Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 24/03/2000 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le trattenute di cui all'articolo 2 e le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
§ 1.3.20 – L.R. 24 marzo 2000, n. 26. [1]
Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte" e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri".
(B.U. 29 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).
1. Le trattenute di cui all'articolo 2 e le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 6 della
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della
[2] Sostituisce il comma 4, art. 10 della