Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale - regolamento interno |
Data: | 11/11/1998 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. Coloro che alla data del 31 dicembre 1997 prestavano servizio presso i gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 2/1992 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presunto per l'anno 1998 in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 10030 del bilancio regionale. |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. |
§ 1.2.10 - Legge regionale 11 novembre 1998, n. 33.
Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi.
(B.U. 19 novembre 1998, n. 46).
1. [1].
1. [2].
1. Coloro che alla data del 31 dicembre 1997 prestavano servizio presso i gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della
2. In applicazione dell'articolo 48, comma 2 della
3. L'Ufficio di Presidenza definisce decorrenza e modalità di applicazione del nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presunto per l'anno 1998 in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 10030 del bilancio regionale.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Sostituisce il quarto comma dell'art. 1 della
[2] Sostituisce l'art. 3 della