§ 4.3.4 - Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9.
Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 industria
Data:25/02/1980
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Al fine di conseguire un più equilibrato assetto territoriale del sistema industriale e di favorire una più uniforme diffusione dello sviluppo insieme ad una riqualificazione del tessuto [...]
Art. 2.      Il Consiglio regionale entro il 30 novembre 1980 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno approva e aggiorna, su proposta della Giunta regionale ed espletate le consultazioni di cui [...]
Art. 3.      I Comitati Comprensoriali, in attuazione delle indicazioni contenute nei piani comprensoriali o, in loro assenza, nei primi schemi di piano territoriale e/o nelle delibere programmatiche e sulla [...]
Art. 4.      I Comitati Comprensoriali al fine di dare attuazione attraverso gli interventi previsti dalla presente legge, al piani socio-economici e territoriali di comprensorio, esercitano funzioni di [...]
Art. 5.      Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del programma annuale di attuazione approvato dal Consiglio regionale, la Giunta regionale, delibera, per [...]
Art. 6.      Per le aree oggetto dell'intervento previsto dal punto 1 dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il termine per la presentazione alla Regione [...]
Art. 7.      Ai fini della predisposizione dei progetti di massima di cui al punto 1 del quinto comma del precedente art. 2, i Consorzi di Enti locali, le Comunità Montane e i Comuni possono valersi [...]
Art. 8.      Per la realizzazione e la gestione degli interventi ammessi ai benefici della presente legge possono costituirsi, anche su motivata proposta del competente Comitato Comprensoriale, apposite [...]
Art. 9.      Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto all'erogazione dei contributi concessi, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
Art. 10.      Entro un anno dalla data di concessione del contributo per gli interventi di cui al punto 2) del quinto comma del precedente articolo 2, i beneficiari devono trasmettere alla Giunta regionale e [...]
Art. 11.      Alla determinazione dell'onere conseguente all'attuazione dei programmi annuali previsti dalla presente legge ed ai relativi finanziamenti si provvederà in sede di approvazione dei singoli [...]
Art. 12.      In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 26.1.1976, n. 8, e per quanto previsto dagli articoli 2, penultimo comma e 7 della presente legge, la Giunta regionale può concedere [...]
Art. 13.      Ai fini della formazione del primo programma di intervento i piani per insediamenti produttivi già approvati, se allegati alle domande di ammissione al contributo regionale di cui al primo comma [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Ai fini dell'attuazione della legge regionale 11 agosto 1978, n. 50, sono autorizzate le ulteriori spese di 400 milioni per l'anno finanziarlo 1980 e di 600 milioni per l'anno finanziario 1981.
Art. 16. 


§ 4.3.4 - Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9. [1]

Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale.

(B.U. 5 marzo 1980 n. 10).

 

Art. 1.

     Al fine di conseguire un più equilibrato assetto territoriale del sistema industriale e di favorire una più uniforme diffusione dello sviluppo insieme ad una riqualificazione del tessuto produttivo piemontese, la Regione, in armonia con i principi dell'articolo 27 della legge 22.10.1971, n. 885 e successive modifiche ed integrazioni, concede contributi in conto capitale fino al 100 per 100 a Consorzi di Comuni ed a Comunità Montane e fino all'80 per 100 a Comuni singoli, della spesa riconosciuta necessaria per l'acquisizione di terreni e per opere di urbanizzazione finalizzate alla predisposizione all'ampliamento di aree attrezzate per insediamenti industriali, nonché per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti.

     La Regione garantisce per quanto di propria competenza la coerenza degli interventi previsti dalla presente legge con tutte le altre iniziative di politica industriale realizzate sul territorio regionale.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio regionale entro il 30 novembre 1980 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno approva e aggiorna, su proposta della Giunta regionale ed espletate le consultazioni di cui all'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, il programma pluriennale degli interventi da realizzare al sensi del precedente articolo 1 ed il relativo programma annuale di attuazione.

     I programmi di cui al precedente comma sono formulati dalla Regione in coerenza con le indicazioni e le priorità del piano regionale di sviluppo e del quadro territoriale regionale, sulla base delle proprie proposte e di quelle presentata dai Comitati Comprensoriali a norma del successivo articolo 3.

     Al fine della formazione dei programmi di cui al primo comma del presente articolo sono valutate prioritariamente le domande presentate da Consorzi di Enti locali.

     Il programma pluriennale, che costituisce momento di attuazione settoriale del piano regionale di sviluppo, individua l'insieme degli interventi da realizzarsi nell'arco temporale di riferimento adottato.

     Il programma annuale di attuazione, indicando i criteri di scelta anche in riferimento alle prevedibili esigenze delle imprese e ai fabbisogni occupazionali, individua:

1) le aree industriali o loro ampliamenti per cui predisporre i progetti di massima per gli effetti del successivo punto 2);

2) sulla base dei progetti di massima predisposti a norma del precedente punto 1), le aree industriali attrezzate o loro ampliamenti da realizzare con il contributo regionale;

3) gli interventi infrastrutturali, da realizzare con il contributo regionale, finalizzati alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti.

     La Regione anche avvalendosi dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. assume tutte le iniziative che si rendono necessarie per la concreta realizzazione degli interventi programmati.

     Gli interventi per nuove aree attrezzate oltre a quelle già previste dalla legge regionale 9.4.1975, n. 21, sono inserite nel programma annuale e pluriennale solo ad avvenuta approvazione da parte del Comitato Comprensoriale dello schema di piano socio-economico territoriale previsto dall'art. 13 della legge regionale 19.8.1977, n. 43.

 

     Art. 3.

     I Comitati Comprensoriali, in attuazione delle indicazioni contenute nei piani comprensoriali o, in loro assenza, nei primi schemi di piano territoriale e/o nelle delibere programmatiche e sulla base delle domande ad essi pervenute dai Consorzi di Enti locali, dalle Comunità Montane e dai comuni interessati, deliberano entro il 30 settembre 1980 e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'insieme degli interventi per i quali si chiede l'inserimento nel programma pluriennale di intervento regionale e nei relativi programmi annuali di attuazione.

     Le deliberazioni dei Comitati Comprensoriali, adottate previe le consultazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, devono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro il termine di cui al precedente comma e devono essere corredate da una relazione che, con riferimento a ciascun intervento proposto, indichi anche con gli opportuni allegati cartografici:

     a) nel caso di predisposizione o di ampliamento di aree attrezzate:

- gli scopi e le motivazioni dell'intervento proposto;

- la coerenza dell'intervento con il piano socio-economico e territoriale

di comprensorio;

- l'ubicazione, la dimensione e il perimetro dell'area, nonché la sua

attitudine, sotto il profilo ambientale e geologico, ad accogliere

insediamenti industriali;

- l'utilità socio-economica dell'intervento;

- il quadro generale del sistema viario e dei trasporti nel quale si

inserisce l'intervento;

- il quadro delle risorse energetiche;

- il rapporto tra l'intervento e lo stato della strumentazione urbanistica

generale e attuativa;

- le modalità di acquisizione dei terreni, i campi occorrenti e i costi

preventivati;

     b) nel caso di realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti:

- gli scopi e le motivazioni dell'intervento proposto;

- la coerenza dell'intervento con il piano socio-economico e territoriale di comprensorio;

- l'ubicazione dell'intervento e la sua utilità economico-sociale;

- in rapporto tra l'intervento e lo stato della strumentazione urbanistica

generale ed attuativa;

- l'indicazione di massima dell'opera o delle opere di urbanizzazione

proposte, nonché dei prevedibili tempi e costi di realizzazione;

- il piano finanziario recante l'indicazione del contributo regionale

richiesto e degli eventuali finanziamenti di altri Enti pubblici e privati,

articolato per annualità.

     Con le proprie deliberazioni i Comitati Comprensoriali devono trasmettere al Presidente della Giunta regionale tutte le domande, con relativi allegati, ad essi pervenute dagli Enti di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 4.

     I Comitati Comprensoriali al fine di dare attuazione attraverso gli interventi previsti dalla presente legge, al piani socio-economici e territoriali di comprensorio, esercitano funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo 3. Ai Comitati Comprensoriali è affidato altresì il ruolo di coordinamento nella formazione dei Consorzi di cui al primo comma del precedente articolo 3.

 

     Art. 5.

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del programma annuale di attuazione approvato dal Consiglio regionale, la Giunta regionale, delibera, per ciascuno degli interventi di cui ai punti 2) e 3) del quinto comma del precedente art. 2, la spesa ammissibile al contributo regionale, la misura del contributo stesso e il suo ammontare complessivo.

     I contributi sono concessi a favore degli Enti che hanno presentato domanda. D'intesa con tali Enti, ove risultino costituite Società di intervento, come previste dal successivo art. 8, i contributi, fatta eccezione per quelli relativi all'acquisizione di terreni, possono essere concessi ed erogati direttamente a favore di dette Società.

     Per gli effetti della presente legge i Consorzi misti tra operatori ed Enti locali sono equiparati alle Società d'intervento.

     Entro il 30 marzo di ogni anno, gli Enti destinatari del contributo regionale trasmettono alla Regione e al Comitato Comprensoriale competente per territorio il resoconto delle spese effettuate corredato da una relazione circa i risultati e le prospettive degli interventi attuati.

 

     Art. 6.

     Per le aree oggetto dell'intervento previsto dal punto 1 dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il termine per la presentazione alla Regione del progetto di massima da predisporre a norma del successivo art. 7 ed autorizza, al sensi del primo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 42 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la formazione del piano per insediamenti produttivi anche in variante allo strumento urbanistico vigente, a norma del quarto comma dell'art. 17 della citata legge regionale n. 56/1977.

     Il piano per insediamenti produttivi deve essere elaborato e presenta alla Regione contestualmente al progetto di massima di cui al precedente comma.

 

     Art. 7.

     Ai fini della predisposizione dei progetti di massima di cui al punto 1 del quinto comma del precedente art. 2, i Consorzi di Enti locali, le Comunità Montane e i Comuni possono valersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - e sono comunque affiancati da apposito Comitato tecnico promosso dagli Enti destinatari del contributo regionale ed avente carattere consultivo. Il Comitato tecnico è formato da sette tecnici, di cui uno designato dalla Regione Piemonte, tre dall'Ente destinatario del contributo regionale uno dall'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. - uno dalle Organizzazioni sindacali, uno delle Organizzazioni degli industriali.

     I progetti di massima devono evidenziare per ogni intervento:

- le opere di urbanizzazione e le infrastrutture da realizzare con i

relativi tempi e costi;

- il piano finanziario con l'indicazione del contributo regionale richiesto

e degli eventuali finanziamenti di altri Enti pubblici e privati,

articolato per annualità.

 

     Art. 8.

     Per la realizzazione e la gestione degli interventi ammessi ai benefici della presente legge possono costituirsi, anche su motivata proposta del competente Comitato Comprensoriale, apposite Società di intervento. A tali Società possono partecipare Consorzi di Enti locali, le Comunità Montane, i Comuni, la Regione, ai sensi dell'articolo 72 del proprio Statuto o l'Istituto Finanziario Regionale Finpiemonte S.p.A. - nonché altri Enti e soggetti economici interessati.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, lo Statuto tipo delle predette Società.

     Gli Statuti delle Società a cui partecipa la Regione e/o la Finpiemonte devono essere trasmessi per conoscenza al Consiglio regionale.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto all'erogazione dei contributi concessi, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

     I contributi per l'acquisizione di aree mediante espropriazione da attuarsi a norma del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni sono erogati, per l'ammontare complessivo della spesa riconosciuta ammissibile, all'atto dell'avvio del procedimento espropriativo di cui al secondo comma dell'articolo 10 della predetta legge.

     I contributi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e/o per la predisposizione di infrastrutture tecniche sono erogati, previa approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse, per il 60% alla consegna del lavori, per il 35% al raggiungimento della quota pari al 60% dell'importo contrattuale dei lavori e per il restante 5%, o minore importo, all'atto dell'approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori o del collaudo.

     L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.

 

     Art. 10.

     Entro un anno dalla data di concessione del contributo per gli interventi di cui al punto 2) del quinto comma del precedente articolo 2, i beneficiari devono trasmettere alla Giunta regionale e al Comitato comprensoriale competente per territorio il piano di gestione degli interventi, nonché lo schema di convenzione da stipularsi con gli utilizzatori dell'area. Detto piano deve contenere indicazioni circa le modalità ed i corrispettivi di cessione dei lotti, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie risultanti dalla realizzazione degli interventi.

     Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale, sulla base del piano di gestione e dello schema di convenzione ed acquisito il parere del Comitato Comprensoriale competente, stabilisce modalità, tempi e quote di restituzione del contributo regionale concesso.

     Le risorse derivanti saranno impegnate dalla Regione per le finalità previste dalla presente legge nell'ambito dei programmi di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 11.

     Alla determinazione dell'onere conseguente all'attuazione dei programmi annuali previsti dalla presente legge ed ai relativi finanziamenti si provvederà in sede di approvazione dei singoli bilanci regionali ovvero con altro provvedimento legislativo di determinazione dell'onere complessivo con riferimento al bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 2, secondo comma della legge 19 maggio 1976, n. 335.

     Per gli effetti di cui al secondo comma del precedente articolo 10 negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari successivi al 1980 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione «Introito delle somme dovute da Consorzi di Enti locali, Comunità Montane, Comuni e Società di intervento in conseguenza della concessione di contributi per la predisposizione o l'ampliamento di aree industriali attrezzate.

 

     Art. 12.

     In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 26.1.1976, n. 8, e per quanto previsto dagli articoli 2, penultimo comma e 7 della presente legge, la Giunta regionale può concedere all'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. - un contributo annuo [2].

     Alla determinazione del contributo di cui al precedente comma e al relativo finanziamento si provvederà, valutata la proposta fatta dalla Finpiemonte stessa con riferimento alla prevista attività, con le leggi di approvazione o di assestamento dei bilanci inerenti agli esercizi finanziari 1981 e seguenti.

 

     Art. 13.

     Ai fini della formazione del primo programma di intervento i piani per insediamenti produttivi già approvati, se allegati alle domande di ammissione al contributo regionale di cui al primo comma del precedente art. 3, sono equiparati a progetti di massima agli effetti di cui al punto 2 del quinto comma del precedente art. 2. Le domande devono comunque fornire gli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 7.

 

     Art. 14. [3]

 

     Art. 15.

     Ai fini dell'attuazione della legge regionale 11 agosto 1978, n. 50, sono autorizzate le ulteriori spese di 400 milioni per l'anno finanziarlo 1980 e di 600 milioni per l'anno finanziario 1981.

     All'onere di 400 milioni per l'anno finanziarlo 1980 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma di 400 milioni, in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 5020 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

     All'onere di 800 milioni per l'anno finanziario 1981 si provvede con le disponibilità iscritte per tale anno nel bilancio pluriennale 1980-1982 in corrispondenza della voce «altre spese» del Programma di sviluppo industriale.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. [4]

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 22 novembre 2004, n. 34 con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 1980, n. 58.

[3] Le norme di questo articolo, modificato dall'art. 2 della L.R. 22 maggio 1980 n. 58, sono state riportate nella L.R. 9 aprile 1975, n. 21.

[4] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 9 maggio 1997, n. 21.