo degli interessati o d'ufficio, inteso l'ente provinciale per il turismo, modificare in qualunque tempo la classifica stabilita dal podestà.

 

          Art. 4. [4]

     L'imposta è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al disotto di 12 anni e per i componenti di famiglia con non meno di cinque figli a carico dei genitori, che soggiornino nel comune per cure climatiche o balneari.

     Per i partecipanti a comitive di almeno quindici persone organizzate dall'opera nazionale dopolavoro o da uffici di viaggio e turismo autorizzati a norma del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, l'imposta è ridotta del 25 per cento.

     L'imposta è ridotta del 50 per cento per i partecipanti a comitive di almeno 15 persone organizzate da istituti scolastici a scopo d'istruzione.

 

          Art. 5. [5]

     Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

     1) i decorati di medaglia d'oro al valor militare;

     2) i mutilati e invalidi di guerra delle prime quattro categorie nonché una persona accompagnatrice, quando la mutilazione od invalidità la renda necessaria;

     3) gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere nonché i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli né naturalizzati, purché esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purché non esercitino nel regno un commercio, una industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

     4) gli impiegati e salariati dello Stato, gli appartenenti al regio esercito e agli altri corpi armati dello Stato, quando si trovano nel comune per ragioni di servizio nonché le persone di famiglie abitualmente con essi conviventi e a carico, che li accompagnino o li raggiungano nel comune stesso;

     5) i sacerdoti che si recano nel comune per ragione del loro ministero ed i religiosi che dimorano presso collettività ecclesiastiche;

     6) coloro che dimorano in alloggi di loro proprietà o comunque in alloggi per i quali risultino personalmente iscritti nei ruoli della imposta sul valore locativo, nonché i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado e le persone di servizio quando abitino negli alloggi medesimi;

     7) coloro che risultino assoggettati nel comune all'imposta di famiglia e le persone abitualmente con essi conviventi;

     8) i bambini di età non superiore ai tre anni;

     9) coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentino scuole pubbliche o private od altri istituti di istruzione aventi sede nel comune;

     10) coloro che sono ricoverati a regime comune in ospedali pubblici, manicomi, od altri istituti pubblici di assistenza;

     11) coloro che si trattengono nel comune a scopo di lavoro presso aziende industriali, commerciali o agricole od altre imprese;

     12) le persone che pernottano in bivacchi o in rifugi alpini con o senza custode.

     Nelle stazioni di soggiorno e di cura, nonché nelle località climatiche, balneari e termali sono esenti dall'imposta, oltre le persone indicate nel capoverso precedente:

     a) i poveri inviativi per ragioni di cura a spese dello Stato, delle province, dei comuni o di un'istituzione, anche privata, di assistenza o beneficenza;

     b) i militari di truppa del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica, della milizia volontaria sicurezza nazionale, dei reali carabinieri e degli altri corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato inviati alla cura per disposizioni delle autorità competenti;

     c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale inviati alla cura per infermità contratte per le cause accennate;

     d) i partecipanti in genere alle colonie o istituzioni similari dipendenti dalle organizzazioni del partito nazionale fascista, o da enti pubblici, ovvero mantenute da imprese o ditte private senza scopo di lucro e con spese a totale loro carico;

     e) i medici chirurghi.

     Il Ministero delle finanze può concedere specifiche esenzioni dall'imposta di soggiorno a coloro che partecipano, inquadrati e alle dipendenze di un incaricato del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista ad adunate ovvero manifestazioni sportive culturali o di altro genere a carattere nazionale disposte dal Direttorio medesimo.

 

          Art. 6.

     Con decreto del ministro per le finanze, di concerto con i ministri per l'interno e per la cultura popolare, possono essere disposte, per determinate località, qualora particolari esigenze le giustifichino:

     a) riduzioni permanenti o stagionali delle quote giornaliere e fisse stabilite nell'art. 2 fino al 50 per cento oppure la sospensione dell'applicazione dell'imposta durante una parte dell'anno;

     b) maggiorazioni stagionali nei limiti di lire 1 per le quote giornaliere e di lire 10 per quelle fisse;

     c) l'applicazione dell'imposta con quote fisse anche a carico di coloro che dimorano in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute.

 

          Art. 7.

     Il quarto del provento dell'imposta di soggiorno, diminuito dell'aggio di riscossione stabilito a norma dell'art. 11, è devoluto all'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1925-IV, n. 2277.

     Del rimanente provento dell'imposta, riscossa nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, il 79 per cento è devoluto alla locale azienda autonoma: il 6 per cento all'ente provinciale per il turismo e il 15 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per la formazione del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

     Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765.

     Del provento riscosso nelle altre località, dedotto il quarto spettante all'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e l'infanzia, sono devoluti all'ente provinciale per il turismo e alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico rispettivamente il 10 per cento e il 50 per cento.

     La rimanenza è versata al comune.

 

          Art. 8.

     Alla riscossione dell'imposta di soggiorno provvede l'istituto nazionale gestione imposte di consumo, oppure un unico istituto di diritto pubblico da designarsi, ogni triennio, con decreto del ministro per le finanze di concerto con i ministri per l'interno e la cultura popolare.

     L'istituto incaricato della riscossione esige la imposta dai conduttori di albergo e dagli altri datori di alloggio, i quali rispondono in proprio del tributo, con diritto di rivalsa a carico degli obbligati. All'uopo si avvale della propria organizzazione, di quella dell'istituto nazionale gestione imposte di consumo, nel caso che questo istituto non fosse esso stesso incaricato del servizio a termine del precedente comma, di quella dei corrispondenti e dell'opera di appositi collettori ed incaricati.

     Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, ove le rispettive aziende autonome ne facciano richiesta, l'istituto riscuotitore affiderà alle aziende medesime la esecuzione del servizio.

     Le particolari convenzioni eventualmente già stipulate dai comuni o dalle aziende autonome di stazioni di soggiorno, cura e turismo, con enti o privati per la riscossione delle imposte di soggiorno, in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto, cessano di aver vigore con il 31 dicembre 1938, qualora non risulti fissato alcun termine all'impegno e, in ogni caso, alla scadenza delle convenzioni stesse.

     Gli enti e i privati suddetti che ai sensi del precedente comma continuino transitoriamente a riscuotere la imposta di soggiorno, sono tuttavia obbligati a versare le somme percette all'istituto di cui al primo comma che ne cura la ripartizione e l'assegnazione agli enti interessati trattenendo un terzo dell'aggio stabilito ai sensi del successivo art. 11.

 

          Art. 9.

     Quando l'imposta sia applicata con quote giornaliere, i datori di alloggio sono tenuti a versarla all'istituto incaricato della riscossione a periodi non superiori a dieci giorni.

     Nei casi in cui l'imposta sia corrisposta in misura fissa per tutta la durata del soggiorno, il relativo importo deve essere versato dal datore di alloggio per intero entro il sesto giorno successivo a quello dell'arrivo dell'ospite.

     Sull'avvenuto pagamento del tributo da parte degli ospiti, i datori di alloggio debbono rilasciare a questi apposita quietanza indicante il cognome e nome della persona per la quale l'imposta è stata percetta, il relativo importo ed il periodo al quale si riferisce.

     Negli alberghi, pensioni e locande tale quietanza può essere sostituita dai conti rilasciati ai clienti, purché contengano le medesime indicazioni.

     Per i crediti dipendenti dal versamento all'istituto riscuotitore della imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti, i datori di alloggio hanno privilegio sugli effetti che da quelli sono stati portati e si trovano tuttora nell'alloggio.

     Il ministro per le finanze, di concerto con i ministri per l'interno e per la cultura popolare, può prescrivere, stabilendone le modalità di applicazione e di controllo, che in determinati comuni la percezione del tributo negli alberghi, pensioni e locande abbia luogo mediante l'applicazione di apposite marche sui conti.

 

          Art. 10.

     Entro i primi quindici giorni di ciascun mese l'istituto incaricato della riscossione dell'imposta deve curare la ripartizione del gettito introitato nel mese precedente tra gli enti interessati indicati all'art. 7 e versare a ciascuno la rispettiva quota.

     L'istituto predetto è obbligato altresì a tenere per ciascun comune una esatta ed aggiornata contabilità dalla quale risultino le riscossioni ed i pagamenti effettuati.

     Gli enti provinciali per il turismo, col concorso dei comuni e delle aziende autonome interessate, debbono eseguire verifiche al fine di accertare la regolarità di tutte le operazioni relative alla applicazione ed alla riscossione della imposta di soggiorno.

     I dati riassuntivi mensili inerenti alle riscossioni ed ai pagamenti sono, a cura della sede centrale dell'istituto riscuotitore, sottoposti a l'esame dei competenti ministeri delle finanze, dell'interno e della cultura popolare i quali possono disporre indagini e controlli a mezzo di propri rappresentanti.

 

          Art. 11.

     L'istituto incaricato della riscossione ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione e riparto della imposta nonché a quelle relative al controllo centrale di cui al quarto comma del precedente art. 10.

     Per il servizio di riscossione l'istituto trattiene sull'intero importo dell'imposta, un aggio nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del ministro per le finanze, di concerto con i ministri per l'interno e per la cultura popolare .

     A garanzia dei suoi obblighi l'istituto predetto è tenuto a versare una cauzione, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per l'ammontare di lire 30 milioni presso la cassa depositi e prestiti.

     In caso di ritardo dei versamenti di cui all'art. 7 l'istituto riscuotitore è tenuto a corrispondere un'indennità di mora del 6 per cento senza pregiudizio della procedura coattiva sulla cauzione, che il ministro per le finanze può disporre, nei casi di inadempienza, colle norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

 

          Art. 12.

     Quando i datori di alloggio non soddisfino il debito di imposta ai sensi dell'art. 9, il podestà provvederà d'ufficio oppure su richiesta dell'istituto riscuotitore o degli enti interessati, non oltre dieci giorni dalla richiesta stessa, alla compilazione di ruoli nominativi speciali, previa notifica di apposito avviso di accertamento, contro il quale possono esperirsi i ricorsi di cui agli art. 277 e seguenti del testo unico per la finanza locale, nei modi e termini indicati nel testo unico stesso modificato dal regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1122.

     Ove peraltro l'accertamento riguardi quote d'imposta già percette dal datore di alloggio, ma non versate all'istituto incaricato della riscossione, l'importo delle somme indebitamente trattenute è aumentato della metà a titolo di penalità a carico del datore di alloggio stesso e ripartito fra gli enti interessati nella stessa proporzione del provento dell'imposta.

     I ruoli nominativi predetti, comprendenti le perdite non contestate e quelle definite a seguito di decisione delle commissioni di merito, sono resi esecutivi dal prefetto e poscia depositati per otto giorni nell'ufficio comunale, dandone notizia a mezzo di avviso da affiggersi nell'albo pretorio.

     Trascorso tale termine l'istituto procede alla riscossione delle quote scritte al ruolo, con l'aggiunta di un aggio speciale nella misura del 6 per cento in unica rata, con le modalità e con la procedura privilegiata autorizzata dal testo unico del 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

 

          Art. 13.

     Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché in tutte le altre località in cui è applicata l'imposta di soggiorno, è obbligatoria la denuncia al podestà degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunce alle disposizioni del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049.

     Chiunque dia alloggio a forestieri, deve denunciare al podestà, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'ente nazionale industrie turistiche d'intesa col ministero dell'interno, con quello delle finanze e con l'istituto centrale di statistica.

     Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, le denunce prescritte dal presente articolo debbono essere presentate in due esemplari, uno dei quali viene rimesso dal podestà all'azienda autonoma.

 

          Art. 14.

     I datori di alloggio che contravvengono alle disposizioni degli articoli 9 e12 sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 250.000 [6] .

     E' ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal prefetto, sentito il podestà, entro i limiti dell'ammenda sopra stabilita.

     Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione ovvero non paghi, entro il termine fissato dal prefetto, la somma stabilita a titolo di oblazione, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

     Le somme riscosse per oblazione od ammenda, dedotte le spese, sono devolute in ragione di un terzo all'istituto incaricato della riscossione per la costituzione di un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta ed all'accertamento della infrazione. I rimanenti due terzi sono ripartiti fra gli enti interessati in conformità del comma secondo dell'art. 12.

 

          Art. 15.

     Nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti i corrispettivi dovuti per la imposta di soggiorno sui buoni alberghieri emessi dalla federazione nazionale fascista alberghi e turismo, né alle disposizioni dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1938, relativi all'applicazione nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo di speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

 

          Art. 16.

     Il contributo speciale di cura dovuto, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, da coloro che, per l'esercizio di commerci, industrie o professioni, traggono particolari vantaggi economici dalla esistenza della stazione di soggiorno, di cura e di turismo, è corrisposto con una addizionale non superiore all'uno per cento dei redditi colpiti dall'imposta sulle industrie, commerci, le arti e le professioni o dall'imposta di patente.

     Ove le dette imposte non siano istituite, il contributo è applicato in misura non superiore all'uno per cento, ai redditi d'industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, nonché ai redditi esenti da tale imposta, anche in virtù di leggi speciali.

 

          Art. 17.

     Rimane ferma la facoltà del ministro per l'interno di consentire, di concerto con quello per le finanze e per la cultura popolare, l'ulteriore applicazione nei comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti ivi vigenti anteriormente alla pubblicazione del regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, della tassa di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni già in vigore, nei territori medesimi, quando ciò risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse.

 

          Art. 18.

     Gli art. 1a17 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2159.

     Il presente decreto che entrerà in vigore con il 1° gennaio 1939 sarà presentato al parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente, di concerto con quelli per l'interno e per la cultura popolare, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 2 giugno 1939, n. 739. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  L'imposta di soggiorno di cui al presente provvedimento è stata soppressa dall'art. 10 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 a decorrere dal 1° gennaio 1989.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 555.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 luglio 1941, n. 733.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 luglio 1941, n. 733.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 555. Importi già modificati dall'art. 7 della L. 4 marzo 1958, n. 174 e così ulteriormente modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.