§ 1.2.7 - Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65.
Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla L.R. 10 novembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:21/12/1994
Numero:65


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari), sono soppresse [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.7 - Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65.

Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche.

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52).

 

Art. 1.

     1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari), sono soppresse le parole «In alternativa al finanziamento di cui al comma 1».

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 8 giugno 1981, n. 20, nel testo stabilito dall'art. 4 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50.