Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 17/06/1997 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Assicurazione dei Consiglieri regionali). |
Art. 2. (Assicurazione vita). |
Art. 3. (Assicurazione contro gli infortuni). |
Art. 4. (Rimborso delle spese). |
Art. 5. (Trattamento di missione). |
Art. 6. (Assegni vitalizi). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
§ 1.3.17 – L.R. 17 giugno 1997, n. 35.
Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) e 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale).
(B.U. 25 giugno 1997, n. 25).
Art. 1. (Assicurazione dei Consiglieri regionali). [1]
Art. 2. (Assicurazione vita). [2]
Art. 3. (Assicurazione contro gli infortuni). [3]
Art. 4. (Rimborso delle spese).
1. L'articolo 2 della
Art. 5. (Trattamento di missione). [4]
Art. 6. (Assegni vitalizi).
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.
[1] Sostituisce l'art. 1, comma 2, della
[2] Integra l'art. 1 della
[3] Sostituisce l'art. 2, comma 1, della
[4] Sostituisce l'art. 3, comma 3, della