§ 1.3.14 - Legge regionale 1 marzo 1995, n. 27.
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:01/03/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
Art. 2.  Trattenute sulla indennità di carica.
Art. 3.  Assegno vitalizio.
Art. 4.  Contributi volontari.
Art. 5.  Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio.
Art. 6.  Misura dell'assegno vitalizio.
Art. 7.  Decorrenza dell'assegno vitalizio.
Art. 8.  Facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio.
Art. 9.  Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri.
Art. 10.  Disposizioni transitorie.
Art. 11.  Abrogazione.
Art. 12.  Norme finanziarie.


§ 1.3.14 - Legge regionale 1 marzo 1995, n. 27. [1]

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri.

(B.U. 8 marzo 1995, n. 10).

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

     1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in:

     a) indennità di carica e indennità di funzione;

     b) rimborso spese;

     c) indennità di missione;

     d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.

 

     Art. 2. Trattenute sulla indennità di carica. [2]

     1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 1, punto n. 4, così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio e 5 per cento per l'indennità di fine mandato.

     2. La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta al capitolo n. 2493 della parte entrate del bilancio regionale il cui oggetto è così modificato «Introiti per trattenute sull'indennità di carica dei Consiglieri regionali».

Capo II

Assegno vitalizio

 

     Art. 3. Assegno vitalizio.

     1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 4.

     1 bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età [3].

     1 ter. In tal caso, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1995 sono determinate, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione all'età di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella:

 

 

Età di pensionamento       Coefficiente di determinazione

Anni 55                    0,7000 Anni

Anni 56                    0,7600 Anni

Anni 57                    0,8200 Anni

Anni 58                    0,8800 Anni

Anni 59                    0,9400 Anni [4].

 

 

     2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 8, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 8.

     3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

 

     Art. 4. Contributi volontari.

     1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30 mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.

     2. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro 180 giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

     3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.

     4. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni hanno facoltà durante il periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato.

 

     Art. 5. Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio.

     1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

     2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

     3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio Regionale; l'assegno è ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

 

     Art. 6. Misura dell'assegno vitalizio. [2]

     1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni spettante ai Consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno.

     2. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT [5].

     3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

     a) anni di contribuzione 5, percentuali sulla indennità mensile lorda 20%;

     b) anni di contribuzione 6, percentuali sulla indennità mensile lorda 23%;

     c) anni di contribuzione 7, percentuali sulla indennità mensile lorda 26%;

     d) anni di contribuzione 8, percentuali sulla indennità mensile lorda 29%;

     e) anni di contribuzione 9, percentuali sulla indennità mensile lorda 32%;

     f) anni di contribuzione 10, percentuali sulla indennità mensile lorda 35%;

     g) anni di contribuzione 11, percentuali sulla indennità mensile lorda 38%;

     h) anni di contribuzione 12, percentuali sulla indennità mensile lorda 41%;

     i) anni di contribuzione 13, percentuali sulla indennità mensile lorda 44%;

     l) anni di contribuzione 14, percentuali sulla indennità mensile lorda 47%;

     m) anni di contribuzione 15 ed oltre, percentuali sulla indennità mensile lorda 50%.

     4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 11, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

 

     Art. 7. Decorrenza dell'assegno vitalizio.

     1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

     2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.

 

     Art. 8. Facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio.

     1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'articolo 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

     2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita a più soggetti, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore età oppure, se studenti, fino al compimento del 26° anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'articolo 11, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

     3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di volersene avvalere. L'indicazione nominativa delle persone beneficiarie può essere modificata in qualsiasi momento.

     4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio di mandato consiliare: in tale caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.

     5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.

     6. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

     7. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

Capo III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 9. Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri.

     1. A decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il «fondo di previdenza tra i Consiglieri della Regione Piemonte» di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale.

     2. Entro la data di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.

     3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le spese per le indennità dei Consiglieri regionali previste dall'articolo 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli articoli 5 e 11, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso fondo di previdenza, sono a carico del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale.

     4. A decorrere dalla stessa data, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge e della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio Regionale.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie.

     1. Le norme di cui al Capo II si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio Regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

     2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6 e agli articoli 4 e 5, la materia di cui al Capo II continua ad essere disciplinata per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano fissati nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2, con riferimento alla indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati ISTAT riferito all'anno precedente.

     4. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale [6].

     5. I Consiglieri che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 4, se successivamente rieletti, sono soggetti alla disciplina del Capo II della presente legge in materia di assegno vitalizio.

 

     Art. 11. Abrogazione.

     1. Sono abrogati: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3 e la legge regionale 10 novembre 1987, n. 56.

 

     Art. 12. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 15 della L.R. 3 settembre 2001, n. 24, salvo per quanto espressamente richiamato dalla medesima L.R. 24/2001.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 24 marzo 2000, n. 26.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2000, n. 21.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2000, n. 21 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 3 settembre 2001, n. 24.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 24 marzo 2000, n. 26.

[5] Vedi l'art. 6 della L.R. 17 giugno 1997, n. 35.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 marzo 2000, n. 26.