§ 30.4.a - Legge 11 marzo 1953, n. 182.
Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:11/03/1953
Numero:182


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 6 della legge 18 aprile 1950, n. 258, richiamato dall'art. 3 della legge 4 novembre 1950, n. 922, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La presente legge ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'art. 10 della legge 18 agosto 1950, n. 258


§ 30.4.a - Legge 11 marzo 1953, n. 182. [1]

Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

(G.U. 8 aprile 1953, n. 81).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero del tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane - comprese quelle di trasporto - per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformità della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi".

 

          Art. 2.

     L'art. 6 della legge 18 aprile 1950, n. 258, richiamato dall'art. 3 della legge 4 novembre 1950, n. 922, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per il tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente art. 4, si avvale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi, compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione, previo parere favorevole del Ministro specificatamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro. Tale facoltà è estesa alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425 e dalla legge 21 agosto 1949, n. 730.

     "Le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati previsti dal precedente comma, fra i quali è compresa la società di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, potranno aver luogo mediante vendita diretta di macchinari ed attrezzature a pagamento differito, o rateale, assistita dal patto di riservato dominio.

     Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I.".

 

          Art. 3.

     La presente legge ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'art. 10 della legge 18 agosto 1950, n. 258.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.