§ 2.1.59 - L.R. 7 febbraio 2003, n. 1.
Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull’ordinamento del personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:07/02/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte


§ 2.1.59 - L.R. 7 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni.

(B.U. 13 febbraio 2003, n. 7).

 

Art. 1.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni è aggiunto il comma 4 bis:

     “4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l’incarico di cui all’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)”.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.