§ 4.1.31 - Legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 - Interventi regionali
straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:14/08/1987
Numero:40

§ 4.1.31 - Legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 - Interventi regionali

straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli.

(B.U. 26 agosto 1987, n. 34).

 

(Abrogata, salvo l'art. 8, dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 1995, n.

95).

 

     Articolo 8. (Disposizioni finali).

     1 - I contributi per i programmi previsti dalla L.R. 22 aprile 1980, n. 27, art. 8, possono essere estesi anche alle Associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

     Al Comitato di cui agli artt. 11 e 13 della legge n. 674/78 sono chiamati a far parte anche le Associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge n. 622/67.

     2 - L'art. 11 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dalle seguenti parole e fino al termine dell'articolo stesso:

     «Alle cooperative agricole e loro Consorzi può essere concesso un concorso negli interessi per prestiti di durata fino a cinque anni per l'anticipazione del capitale sociale...».

     Le parole soppresse sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).