Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 06/10/2003 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano [...] |
Art. 2. Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera [...] |
Art. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla [...] |
Art. 4. La direttiva n. 72/180/CEE è abrogata. |
Art. 5. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la [...] |
Art. 6. 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami [...] |
Art. 7. La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Art. 8. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.1.632 - Direttiva 6 ottobre 2003, n. 90.
Direttiva n. 2003/90/CE della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal
(3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.
(4) La
(5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.
(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.
(7) Occorre pertanto abrogare la
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della
2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:
a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei "Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.
3. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.
Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.
Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.
La
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:
a) della
b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,
le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:
a) nella
b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I [1]
Elenco delle specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UCVV
Specie elencate nel catalogo comune |
Protocollo dell’UCVV |
Pisello da foraggio |
Pisello, TP 7/1 del 6.11.2003 |
Colza |
Colza, TP 36/1 del 25.3.2004 |
Girasole |
Girasole, TP 81/1 del 31.10.2002 |
Avena |
Avena, TP 20/1 del 6.11.2003 |
Orzo |
Orzo, TP 19/2 del 6.11.2003 |
Riso |
Riso, TP 16/1 del 18.11.2004 |
Segale |
Segale, TP 58/1 del 31.10.2002 |
Triticale |
Triticale, TP 121/1 del 6.11.2003 |
Frumento |
Frumento, TP 3/3 del 6.11.2003 |
Frumento duro |
Frumento duro, TP 120/2 del 6.11.2003 |
Granturco |
Granturco, TP 2/2 del 15.11.2001 |
Patata |
Patata, TP 23/1 del 27.3.2002 |
Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.eu.int).
ALLEGATO II [2]
Elenco delle specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UPOV
Specie elencate nel catalogo comune |
Linee direttrici dell’UPOV |
Barbabietola da foraggio |
Barbabietola da foraggio, linea direttrice TG/150/3 del 4.11.1994 |
Agrostide canina |
Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990 |
Agrostide gigantea |
Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990 |
Agrostide stolonifera |
Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990 |
Agrostide tenue |
Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990 |
Bromo |
Bromo, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001 |
Bromo dell’Alaska |
Bromo dell’Alaska, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001 |
Dactilis o pannocchina |
Dactilis o pannocchina, linea direttrice TG/31/8 del 17.4.2002 |
Festuca arundinacea |
Festuca arundinacea, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002 |
Festuca ovina |
Festuca ovina, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980 |
Festuca dei prati |
Festuca dei prati, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002 |
Festuca rossa |
Festuca rossa, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980 |
Loglio d’Italia |
Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990 |
Loglio inglese |
Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990 |
Loglio ibrido |
Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990 |
Fleolo |
Fleolo, linea direttrice TG/34/6 del 7.11.1984 |
Fienarola |
Gramigna dei prati del Kentucky, linea direttrice TG/33/6 del 12.10.1990 |
Lupino bianco |
Lupino bianco, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004 |
Lupino azzurro |
Lupino azzurro, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004 |
Lupino giallo |
Lupino giallo, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004 |
Erba medica |
Erba medica, linea direttrice TG/6/5 del 6.4.2005 |
Trifoglio violetto |
Trifoglio violetto, linea direttrice TG/5/7 del 4.4.2001 |
Trifoglio bianco |
Trifoglio bianco, linea direttrice TG/38/7 del 9.4.2003 |
Favino |
Favino, linea direttrice TG/8/6 del 17.4.2002 |
Veccia comune |
Veccia comune, linea direttrice TG/32/6 del 21.10.1988 |
Navone |
Navone, linea direttrice TG/89/6 del 4.4.2001 |
Rafano oleifero |
Rafano oleifero, linea direttrice TG/178/3 del 4.4.2001 |
Arachide |
Arachide, linea direttrice TG/93/3 del 13.11.1985 |
Ravizzone |
Ravizzone, linea direttrice TG/185/3 del 17.4.2002 |
Cartamo |
Cartamo, linea direttrice TG/134/3 del 12.10.1990 |
Cotone |
Cotone, linea direttrice TG/88/6 del 4.4.2001 |
Lino |
Lino, linea direttrice TG/57/6 del 20.10.1995 |
Papavero |
Papavero, linea direttrice TG/166/3 del 24.3.1999 |
Senape bianca |
Senape bianca, linea direttrice TG/179/3 del 4.4.2001 |
Semi di soia |
Soia, linea direttrice TG/80/6 dell’1.4.1998 |
Sorgo |
Sorgo, linea direttrice TG/122/3 del 6.10.1989 |
Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).
ALLEGATO III
CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE COLTURALE E DI UTILIZZAZIONE
1. Rese.
2. Resistenza ad organismi nocivi.
3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.
4. Caratteri di qualità.
I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.
[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 della
[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 della