§ 2.1.25 – L.R. 16 agosto 1984, n. 40.
Norme sullo Stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:16/08/1984
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Campo di applicazione).
Art. 3.  (Livelli di contrattazione).
Art. 4.  (Informazione).
Art. 5.  (Diritti sindacali).
Art. 6.  (Ordinamento delle qualifiche funzionali e della dirigenza regionale).
Art. 7.  (Declaratoria professionale della prima qualifica funzionale).
Art. 8.  (Declaratoria professionale della seconda qualifica funzionale).
Art. 9.  (Declaratoria professionale della terza qualifica funzionale).
Art. 10.  (Declaratoria professionale della quarta qualifica funzionale).
Art. 11.  (Declaratoria professionale della quinta qualifica funzionale).
Art. 12.  (Declaratoria professionale della sesta qualifica funzionale).
Art. 13.  (Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale).
Art. 14.  (Declaratoria professionale dell'ottava qualifica funzionale).
Art. 15.  (Funzione dirigenziale).
Art. 16.  (Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali).
Art. 17.  (Responsabilità dei dirigenti).
Art. 18.  (Qualifiche dirigenziali funzionali).
Art. 19.  (Funzione di coordinamento).
Art. 20.  (Ammissione agli impieghi)
Art. 21.  (Ammissione alle qualifiche funzionali dirigenziali)
Art. 22.  (Rapporto di lavoro part-time).
Art. 23.  (Rapporto di lavoro a tempo determinato).
Art. 24.  (Formazione ed aggiornamento professionale).
Art. 25.  (Mobilità).
Art. 26.  (Mobilità interna).
Art. 27.  (Mobilità tra Enti).
Art. 28.  (Mobilità a seguito di delega di funzioni).
Art. 29.  (Comando)
Art. 29 bis.  (Comando dei Segretari particolari e degli autisti destinati ai presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori).
Art. 30.  (Trattamento economico).
Art. 31.  (Indennità fisse).
Art. 32.  (Omnicomprensività).
Art. 33.  (Riconoscimento anzianità pregressa).
Art. 34.  (Salario di anzianità).
Art. 35.  (Passaggio di livello - Trattamento economico).
Art. 36.  (Indennità di turno).
Art. 37.  (Compenso per lavoro ordinario notturno, festivo e notturno festivo).
Art. 38.  (Indennità di reperibilità).
Art. 39.  (Lavoro straordinario).
Art. 40.  (Compensi incentivanti la produttività).
Art. 41.  (Trattamento economico di missione, trasferimento e di nuova sistemazione).
Art. 42.  (Inquadramento nelle qualifiche funzionali).
Art. 43.  (Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali).
Art. 44.  (Modalità di svolgimento delle selezioni).
Art. 45.  (Funzioni di coordinamento).
Art. 46.  (Concorsi speciali).
Art. 47.  (Effetti giuridici ed economici).
Art. 48.  (Servizio di mensa).
Art. 49.  (Personale docente della formazione professionale).
Art. 50.  (Abrogazione di norme).
Art. 51.  (Norma finanziaria).
Art. 52.  (Norma transitoria).


§ 2.1.25 – L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

Norme sullo Stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni per il periodo 1982/1984. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali nn. 22/1974, 74/1979 e 5/1981.

(B.U. 22 agosto 1984, n. 34).

 

Titolo I

FINALITA'

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La presente legge disciplina gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali secondo quanto previsto dall'accordo nazionale stipulato il 29 aprile 1983 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1983.

 

     Art. 2. (Campo di applicazione).

     Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite ed al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, anche nei confronti del personale degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

 

 

Titolo II

RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 3. (Livelli di contrattazione).

     (Abrogato) [1].

 

     Art. 4. (Informazione).

     Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

     L'informazione si attua in via preventiva con le Organizzazioni Sindacali, a livello orizzontale territoriale, se riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di Organizzazioni Sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

     Gli accordi decentrati in sede regionale ed aziendale definiranno, per gli oggetti di rispettiva competenza, modalità e tempi della informazione.

     Per le finalità di cui al primo comma si svolgono inoltre periodiche conferenze di servizio.

     L'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 è abrogato.

 

     Art. 5. (Diritti sindacali).

     In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, viene mantenuto il numero attuale di aspettative sindacali retribuite di cui all'art. 28 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.

 

 

Titolo III

STATO GIURIDICO

 

     Art. 6. (Ordinamento delle qualifiche funzionali e della dirigenza regionale).

     Il personale della Regione è inquadrato in un ruolo unico comprendente otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali.

     Le declaratorie delle otto qualifiche funzionali nonché le attribuzioni, i compiti, le responsabilità e le funzioni relative alle due qualifiche dirigenziali sono descritte nei successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della presente legge.

     Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 sono abrogati.

 

     Art. 7. (Declaratoria professionale della prima qualifica funzionale).

     Sono inserite nella prima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

     Complessità delle prestazioni

     Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

     Professionalità

     Comuni conoscenze pratiche.

     Autonomia operativa

     Nessuna apprezzabile autonomia.

     Responsabilità

     Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Requisiti di accesso dall'esterno

     Assolvimento della scuola dell'obbligo.

     Declaratoria di funzioni

     Svolge compiti di pulizia dei locali.

 

     Art. 8. (Declaratoria professionale della seconda qualifica funzionale).

     Sono inserite nella seconda qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

     Complessità delle prestazioni

     Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione.

     Professionalità

     Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

     Autonomia operativa

     Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

     Responsabilità

     Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Requisiti di accesso dall'esterno

     Assolvimento dell'obbligo scolastico.

     Declaratoria di funzioni

     E' addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

 

     Art. 9. (Declaratoria professionale della terza qualifica funzionale).

     Sono inserite nella terza qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

     Complessità delle prestazioni

     Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

     Professionalità

     Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

     Autonomia operativa

     Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

     Responsabilità

     Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Eventuali elementi accessori

     Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

     Requisiti di accesso dall'esterno

     Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

     Declaratoria di funzioni

     E' addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli e motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle precedenti.

 

     Art. 10. (Declaratoria professionale della quarta qualifica funzionale).

     Sono inserite nella quarta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

     Complessità delle prestazioni

     Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

     Complessità organizzativa

     L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

     Professionalità

     E' richiesta una preparazione professionale specifica.

     Autonomia privata

     Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

     Eventuali elementi accessori

     Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

     Responsabilità

     Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

     Requisiti di accesso dall'esterno

     Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

     Declaratoria di funzioni

     Esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti, effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi. Le attività sono svolte in forma integrata costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

     E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico- operativi di competenza regionale.

     Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse di cui garantisce l'ordinaria manutenzione e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; nonché di operazioni amministrative complementari.

 

     Art. 11. (Declaratoria professionale della quinta qualifica funzionale).

     Sono inserite nella quinta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

     Complessità delle prestazioni

     Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

     Complessità organizzative

     L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

     Autonomia operativa

     E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

     Responsabilità

     La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

     Requisiti di accesso dall'esterno

     E' richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

     Declaratoria di funzioni

     E' addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionali, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

 

     Art. 12. (Declaratoria professionale della sesta qualifica funzionale).

     Sono inserite nella sesta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

     Complessità delle prestazioni

     Attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

     Complessità organizzativa

     L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifica inferiore e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

     Professionalità

     E' richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

     Autonomia operativa

     Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

     Responsabilità

     Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a qualifiche inferiori.

     Requisiti di accesso dall'esterno

     Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.

     Declaratoria di funzioni

     Cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e l'elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazione, testi e documenti; la rendicontazione; le attività economali correnti, la rilevazione statistica, altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).

     Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

     Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

 

     Art. 13. (Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale).

     Sono inserite nella settima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

     Complessità delle prestazioni

     Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistendo nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nell'elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

     Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

     Direzione e coordinamento

     Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

     Autonomia operativa e iniziativa

     Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

     Responsabilità

     Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

     Requisiti di accesso dall'esterno

     Diploma di laurea.

     Declaratoria di funzioni

     Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

     Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandone nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne: relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

     Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

     La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

 

     Art. 14. (Declaratoria professionale dell'ottava qualifica funzionale).

     Sono inserite nell'ottava qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

     Complessità e difficoltà delle prestazioni

     Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

     Attività operativa e iniziativa

     L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

     Responsabilità

     L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

     Requisiti di accesso dall'esterno

     Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

     Declaratoria di funzioni

     Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

     Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

     Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni.

     Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti - di un'unità operativa organica eventualmente prevista, nonché dell'esercizio di funzioni che comportano assunzioni di autonoma responsabilità professionale. In ordine a tali funzioni verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previste dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro, ovvero espleta attività proprie di specifiche discipline che comportino assunzione di autonoma e rilevante responsabilità professionale.

 

     Art. 15. (Funzione dirigenziale).

     La funzione dirigenziale nelle Regioni è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub- regionali proprio dell'Ente Regione, in conformità ai principi definiti nei rispettivi statuti e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

     Essa si esplica essenzialmente mediante:

     - il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico- istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica;

     - il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessa coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

     L'esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa - è caratterizzato da:

     - preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

     - piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

     - diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

 

     Art. 16. (Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali).

     I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti di programmazione, di indirizzo, legislativi e regolamentari.

     Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

     A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

     Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

     Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

     Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

     Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

     Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

     - l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

     - l'azione di vigilanza e di controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

     - la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

     - l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

     - l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

     - la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

     - la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

 

     Art. 17. (Responsabilità dei dirigenti).

     I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

     In particolare sono responsabili:

     - dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

     - delle disposizioni da loro impartite;

     - del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

     I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

     Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

     L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

     Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

 

     Art. 18. (Qualifiche dirigenziali funzionali).

     La funzione dirigenziale si articola in due qualifiche funzionali.

     Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

     Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

     Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque essere superiore a 126 unità.

 

     Art. 19. (Funzione di coordinamento).

     E' istituita, per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative di coordinamento, la funzione di coordinamento da attribuire a personale, inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale.

     L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5; è revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.

     Gli incarichi di coordinamento dirigenziale previsti dal presente articolo non possono essere superiori a 21.

 

     Art. 20. (Ammissione agli impieghi) [2].

     I dipendenti regionali di ruolo inquadrati nella IV qualifica funzionale - [3] partecipare a concorsi della VI qualifica funzionale.

     Gli specifici requisiti di accesso, le riserve dei posti per il personale dipendente, gli specifici criteri di mobilità orizzontale e verticale per il personale interno vengono determinati, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione a ciascun profilo professionale, con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Regionale.

     Il 10°, 11°, 12°, il 13° ed il 18° comma dell'articolo 12 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74, sono abrogati.

 

     Art. 21. (Ammissione alle qualifiche funzionali dirigenziali) [4].

     Gli specifici requisiti di accesso, le riserve dei posti per il personale dipendente, gli specifici criteri di mobilità orizzontale e verticale per il personale interno vengono determinati nel rispetto della normativa vigente ed in relazione a ciascun profilo professionale, con il regolamento di cui al precedente articolo.

 

     Art. 22. (Rapporto di lavoro part-time).

     (Abrogato) [5].

 

     Art. 23. (Rapporto di lavoro a tempo determinato).

     L'Amministrazione Regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito di profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta, per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale determinate nella durata e specificatamente motivate in relazione a:

     a) improrogabili esigenze organizzative limitate nel tempo e derivanti dall'attuazione di leggi specifiche di settore;

     b) sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a 60 giorni a causa di malattia o di congedo straordinario non retribuito per motivi personali.

     Le assunzioni sono effettuate attraverso richiesta numerica al competente ufficio di collocamento e con le seguenti modalità:

     a) il personale assunto a tempo determinato non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, a compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

     b) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato al punto precedente;

     c) al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica nonché il trattamento di fine servizio previsto dal D.P.R. 31.3.1971, n. 276.

     Ai fini del trattamento assistenziale e pensionistico detto personale è iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla C.P.D.E.L.

     Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 276 del 31 marzo 1971, fatto salvo l'articolo 14 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e l'articolo 13 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, quale modificato dal 1° comma dell'art. 14, L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.

 

 

Titolo IV

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - MOBILITA'

 

     Art. 24. (Formazione ed aggiornamento professionale).

     (Abrogato) [6].

 

     Art. 25. (Mobilità).

     La mobilità del personale nell'ambito della Regione e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario e dagli Enti Locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

     b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

     c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

     d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

     Al personale interessato ai processi di mobilità di cui ai successivi articoli 26, 27, 28, 29 spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente.

 

     Art. 26. (Mobilità interna).

     La mobilità interna alla Regione, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le Organizzazioni Sindacali aziendali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle Organizzazioni Sindacali aziendali.

     Qualora la mobilità comporti modifica dei profili professionali nell'ambito della stessa qualifica funzionale, devono essere accertati i necessari requisiti professionali secondo criteri oggettivi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, da contrattare con le Organizzazioni Sindacali aziendali, anche ricorrendo, ove occorra, alle iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

     Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'Amministrazione provvede, con le procedure di cui all'art. 33, L.R. 17 dicembre 1979, n. 74, secondo graduatorie determinate sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia. Tali criteri sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali.

 

     Art. 27. (Mobilità tra Enti).

     (Abrogato) [7].

 

     Art. 28. (Mobilità a seguito di delega di funzioni).

     (Abrogato) [8].

 

     Art. 29. (Comando) [9].

     Il relativo provvedimento è adottato a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente a livello funzionale rivestito nell'ente di provenienza.

     Il provvedimento di comando, adottato dall'ente di provenienza d'intesa con il dipendente interessato, deve essere preceduto da formale richiesta dell'ente di destinazione che ne determini la durata nel tempo.

     Il comando cessa al termine del periodo indicato nel provvedimento che lo richiede ed, in ogni caso, col venir meno, per qualsiasi causa, della vacanza del posto di ruolo o della esigenza specifica che aveva inizialmente giustificato l'adozione del provvedimento.

     Nel caso previsto dal presente articolo, trovano applicazione gli artt. 56-57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'art. 35 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74, e la L.R. 13 maggio 1980, n. 42 sono abrogati.

 

     Art. 29 bis. (Comando dei Segretari particolari e degli autisti destinati ai presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori).

     I segretari Particolari dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori possono essere scelti anche tra il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali e, in deroga a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 29, comandati presso l'Amministrazione Regionale anche se inquadrati in una qualifica funzionale inferiore all'VIII e per l'intera durata del mandato dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori.

     Gli autisti destinati alla guida dei veicoli assegnati ai Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori possono essere scelti anche tra il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, in deroga al 5° comma dell'art. 29, comandati presso l'Amministrazione Regionale anche se inquadrati in qualifica funzionale inferiore all'VIII e per l'intera durata del mandato dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori.

 

 

Titolo V

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 30. (Trattamento economico).

     (Abrogato) [10].

 

     Art. 31. (Indennità fisse).

     (Abrogato) [11].

 

     Art. 32. (Omnicomprensività).

     Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla presente legge, ulteriori indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della amministrazione regionale salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

     L'importo dell'indennità, dei proventi o dei compensi per i quali è vietata la corresponsione al dipendente deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente alla tesoreria della Regione su apposito capitolo di bilancio.

     Il 1°, 2° e 3° comma dell'art. 36 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74, così come modificato dalla L.R. 17 dicembre 1980, n. 85 sono abrogati.

 

     Art. 33. (Riconoscimento anzianità pregressa).

     Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i dipendenti regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale prevista dalla L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

     I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

     a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni;

     b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali, Regioni.

     L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

     Viene comunque garantito, nel livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 34. (Salario di anzianità).

     Al personale, per il periodo 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

 

 

I livello                                                  198.000

II livello                                                 216.000

III livello                                                234.000

IV livello                                                 267.000

V livello                                                  312.000

VI livello                                                 330.000

VII livello                                                384.000

VIII livello                                               518.000

1.a dir.                                                   672.000

2.a dir.                                                   840.000

 

 

     Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

     Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il salario di anzianità è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di servizio.

     Il dipendente, che nei periodi 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984 e 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1986, sia stato assente dal servizio avendo diritto alla sola conservazione del posto o sia stato assente ingiustificato, ha diritto alla corresponsione delle somme di cui ai precedenti commi in misura ridotta proporzionale alle giornate di assenza.

     L'attribuzione delle somme di cui ai precedenti 1° e 2° comma è ritardata di un anno, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere la prima corresponsione del salario di anzianità successiva alla punizione, per i dipendenti che nei periodi 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984 e 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1986 abbiano riportato, a seguito di giudizio della Commissione di disciplina di cui all'art. 47, L.R. 12 agosto 1974, n. 22, le sanzioni disciplinari della censura o della riduzione dello stipendio.

     Il dipendente, al quale nei periodi indicati nel comma precedente venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego, non ha diritto alla corresponsione del salario di anzianità corrispondente a tale biennio.

     In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme previste dal 1° e 2° comma del presente articolo.

     Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

     A decorrere dal 1 gennaio 1983 gli artt. 13 e 14 della L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 sono abrogati.

     Sono altresì abrogati il 3° comma dell'art. 44, L.R. 12 agosto 1974, n. 22 ed il 4° comma, 2° capoverso dell'art. 45, L.R. 12 agosto 1974, n. 22.

 

     Art. 35. (Passaggio di livello - Trattamento economico).

     (Abrogato) [12].

 

     Art. 36. (Indennità di turno).

     (Abrogato) [13].

 

     Art. 37. (Compenso per lavoro ordinario notturno, festivo e notturno festivo).

     L'indennità oraria per lavoro ordinario notturno non compete per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

     Gli artt. 39, della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e 16 della L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 sono abrogati.

 

     Art. 38. (Indennità di reperibilità).

     L'indennità di reperibilità viene erogata nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali.

     Il compenso per tale servizio è di L. 600 orarie.

     In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.

     I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati con deliberazione della Giunta Regionale previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali.

 

     Art. 39. (Lavoro straordinario).

     (Abrogato) [14].

 

     Art. 40. (Compensi incentivanti la produttività).

     (Abrogato) [15].

 

     Art. 41. (Trattamento economico di missione, trasferimento e di nuova sistemazione).

     Si applicano le norme di cui all'art. 41 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e successive modificazioni, fino alla definizione della materia in sede intercompartimentale, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 42. (Inquadramento nelle qualifiche funzionali).

     In sede di primo inquadramento, il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

 

 

Livelli legge regionale                           qualifiche

17 dicembre 1979, n. 74                           funzionali

           I                                           I

           II                                         II

           III                                       III

           IV                                         IV

           ---                                         V

           V                                          VI

           VI                                        VII

           VII                                      VIII

           VIII                          1ª qualifica dirigenziale

                                         2ª qualifica dirigenziale

                                                 coordinatore

 

 

     Previo accordo decentrato a livello aziendale ed in relazione alla propria organizzazione del lavoro, la Giunta Regionale definirà in attuazione di quanto previsto dal regolamento del Consiglio Regionale di cui all'art. 20, 5° comma, della presente legge, i criteri per l'accesso alla quinta qualifica funzionale in relazione alle declaratorie di cui all'art. 11 della presente legge.

     Per i profili amministrativi della IV qualifica funzionale, la qualifica immediatamente superiore è la VI.

 

     Art. 43. (Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali).

     Sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nell'8° livello funzionale di cui alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 e successive integrazioni.

     I vincitori di concorsi già banditi ed in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto alla nomina in posti di ottavo livello funzionale previsto nel precedente ordinamento, vengono immessi, all'atto della nomina, nella prima qualifica dirigenziale.

     Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983, o dalla data della nomina in ruolo se successiva.

     Nella fase di prima attuazione della presente legge la copertura dei posti nella seconda qualifica dirigenziale è effettuata con le procedure selettive sulla base dei requisiti d'ammissione, nonché dei criteri indicati nel successivo art. 44.

     I posti messi a concorso per la 2ª qualifica dirigenziale saranno il 90% di quelli disponibili, per i restanti si dovrà procedere mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

     Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attribuzione di tale nuova qualifica dirigenziale.

     Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale devono essere effettuate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge di recepimento del contratto e previa previsione dei relativi posti di organico.

 

     Art. 44. (Modalità di svolgimento delle selezioni).

     (Abrogato) [16].

 

     Art. 45. (Funzioni di coordinamento).

     Sino alla nomina dei coordinatori di cui al precedente art. 19, i coordinatori previsti dalla L.R. 20 febbraio 1979, n. 6, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla L.R. 27 gennaio 1981, n. 5.

     Gli incarichi di coordinamento attribuiti ai sensi della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6, a decorrere dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, non possono essere superiori a 21 unità.

     L'art. 11 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 è abrogato a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La nomina dei nuovi coordinatori dovrà essere effettuata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 46. (Concorsi speciali). [17]

     In occasione delle operazioni di ristrutturazione dell'ente in attuazione dell'accordo di cui alla presente legge, sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi di cui alle L.R. 17 dicembre 1979, n. 74, 27 gennaio 1981, n. 5, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali dalla II all'VIII previsti dalla presente legge è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

     A detti concorsi possono inoltre partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per il posto medesimo.

     Al fine dell'applicazione della norma di cui al precedente 1° comma, i titoli di studio richiesti, unitamente con l'anzianità eventualmente previste, sono quelli stabiliti per il livello di appartenenza della L.R. 17.12.1979, n. 74, agli artt. dal 3 al 9 e all'art. 12.

 

     Art. 47. (Effetti giuridici ed economici).

     Gli effetti giuridici ed economici, previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

     I benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

     dal 1° gennaio 1983: 35%

     dal 1° gennaio 1984: 70%

     dal 1° gennaio 1985: 100%

     Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto compete a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

     Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato con la L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 a cui vanno aggiunti i benefici previsti dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al secondo comma del presente articolo.

     Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983/31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal secondo comma del presente articolo.

     L'accordo di cui all'art. 1 della presente legge scadrà il 31 dicembre 1984 e protrarrà i propri effetti economici sino al 30 giugno 1985.

 

     Art. 48. (Servizio di mensa).

     Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori prestazioni richieste ai dipendenti, la Giunta Regionale istituisce, ove necessario e possibile, il servizio di mensa.

     L'amministrazione regionale organizza, con deliberazione della Giunta Regionale previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali, i servizi di mensa per il proprio personale stipulando speciali convenzioni o attraverso forme associative con altri Enti nel territorio, ponendo a suo carico l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi.

     Le modalità ed i criteri di organizzazione ed attuazione del servizio sono stabiliti sentite le Organizzazioni Sindacali aziendali con apposito regolamento formulato sulla base dei seguenti criteri:

     1. per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

     2. non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico;

     3. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio;

     4. con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario riportato nella convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione;

     5. in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione e di indennità sostitutiva;

     6. verranno previste forme di controllo sulle modalità attuative del servizio, che garantiscano la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

     La L.R. 20.8.1976, n. 43 è abrogata.

 

     Art. 49. (Personale docente della formazione professionale).

     Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione.

 

     Art. 50. (Abrogazione di norme). [18]

     Le parole «livelli funzionali» presenti nelle leggi regionali vigenti sono sostituite dalle parole «qualifiche funzionali».

     Le parole «ottavo livello funzionale» s'intendono sostituite con le parole «1ª qualifica funzionale dirigenziale».

 

     Art. 51. (Norma finanziaria). [19]

     Agli oneri derivanti dell'applicazione degli artt. 30 - 31 -33 - 34 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 46 - 47 della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutati in L. 3.000.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 del bilancio di previsione per l'anno 1984 e mediante l'iscrizione in termini di competenza e di cassa delle somme di L. 2.000.000.000 - L. 500.000.000 - L. 500.000.000 rispettivamente ai capitoli 200, 220, 260 del bilancio di previsione.

     La denominazione del capitolo 260 è modificata in «spese per compenso per lavoro straordinario prestato dal personale regionale e per compensi incentivanti la produttività».

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Indennità di turno e indennità di pronta reperibilità per il personale regionale» con la dotazione di L. 55.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Al relativo onere inerente agli artt. 36 e 38 della presente legge valutato in L. 55.000.000 per l'anno finanziario 1984 si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenze e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 del bilancio di previsione e l'iscrizione della medesima somma del capitolo di cui al comma precedente.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 48 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 800 del bilancio finanziario 1984.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1985 e successivi si farà fronte con rispettive leggi di bilancio.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 52. (Norma transitoria).

     Dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore della nuova legge sulle strutture regionali i provvedimenti di istituzione di nuove unità organizzative flessibili di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6 devono essere sottoposti al preventivo parere della 1ª Commissione consiliare.

     Le unità organizzative flessibili attualmente costituite decadranno alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sulle strutture regionali.

 

 

Allegato A)

 

Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità personale.

     Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, auto-articolati, scuola- bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavoro di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

     La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 31, ultimo comma della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento degli organi competenti deliberanti dell'ente sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione al rischio entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

     I fondi occorrenti per i rimborsi ai Comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

     Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

     Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.


[1] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[3] Comma così modificato dall'art. 52, comma 2, della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[4] Articolo così modificato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[5] Articolo abrogato dalla L.R. 5 marzo 1992, n. 13.

[6] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[7] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[8] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[9] Articolo così modificato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[10] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[11] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[12] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[13] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[14] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[15] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[16] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 8.9.1986, n. 42: «Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte» (B.U. 17.9.1986, suppl. n. 37).

[17] Articolo così modificato dalla L.R. 8.9.1986, n. 42: «Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte» (B.U. 17.9.1986, suppl. n. 37).

[18] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 11.6.1986, n. 22: «Rettifica ed integrazione della L.R. 16.8.1984, n. 40» - (B.U. 18.6.1986, n. 24).

[19] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 11.6.1986, n. 22: «Rettifica ed integrazione della L.R. 16.8.1984, n. 40» - (B.U. 18.6.1986, n. 24).