Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 17/08/1995 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato se [...] |
§ 1.3.15 – L.R. 17 agosto 1995, n. 69.
Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei Consiglieri e sui Gruppi consiliari (L.R. 13 ottobre 1972, n. 10, L.R. 10 novembre 1972, n. 12, L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, L.R. 18 giugno 1981, n. 20, L.R. 30 dicembre 1981, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni).
(B.U. 23 agosto 1995, n. 34).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.
[1] Integra l'art. 1 della
[2] Modifica l'art. 2, comma 1, della
[3] Modifica l'art. 3 della
[4] Aggiunge un comma all'art. 1 della
[5] Modifica il comma 3 dell'art. 20 bis,
[6] Modifica l'art. 1 della