Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 15/04/1948 |
Numero: | 567 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è integrato col seguente comma |
Art. 3. Nel capoverso dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono soppresse le parole "il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua [...] |
Art. 4. L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), per l'adempimento dei compiti ad essa affidati e per lo svolgimento della sua gestione segue le norme sin qui emanate [...] |
Art. 5. L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per le eventuali operazioni di esportazione dei materiali di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 52.1.22 – D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 567. [1]
Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, concernente la istituzione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).
(G.U. 2 giugno 1948, n. 126).
All'art. 1 del
(Omissis).
L'art. 2 del
(Omissis).
Nel capoverso dell'art. 4 del
L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), per l'adempimento dei compiti ad essa affidati e per lo svolgimento della sua gestione segue le norme sin qui emanate con provvedimenti dei competenti organi, nonchè quelle che fossero ritenute ancora necessarie e da emanarsi nel caso, su proposta del Ministro per i trasporti e di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio, con decreti del Presidente della Repubblica.
L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per le eventuali operazioni di esportazione dei materiali di cui all'art. 1 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla