§ 2.8.94 - L.R. 18 aprile 2014, n. 5.
Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:18/04/2014
Numero:5


Sommario
Art. 1 . (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43)
Art. 2 . (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16)
Art. 3 . (Abrogazioni)
Art. 4 . (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.8.94 - L.R. 18 aprile 2014, n. 5.

Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).

(B.U. 24 aprile 2014, n. 17)

 

     Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato a tre.".

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:

" 1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in seduta straordinaria quando il Presidente stesso lo ritiene opportuno o quando due dei suoi componenti ne fanno, per iscritto, istanza motivata.".

3. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:

" 1. I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.".

 

          Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16)

1. [Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), è inserita la seguente:

"b bis) il Comitato di indirizzo;"] [1].

2. L' articolo 19 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio regionale e scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private.

2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.

5. Alla scadenza dell'organo i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

6. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del Consiglio sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti sostituiti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione."

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 16/1992, è sostituita dalla seguente:

"a) l'elezione, tra i propri componenti, del Vice Presidente;".

4. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 16/1992 le parole: "da almeno un quarto dei Consiglieri", sono sostituite dalle seguenti: "da almeno due Consiglieri".

5. [Dopo l' articolo 23 della l.r. 16/1992 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis. (Comitato di indirizzo)

1. È istituito il Comitato di indirizzo, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis ), quale organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato di indirizzo è composto da:

a) un rappresentante dell'Università di Torino;

b) un rappresentante del Politecnico di Torino;

c) un rappresentante dell'Università del Piemonte orientale;

d) un rappresentante individuato congiuntamente dagli istituti equipollenti ai sensi di legge;

e) quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno dell'Università di Torino, uno del Politecnico di Torino, uno dell'Università del Piemonte orientale e uno degli istituti equipollenti ai sensi di legge.

3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli enti rappresentati, o dalla componente studentesca.

4. I membri del Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni, e comunque fino al suo rinnovo, salvo i componenti di cui al comma 2, lettera e) che sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun Ateneo o istituto equipollente.

5. Al Comitato di indirizzo compete:

a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e) ed i);

b) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;

c) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;

d) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;

e) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;

f) formulare proposte al Comitato regionale di coordinamento che può altresì interpellarlo quando lo ritiene opportuno;

g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo e al consuntivo dell'Ente.

6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettera a) sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

7. Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso dal Comitato di indirizzo ai sensi del comma 5, lettera a) è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.

8. Il Comitato di indirizzo disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento ed individua tra i propri componenti il Presidente.

9. Il Comitato di indirizzo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

10. Partecipano alle riunioni del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente ed il direttore, con funzioni di segretario.

11. I membri del Comitato di indirizzo hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente."] [2].

6. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente:

"1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia. ".

7. [Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 16/1992, è inserito il seguente:

"2 bis. I membri del Comitato di indirizzo non hanno diritto a compenso, ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio."] [3].

 

          Art. 3. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l' articolo 29 della l.r. 43/1991;

b) la legge regionale 23 aprile 1992, n. 26 ( Articolo 28, L.R. 43/91. Rettifica di errore materiale);

c) l' articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58 (Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 ''Diritto allo studio universitario '' );

d) il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).

 

          Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 settembre 2014, n. 10.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 settembre 2014, n. 10.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 settembre 2014, n. 10.