§ 1.3.17 – L.R. 17 giugno 1997, n. 35.
Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) e 13 ottobre 1972, n. 10 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:17/06/1997
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Assicurazione dei Consiglieri regionali).
Art. 2.  (Assicurazione vita).
Art. 3.  (Assicurazione contro gli infortuni).
Art. 4.  (Rimborso delle spese).
Art. 5.  (Trattamento di missione).
Art. 6.  (Assegni vitalizi).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 1.3.17 – L.R. 17 giugno 1997, n. 35.

Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) e 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale).

(B.U. 25 giugno 1997, n. 25).

 

Art. 1. (Assicurazione dei Consiglieri regionali). [1]

 

     Art. 2. (Assicurazione vita). [2]

 

     Art. 3. (Assicurazione contro gli infortuni). [3]

 

     Art. 4. (Rimborso delle spese).

     1. L'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) va interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.

 

     Art. 5. (Trattamento di missione). [4]

 

     Art. 6. (Assegni vitalizi).

     1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), va interpretato nel senso che l'ammontare dell'assegno vitalizio è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente secondo le rilevazioni ISTAT.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.


[1] Sostituisce l'art. 1, comma 2, della L.R. 30 dicembre 1981, n. 57.

[2] Integra l'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 57.

[3] Sostituisce l'art. 2, comma 1, della L.R. 30 dicembre 1981, n. 57.

[4] Sostituisce l'art. 3, comma 3, della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.