§ 52.1.22 – D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 567.
Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, concernente la istituzione dell'Azienda Rilievo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:15/04/1948
Numero:567


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è integrato col seguente comma
Art. 3.      Nel capoverso dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono soppresse le parole "il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua [...]
Art. 4.      L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), per l'adempimento dei compiti ad essa affidati e per lo svolgimento della sua gestione segue le norme sin qui emanate [...]
Art. 5.      L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per le eventuali operazioni di esportazione dei materiali di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 52.1.22 – D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 567. [1]

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, concernente la istituzione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

(G.U. 2 giugno 1948, n. 126).

 

     Art. 1.

     All'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è integrato col seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Nel capoverso dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono soppresse le parole "il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua responsabilità, talune delle proprie attribuzioni".

 

          Art. 4.

     L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), per l'adempimento dei compiti ad essa affidati e per lo svolgimento della sua gestione segue le norme sin qui emanate con provvedimenti dei competenti organi, nonchè quelle che fossero ritenute ancora necessarie e da emanarsi nel caso, su proposta del Ministro per i trasporti e di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio, con decreti del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 5.

     L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per le eventuali operazioni di esportazione dei materiali di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, può essere autorizzata dal Ministero del tesoro a costituire o rilevare, se del caso, una società commerciale a carattere nazionale.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.