§ 1.3.19 - Legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10"Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:20/03/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 si applicano anche ai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 1.3.19 - Legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10"Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 manzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri".

(B.U. 22 marzo 2000, n. 12).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 si applicano anche ai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.

[2] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 3 della L.R. 1 marzo 1995, n. 27.