§ 4.1.11 – L.R. 27 aprile 1978 n. 20.
Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:27/04/1978
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito territoriale dei piani agricoli zonali).
Art. 3.  (Contenuto dei piano agricolo zonale).
Art. 4.  (Metodologia di base).
Art. 5.  (Conferenza comunale per il piano agricolo zonale).
Art. 6.  (Commissione per il piano agricolo zonale).
Art. 7.  (Procedure per l'elaborazione del piano agricolo zonale).
Art. 8.  (Durata del piano agricolo zonale).
Art. 9.  (Adeguamento degli interventi pubblici).
Art. 10.  (Piano agricolo zonale e piani territoriali e urbanistici).
Art. 11.  (Comitato Tecnico regionale e Commissioni consultive comprensoriali).
Art. 12.  (Spese).
Art. 13.  (Disposizioni transitorie)


§ 4.1.11 – L.R. 27 aprile 1978 n. 20. [1]

Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo.

(B.U. 9 maggio 1978 n. 19).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Piemonte, con la presente legge, in attuazione dell'art. 75, 20 comma dello Statuto, promuove un processo di programmazione democratica in agricoltura rivolto a realizzare gli obiettivi fissati nel piano regionale di sviluppo, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19.8.1977, n. 43.

     A tale fine gli articoli successivi definiscono le norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, anche ad integrazione della legge regionale 24.4.1974, n. 12; della legge regionale 4.6.1975, n. 41; della legge regionale 4.6.1975, n. 45 [2]; della legge regionale 8.9.1975, n. 51 [3] e della legge regionale 22.2.1977, n. 15 e loro successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. (Ambito territoriale dei piani agricoli zonali).

     Il piano agricolo zonale è riferito ad un ambito territoriale ricadente per intero all'interno di un solo comprensorio.

     L'intero territorio di un Comune dovrà ricadere all'interno di una sola zona.

     Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'E.S.A.P., in attuazione dell'art. 2 lettera a) della legge regionale 24.4.1974, n. 12 e successive modificazioni, presenterà ai Comitati Comprensoriali, istituiti con la legge regionale 4.6.1975, n. 41, proposte per la definizione e l'identificazione delle zone agricole considerando i caratteri di omogeneità colturale, le infrastrutture agricole, i mercati, i comprensori irrigui e di bonifica, avendo anche riferimento all'organizzazione dei servizi socio-sanitari e scolastici.

     Entro due mesi dalla ricezione delle proposte dell'E.S.A.P. e sulla base di esse, i Comitati Comprensoriali, in attuazione dell'art. 5 lettera c) della legge regionale 4.6.1975, n. 41 provvederanno a definire ed approvare le zone agricole comprensoriali.

 

     Art. 3. (Contenuto dei piano agricolo zonale).

     Il piano agricolo zonale costituisce un'articolazione settoriale del piano socio-economico territoriale del comprensorio e dovrà:

     - essere inteso alle finalità di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge;

     - indicare le prospettive in ordine agli obiettivi di sviluppo dei settori agricoli, zootecnici, forestali, anche in rapporto all'art. 3 della legge regionale 22.2.1977, n. 15 ed in relazione alle concrete possibilità di sviluppo negli altri settori economici, produttivi, sociali e dei servizi.

     Esso deve, in ogni caso, contenere indicazioni su:

     a) l'assetto sociale ed economico agricolo della zona;

     b) l'attitudine agricola e forestale delle aree ai fini della loro destinazione produttiva;

     c) le priorità delle alternative di destinazione produttiva agricola o forestale delle aree di cui alla lettera b);

     d) l'individuazione delle terre incolte o mal coltivate dalla data della formazione del piano;

     e) la previsione degli interventi di sistemazione idrogeologica e forestale;

     f) vincoli idrogeologici esistenti, ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni della L.R. 5.12.1977, n. 56, con le proposte degli eventuali ampliamenti e completamenti;

     g) le zone soggette ad opere di sistemazione idraulico-forestale, con le previsioni dei rimboschimenti, rinsaldamenti, opere connesse;

     h) le opere necessarie per il consolidamento del suolo e regimazione delle acque, ai fini di una migliore utilizzazione agraria e per lo sviluppo dell'irrigazione;

     i) le previsioni di utilizzo agrario e forestale dei patrimoni silvo- pastorali appartenenti ai Comuni ed altri Enti di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni;

     l) i tipi di intervento da porre in essere prioritariamente in conformità alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento agli interventi pubblici infrastrutturali connessi con l'attività agricola e forestale, ai servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale, agli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nella produzione, conservazione, lavorazione, trasformazione e

commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché all'eventuale acquisizione o gestione dei beni da parte di Enti pubblici per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;

     m) le proposte per i programmi di ricomposizione fondiaria e aziendale e di riordino irriguo.

     Il piano potrà, altresì, segnalare i più urgenti interventi da porre in essere in collegamento con gli obiettivi indicati con riferimento ad altri settori, nonché gli interventi di carattere normativo e quelli di rilievo sovracomprensoriale ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi del piano.

     Alle indicazioni del piano dovrà accompagnarsi l'individuazione del presumibile costo degli investimenti previsti, articolata almeno secondo le categorie indicate alla lettera 1 del presente articolo.

 

     Art. 4. (Metodologia di base).

     L'E.S.A.P. definisce la metodologia per la redazione dei piani agricoli zonali, fornisce l'assistenza tecnica e provvede, eventualmente, alla formazione professionale necessaria per la stesura dei piani stessi.

 

     Art. 5. (Conferenza comunale per il piano agricolo zonale).

     La proposta di piano agricolo zonale deve essere elaborata con la più vasta partecipazione dei produttori e dei cittadini.

     Sede fondamentale di tale partecipazione è la conferenza comunale dei produttori e lavoratori agricoli indetta dal Sindaco almeno due volte l'anno per esaminare l'andamento delle ricerche, pronunciarsi sulla formazione e gestione del piano.

 

     Art. 6. (Commissione per il piano agricolo zonale). [4]

     In ogni zona agricola, il Presidente del Comitato Comprensoriale o un suo delegato, su conforme parere della Giunta esecutiva, promuove ed insedia una Commissione per l'elaborazione ed il controllo sull'attuazione del piano agricolo zonale composta:

     a) da tre rappresentanti per ogni Comune, eletti dai rispettivi Consigli comunali, dei quali un rappresentante della minoranza;

     b) dai rappresentanti delle Organizzazioni agricole professionali, cooperativistiche, sindacali e delle Associazioni dei produttori designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, in numero complessivo uguale ai rappresentanti dei Comuni, scelti tra le Organizzazioni ed Associazioni più rappresentative a livello provinciale in base al numero degli associati alla struttura organizzativa ed all'operatività.

     I rappresentanti delle Associazioni dei produttori agricoli, in mancanza delle Organizzazioni provinciali, vengono designati dalle relative Unioni od Organizzazioni regionali od interprovinciali.

     Entro un mese dall'approvazione dei provvedimenti che definiscono gli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina per ciascuna zona agricola quali organizzazioni ed associazioni delle categorie indicate alla lettera b) abbiano titolo ad essere rappresentate nella Commissione, nonché quanti rappresentanti possano essere designati da ciascuna di esse.

     La Commissione elegge nel suo seno a maggioranza dei presenti il Presidente ed il Vice Presidente.

     Successivamente la Commissione elegge nel suo seno un Comitato ristretto formato da nove componenti, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, che presiedono sia la Commissione che il Comitato ristretto.

     Per l'elezione dei nove componenti del Comitato ristretto, ogni Commissario può votare per un massimo di sei nomi: risulteranno eletti i primi nove nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

     Nelle zone composte da meno di sei Comuni, la Commissione può limitarsi ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.

     Qualora, tra gli undici componenti il Comitato ristretto non risultassero eletti almeno cinque rappresentanti di cui alla lettera a), provenienti ciascuno da un Comune diverso ai lavori del Comitato ristretto stesso potranno partecipare, con funzione consultiva e fino a completare il numero di cinque, altri rappresentanti di Comuni diversi, i quali saranno designati con apposita votazione dai soli rappresentanti di cui alla lettera a).

     Qualora, tra gli undici componenti il Comitato ristretto, non risultassero eletti almeno un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale presente nella Commissione, un rappresentante per le Organizzazioni cooperativistiche, uno per le Organizzazioni sindacali e uno per le Associazioni dei produttori, i rispettivi gruppi, anche se composti da un solo membro, potranno designare un loro componente, il quale parteciperà ai lavori del Comitato ristretto con funzione consultiva.

     La Commissione può, a maggioranza assoluta, eleggere anche altri suoi componenti che partecipano con funzione consultiva ai lavori del Comitato ristretto, ma in nessun caso i partecipanti a tale titolo, ivi compresi quelli designati a norma dei due commi precedenti, potranno superare il numero di 11.

     La Commissione stabilisce i compiti che spettano al Comitato ristretto.

     Non possono far parte della Commissione zonale i Parlamentari, i consiglieri e i Sindaci dell'E.S.A.P. ed i Consiglieri regionali, provinciale, comprensoriali.

     A norma dell'articolo 76 dello Statuto regionale, nel processo di formazione ed attuazione del piano agricolo zonale è assicurato l'autonomo apporto dei sindacati delle organizzazioni professionali e delle altre forze sociali interessate del territorio, anche attraverso forme permanenti di partecipazione, di consultazione e di informazione.

     La Commissione può essere insediata ed operare con pienezza di poteri purché siano designati almeno la metà più uno dei componenti assegnati.

 

     Art. 7. (Procedure per l'elaborazione del piano agricolo zonale).

     La formazione degli elaborati e del progetto del piano agricolo zonale compete alla Commissione di cui all'art. 6 della presente legge.

     Nello svolgimento della propria attività detta Commissione è tenuta ad operare d'intesa con l'E.S.A.P. ed a stabilire rapporti con gli organi del Comprensorio il quale può fare intervenire un proprio rappresentante, senza diritto di voto, ai suoi lavori.

     La Commissione, acquisiti, in quanto disponibili, i documenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 12 legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, procede all'elaborazione del progetto di piano avvalendosi dell'opera dei tecnici riuniti in gruppo di lavoro, messi a sua disposizione dall'E.S.A.P.

     I tecnici devono possedere adeguata preparazione professionale e conoscere i problemi dei mondo rurale e possibilmente risiedere nel Comprensorio o della Provincia ove devono operare [5].

     L'E.S.A.P. provvede, con propria delibera, a fissare i criteri per la selezione dei tecnici, per la formazione dei gruppi di lavoro e a regolare ogni altro rapporto di carattere amministrativo con i tecnici che mette a disposizione delle Commissioni zonali per la redazione degli elaborati e del progetto del piano di cui all'art. 3 della presente legge.

     All'E.S.A.P. compete inoltre il controllo sull'applicazione della metodologia di cui all'art. 4 ed ogni altra forma di assistenza e collaborazione che gli sia richiesta dalla Commissione o dal gruppo di lavoro.

     Il progetto di Piano, elaborato dalla Commissione zonale, viene inviato, unitamente al parere dell'E.S.A.P. sull'osservanza della metodologia di cui all'art. 4, al Comprensorio ai Comuni della zona, alle Organizzazioni Professionali agricole, alle Associazioni dei Produttori, alle Cooperative Agricole ed alle Organizzazioni Sindacali.

     Il progetto di Piano viene altresì inviato alla Giunta regionale.

     I Comuni, con apposito atto del Consiglio comunale, e le Organizzazioni e Associazioni di cui al VI comma del presente articolo, esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento del progetto e lo inviano alla Giunta regionale, al Comprensorio ed alla Commissione zonale, la quale ha 30 giorni di tempo per fare avere al Comprensorio le proprie controdeduzioni.

     Il Consiglio del Comprensorio entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del progetto, esaminati i pareri di cui al comma precedente e le eventuali controdeduzioni della Commissione zonale, adotta, con propria delibera, il progetto di piano zonale, apportandovi le modifiche necessarie per adeguarlo al piano socio-economico territoriale del Comprensorio o, in assenza di esso, alle linee ed indirizzi definiti per la sua formazione.

     Il Piano adottato viene inviato alla Giunta regionale e all'E.S.A.P..

     La Giunta regionale, acquisito il parere dell'E.S.A.P espresso nella forma di una relazione, sottopone il Piano al parere consultivo della Commissione Consiliare competente, insieme alla relazione dell'E.S.A.P.

     La Giunta regionale, sulla scorta del parere della Commissione Consiliare, ha facoltà di rinviare il Piano al Consiglio comprensoriale con eventuale invito di riesame per le modificazioni ed integrazioni necessarie a rendere il piano agricolo zonale coerente:

     a) al piano regionale di sviluppo;

     b) alle leggi statali e regionali.

     Il Consiglio comprensoriale approva definitivamente il piano apportandone le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Giunta regionale il Piano, così approvato, viene pubblicato per estratto, a cura e spese della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. (Durata del piano agricolo zonale).

     Il piano agricolo zonale dovrà riferirsi ad un quinquennio, a decorrere dal 1978.

     Durante il periodo di validità il piano potrà essere modificato con le stesse procedure di formazione e approvazione, specialmente per quanto attiene agli aspetti di cui al 2° comma dell'art. 3.

 

     Art. 9. (Adeguamento degli interventi pubblici).

     Tutti i programmi ed i singoli interventi di tutti gli Enti pubblici o di diritto pubblico operanti nel settore agricolo e forestale nelle zone agricole interessate anche per quanto concerne i piani aziendali e interaziendali di sviluppo di cui alla L.R. 22.2.1977, n. 15, dovranno essere adeguati al piano agricolo zonale dopo la sua pubblicazione.

 

     Art. 10. (Piano agricolo zonale e piani territoriali e urbanistici).

     I rapporti tra i Piani agricoli zonali e i Piani territoriali ed urbanistici sono regolati dalle norme della L.R. 5.12.1977 n. 56.

 

     Art. 11. (Comitato Tecnico regionale e Commissioni consultive comprensoriali).

     Nell'espletamento delle funzioni connesse all'attuazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale del parere consultivo del Comitato tecnico regionale previsto dall'art. 28 della legge regionale 22.2.1977, n. 15.

     Per le stesse funzioni il Comitato Comprensoriale si avvale della Commissione consultiva comprensoriale prevista dall'art. 26 della L. R. 22.2.1977, n. 15.

 

     Art. 12. (Spese).

     Le spese per l'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie) [6].

     In via transitoria, fino al 31 dicembre 1985, le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricoli, previste dall'art. 7, a partire dal 6° comma sono così modificate:

     Il progetto di piano, elaborato anche sotto la forma o la denominazione di documento di sintesi, secondo la metodologia di base definita dall'Ente di sviluppo agricolo ai sensi del precedente art. 4, è inviato al Comitato comprensoriale, per il parere di compatibilità con il piano o lo schema di piano socio-economico territoriale del Comprensorio e per le eventuali osservazioni di adeguamento allo stesso.

     Entro 60 giorni dal ricevimento dell'ultimo progetto di piano zonale il Comitato comprensoriale, sentite le organizzazione agricole, trasmette tutti i progetti di piano, con le eventuali osservazioni, alla Giunta Regionale.

     La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, sentito il parere della Commissione consiliare competente, verifica la coerenza con il piano regionale di sviluppo, qualora esistente, con le leggi regionali, statali e le disposizioni comunitarie, vi apporta le eventuali modificazioni e li approva, pubblicandoli per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] La legge regionale 4 giugno 1975 n. 45 è stata abrogata dalla legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63.

[3] La legge regionale 8 settembre 1975 n. 51 è stata abrogata dalla legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63.

[4] L'art. 6 è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 1° aprile 1980 n. 17.

[5] Il terzo comma del presente articolo e stato così modificato dalla legge regionale 21 gennaio 1979, n. 5.

[6] Art. aggiunto della L.R. 21 maggio 1984 n. 27.