Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 8. Artigianato |
Capitolo: | 8.3 disciplina generale |
Data: | 18/04/1950 |
Numero: | 258 |
Sommario |
Art. 1. Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie piccole ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possono avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari [...] |
Art. 2. I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna impresa richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di [...] |
Art. 3. |
Art. 4. I finanziamenti di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, numero 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per [...] |
Art. 5. I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciuta valida |
Art. 6. |
Art. 7. Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto [...] |
Art. 8. Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto mobiliare italiano ed in quanto occorra per le operazioni [...] |
§ 8.3.1 - L. 18 aprile 1950, n. 258.
Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.
(G.U. 29 maggio 1950, n. 122).
Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie piccole ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possono avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-50, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'art. 2 della
Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgono la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del
I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna impresa richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di macchinari ed attrezzature in Italia ed all'estero, esclusi quelli regolati dal successivo art. 3.
Il Ministero del tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane - comprese quelle di trasporto - per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformità della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi.
Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti ad imprese che assumono lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana.
Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'art. 1 della
I finanziamenti di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 della
Con tali decreti o con decreti successivi sono stabilite le modalità e condizioni dei finanziamenti medesimi, in particolare la durata e la misura degli interessi, compreso l'onere per la eventuale fidejussione bancaria di cui al successivo art. 5, nonché le garanzie che dovranno assistere le operazioni.
I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciuta valida.
Sono altresì applicabili ai finanziamenti suddetti le disposizioni di cui all'art. 7 del
Il Ministro per il tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente art. 4, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi, compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione previo parere favorevole del Ministro specificatamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro.
Tale facoltà è estesa alle operazioni di finanziamento previste dalla
Le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati previsti dal precedente comma, fra i quali è compresa la società di cui all'art. 5 del
Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'IMI.
Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'art. 6 del
Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto mobiliare italiano ed in quanto occorra per le operazioni valutarie con l'Ufficio italiano dei cambi.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della