§ 54.4.1 - Legge 4 novembre 1950, n. 922.
Finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:04/11/1950
Numero:922


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di 20 miliardi di lire dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere [...]
Art. 2.      Tali finanziamenti dovranno essere riservati, sino alla concorrenza dei due quinti, ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed [...]
Art. 3.      Per le concessioni di detti finanziamenti, che debbono essere autorizzati dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, si applicano le disposizioni [...]


§ 54.4.1 - Legge 4 novembre 1950, n. 922. [1]

Finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie.

(G.U. 1 dicembre 1950, n. 276)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di 20 miliardi di lire dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1950-1951 e a destinarla alla concessione di finanziamenti alle imprese industriali, escluse quelle previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 258, che intendano acquistare in Italia o all'estero, con pagamento in lire, macchinari e attrezzature industriali varie.

 

          Art. 2.

     Tali finanziamenti dovranno essere riservati, sino alla concorrenza dei due quinti, ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

 

          Art. 3.

     Per le concessioni di detti finanziamenti, che debbono essere autorizzati dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e seguenti della legge 18 aprile 1950, n. 258.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.