Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 personale |
Data: | 23/12/1988 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. (Concorsi speciali). |
Art. 2. (Accesso alla 1ª qualifica dirigenziale). |
Art. 3. (Corsi-concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale). |
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.1.33 – L.R. 23 dicembre 1988, n. 48. [1]
Disposizioni in merito ai concorsi speciali di cui all'art. 46 L.R. 16 agosto 1984, n. 40 ed all'accesso della 1ª qualifica dirigenziale.
(B.U. 28 dicembre 1988 n. 52).
Art. 1. (Concorsi speciali).
1. L'attuazione dei concorsi speciali di cui all'art. 46 della L.R. 40/84 e successive modifiche viene programmata con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla Giunta Regionale relativi alla definizione dei profili professionali e rispettivi requisiti di accesso ai sensi dell'art. 46, L.R. 40/84 e successive modifiche.
3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi speciali sono esclusi i dipendenti che abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica prevista quale requisito d'ammissione mediante altri concorsi speciali di cui all'art. 46 L.R. 40/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. (Accesso alla 1ª qualifica dirigenziale).
1. Il secondo comma dell'art. 21 della
2. Alla riserva dei posti prevista dall'art. 21, 1° comma, della
Art. 3. (Corsi-concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale).
1. Per la prima attuazione dell'art. 29 bis della
2. Nei corsi-concorsi di cui al 1° comma la selezione dei candidati prevista all'art. 29bis, comma 2°, punto a), avviene mediante valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché della esperienza professionale maturata dai candidati.
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della