§ 1.2.10 - Legge regionale 11 novembre 1998, n. 33.
Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:11/11/1998
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1.
Art. 3.      1. Coloro che alla data del 31 dicembre 1997 prestavano servizio presso i gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 2/1992 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presunto per l'anno 1998 in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 10030 del bilancio regionale.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


§ 1.2.10 - Legge regionale 11 novembre 1998, n. 33.

Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi.

(B.U. 19 novembre 1998, n. 46).

 

Art. 1.

     1. [1].

 

     Art. 2.

     1. [2].

 

     Art. 3.

     1. Coloro che alla data del 31 dicembre 1997 prestavano servizio presso i gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 2/1992 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche) e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 48, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), ai concorsi di cui all'articolo 50 commi 3, 4, 5 e 7 della citata l.r. 51/1997 purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alle qualifiche medesime.

     2. In applicazione dell'articolo 48, comma 2 della l.r. 51/1997, la dotazione organica del Consiglio regionale è incrementata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, delle unità conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 2/1992 ed integrato dall'articolo 6 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei consiglieri e sui gruppi consiliari).

     3. L'Ufficio di Presidenza definisce decorrenza e modalità di applicazione del nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presunto per l'anno 1998 in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 10030 del bilancio regionale.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Sostituisce il quarto comma dell'art. 1 della L.R. 8 giugno 1981, n. 20.

[2] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 8 giugno 1981, n. 20.