§ 5.1.16 - Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70.
Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni su «Tutela ed uso del suolo».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:27/12/1991
Numero:70


Sommario
Art. 20.      1. La legge regionale 6 marzo 1986, n. 13, è abrogata.


§ 5.1.16 - Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70.

Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni su «Tutela ed uso del suolo».

(B.U. n. 52 del 28 dicembre 1991, suppl. spec.).

 

     Artt. 1. - 19. (Omissis) [1].

 

Art. 20.

     1. La legge regionale 6 marzo 1986, n. 13, è abrogata.

     2. I Comuni nei quali a norma della presente legge, è venuto meno l'obbligo di dotarsi di programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di deliberare l'inefficacia del programma di cui sono dotati, con motivato provvedimento del Consiglio Comunale da trasmettere alla Regione non appena esecutivo.

     3. La Commissione Tecnica Urbanistica è altresì competente ad esprimere tutti i pareri attribuiti da altre leggi regionali di settore di competenza del soppresso Comitato Urbanistico Regionale.

     4. Fino all'insediamento della Commissione Tecnica Urbanistica le funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge sono svolte dal Comitato Urbanistico Regionale; a tal fine restano in carica fino alla scadenza suindicata i componenti del Comitato Urbanistico Regionale comunque in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli strumenti urbanistici di cui è in corso l'adozione o l'approvazione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

     6. Ai Piani Regolatori Generali e loro revisioni e varianti, già trasmessi in Regione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 85, si applicano decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale degli stessi.

     7. Alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

     (Omissis).

 

 


[1] Recano modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.