§ 1.1.632 - Direttiva 6 ottobre 2003, n. 90.
Direttiva n. 2003/90/CE della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:06/10/2003
Numero:90


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano [...]
Art. 2.      Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera [...]
Art. 3.      Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla [...]
Art. 4.      La direttiva n. 72/180/CEE è abrogata.
Art. 5.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la [...]
Art. 6.      1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami [...]
Art. 7.      La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.1.632 - Direttiva 6 ottobre 2003, n. 90.

Direttiva n. 2003/90/CE della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole, modificata dalla direttiva 2002/8/CE, ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

      (2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003, per quanto attiene a talune specie.

      (3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.

      (4) La direttiva 72/180/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

      (5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

      (6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

      (7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/180/CEE.

      (8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

     2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

     a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei "Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

     b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

     3. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

 

     Art. 2.

     Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

 

     Art. 4.

     La direttiva n. 72/180/CEE è abrogata.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

     1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

     a) della direttiva n. 72/180/CEE oppure

     b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

     le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

     2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

     a) nella direttiva n. 72/180/CEE oppure

     b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

 

     Art. 7.

     La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [1]

Elenco delle specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UCVV

 

Specie elencate nel catalogo comune

Protocollo dell’UCVV

Pisello da foraggio

Pisello, TP 7/1 del 6.11.2003

Colza

Colza, TP 36/1 del 25.3.2004

Girasole

Girasole, TP 81/1 del 31.10.2002

Avena

Avena, TP 20/1 del 6.11.2003

Orzo

Orzo, TP 19/2 del 6.11.2003

Riso

Riso, TP 16/1 del 18.11.2004

Segale

Segale, TP 58/1 del 31.10.2002

Triticale

Triticale, TP 121/1 del 6.11.2003

Frumento

Frumento, TP 3/3 del 6.11.2003

Frumento duro

Frumento duro, TP 120/2 del 6.11.2003

Granturco

Granturco, TP 2/2 del 15.11.2001

Patata

Patata, TP 23/1 del 27.3.2002

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.eu.int).

 

 

ALLEGATO II [2]

Elenco delle specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UPOV

 

Specie elencate nel catalogo comune

Linee direttrici dell’UPOV

Barbabietola da foraggio

Barbabietola da foraggio, linea direttrice TG/150/3 del 4.11.1994

Agrostide canina

Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostide gigantea

Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostide stolonifera

Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostide tenue

Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990

Bromo

Bromo, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001

Bromo dell’Alaska

Bromo dell’Alaska, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001

Dactilis o pannocchina

Dactilis o pannocchina, linea direttrice TG/31/8 del 17.4.2002

Festuca arundinacea

Festuca arundinacea, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002

Festuca ovina

Festuca ovina, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980

Festuca dei prati

Festuca dei prati, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002

Festuca rossa

Festuca rossa, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980

Loglio d’Italia

Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990

Loglio inglese

Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990

Loglio ibrido

Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990

Fleolo

Fleolo, linea direttrice TG/34/6 del 7.11.1984

Fienarola

Gramigna dei prati del Kentucky, linea direttrice TG/33/6 del 12.10.1990

Lupino bianco

Lupino bianco, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004

Lupino azzurro

Lupino azzurro, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004

Lupino giallo

Lupino giallo, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004

Erba medica

Erba medica, linea direttrice TG/6/5 del 6.4.2005

Trifoglio violetto

Trifoglio violetto, linea direttrice TG/5/7 del 4.4.2001

Trifoglio bianco

Trifoglio bianco, linea direttrice TG/38/7 del 9.4.2003

Favino

Favino, linea direttrice TG/8/6 del 17.4.2002

Veccia comune

Veccia comune, linea direttrice TG/32/6 del 21.10.1988

Navone

Navone, linea direttrice TG/89/6 del 4.4.2001

Rafano oleifero

Rafano oleifero, linea direttrice TG/178/3 del 4.4.2001

Arachide

Arachide, linea direttrice TG/93/3 del 13.11.1985

Ravizzone

Ravizzone, linea direttrice TG/185/3 del 17.4.2002

Cartamo

Cartamo, linea direttrice TG/134/3 del 12.10.1990

Cotone

Cotone, linea direttrice TG/88/6 del 4.4.2001

Lino

Lino, linea direttrice TG/57/6 del 20.10.1995

Papavero

Papavero, linea direttrice TG/166/3 del 24.3.1999

Senape bianca

Senape bianca, linea direttrice TG/179/3 del 4.4.2001

Semi di soia

Soia, linea direttrice TG/80/6 dell’1.4.1998

Sorgo

Sorgo, linea direttrice TG/122/3 del 6.10.1989

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).

 

 

ALLEGATO III

CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE COLTURALE E DI UTILIZZAZIONE

 

     1. Rese.

     2. Resistenza ad organismi nocivi.

     3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.

     4. Caratteri di qualità.

     I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.

 


[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/91/CE.

[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/91/CE.