§ 1.2.6 – L.R. 14 gennaio 1992, n. 2.
Integrazione e modifiche alla L.R. 8 giugno 1981, n. 20, sul personale dei Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:14/01/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il personale che alla data del 30 giugno 1991 prestava servizio presso i Gruppi consiliari o che vi ha prestato servizio per almeno tre anni nel quinquennio precedente all'entrata in vigore [...]
Art. 3.      1. Ai Gruppi consiliari, che si avvalgono solo in parte di personale regionale di ruolo o di personale dipendente da altri Enti pubblici a tale fine comandato presso la Regione, spetta, a [...]
Art. 4.      1. La dotazione organica del personale regionale è aumentata nelle diverse qualifiche funzionali delle unità risultanti dalla tabella B allegata alla presente legge
Art. 4 bis. 
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede
Art. 6.  Norma transitoria.


§ 1.2.6 – L.R. 14 gennaio 1992, n. 2.

Integrazione e modifiche alla L.R. 8 giugno 1981, n. 20, sul personale dei Gruppi consiliari.

(B.U. 22 gennaio 1992, n. 4).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il personale che alla data del 30 giugno 1991 prestava servizio presso i Gruppi consiliari o che vi ha prestato servizio per almeno tre anni nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda e con le modalità indicate nei commi 2. e 3., nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo unico regionale individuate ai sensi della L.R. 20/81.

     2. L'inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso riservato e al possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alle qualifiche medesime, fatta eccezione per l'età. Il personale privo del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali predette, ma che ha maturato complessivamente presso i Gruppi consiliari tre anni di anzianità risultante da atti formali dell'Ufficio di Presidenza, adottati ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della L.R. 20/81, può concorrere per l'inquadramento nella qualifica immediatamente inferiore.

     3. I bandi di concorso, la composizione delle Commissioni esaminatrici nonché le modalità e le procedure per lo svolgimento dei concorsi riservati sono regolati dalle norme della legislazione regionale in materia.

     4. L'inquadramento decorre dalla data di approvazione delle graduatorie, nel rispetto della vigente normativa regionale.

     5. Al momento dell'assunzione in ruolo regionale del personale, di cui al comma 1., ai Gruppi consiliari vengono rimborsati gli oneri relativi al trattamento di fine rapporto, in quanto dovuto in base alla legislazione regionale in materia.

 

     Art. 3.

     1. Ai Gruppi consiliari, che si avvalgono solo in parte di personale regionale di ruolo o di personale dipendente da altri Enti pubblici a tale fine comandato presso la Regione, spetta, a richiesta, entro il limite di un terzo del contingente numerico complessivo previsto per il Gruppo dalla allegata tabella A, un finanziamento sostitutivo, per ogni unità di personale a cui rinunciano, pari al costo globale iniziale del personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali determinate al limite massimo della tabella allegata, nonché un finanziamento pari al totale del monte ore straordinari minimo previsto per ciascun dipendente regionale, calcolato sulla base delle tariffe orarie previste per le predette qualifiche funzionali.

     2. I relativi fondi possono essere utilizzati dai Gruppi consiliari per le esigenze di funzionamento e di informazione sulla loro attività.

     3. Allorché sono state inutilmente esperite le procedure previste dall'articolo 2 della L.R. 20/81, la Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può, a richiesta del Presidente di ciascun Gruppo consiliare, conferire incarico a termine ad estranei all'Amministrazione Regionale. Detto incarico cessa con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stato deliberato, e revocato in caso di scioglimento del Gruppo al quale l'incaricato è stato assegnato e può comunque essere revocato in ogni momento su proposta del Presidente del Gruppo che l'ha proposto [1].

     4. Ferma restando la durata a termine del rapporto, il trattamento normativo, economico e disciplinare degli incaricati, di cui al comma 3., è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale di ruolo, in quanto applicabili.

     5. L'incarico, di cui ai commi 3. e 4., non precostituisce in alcun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo unico regionale.

     6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, da parte dei Gruppi consiliari, qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, anche a termine, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria dell'articolo 6.

 

     Art. 4.

     1. La dotazione organica del personale regionale è aumentata nelle diverse qualifiche funzionali delle unità risultanti dalla tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 4 bis. [2]

     1. Al Gruppo Misto viene assegnato personale nella misura di una unità per ogni Consigliere assegnato a tale Gruppo.

     2. La qualifica funzionale del predetto personale non può comunque essere superiore alla ottava.

     3. Per il personale assegnato al Gruppo Misto ogni Consigliere appartenente al Gruppo stesso svolge, per l'unità di personale a cui ha diritto, le funzioni assegnate dagli articoli 1 e 3 della presente legge ai Presidenti dei Gruppi.

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede:

     a) per quanto attiene alle retribuzioni da corrispondere al personale inquadrato nel ruolo unico regionale, mediante riduzione del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa, relativo all'erogazione di finanziamento ai Gruppi consiliari ed aumento, per pari importo complessivo, dei capitoli 200 e 220;

     b) per quanto attiene agli oneri di cui al comma 5. dell'articolo 2, nonché ai contributi sostitutivi, di cui al comma 1. dell'articolo 3, mediante utilizzazione dello stanziamento residuo del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa;

     c) per quanto attiene ai contratti a termine, di cui ai commi 3., 4., 5. dell'articolo 3, mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 200 e 220 dello stato di previsione della spesa;

     d) agli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'aumento della dotazione organica e valutati in L. 300.000.000, mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 200 e 220 dello stato di previsione della spesa che vengono conseguentemente adeguati.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Per il personale di cui al comma 1. dell'articolo 2, che non partecipa ai concorsi previsti dalla presente legge o che non supera i concorsi medesimi, viene corrisposto ai Gruppi consiliari dall'Ufficio di Presidenza un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale che resta a carico del Gruppo, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 20/81. Tale personale è comunque compreso nel contingente, di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

     2. I Gruppi che nel corso dell'attuale legislatura si unificano, mantengono la quantità di personale derivante dalla somma del personale precedentemente assegnato ai singoli Gruppi.

 

 

Tabella A (Articoli 1, 3 e 6)

 

Limiti massimi, numerici e di qualifica, del personale in servizio presso i

Gruppi consiliari

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Consiglieri              Unità               Qualifiche funzionali

iscritti                 personale             (limite massimo)

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uno                       due                        1 8ª

                                                     1 6ª

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due e tre                 tre                        1 8ª

                                                     1 7ª

                                                     1 6ª

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quattro-sei               quattro                    2 8ª

                                                     2 6ª

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sette-nove                cinque                     2 8ª

                                                     1 7ª

                                                     2 6ª

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dieci-dodici              sei                        3 8ª

                                                     1 7ª

                                                     2 6ª

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tredici-quindici          sette                      3 8ª

                                                     1 7ª

                                                     3 6ª

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sedici-diciotto           otto                       4 8ª

                                                     1 7ª

                                                     3 6ª

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Tabella B (Articolo 4)

 

Aumento della dotazione organica

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8ª qualifica                         + 12 unità

7ª qualifica                         +  5 unità

6ª qualifica                         + 28 unità

5ª qualifica                         +  3 unità

4ª qualifica                         +  2 unità

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[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1994, n. 65.

[2] Articolo introdotto dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1994, n. 65.