§ 5.3.8 - L.R. 31 dicembre 2004, n. 39.
Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 tributi
Data:31/12/2004
Numero:39


Sommario
Art. 1 . Ambito in applicazione.
Art. 2 . Soggetti passivi.
Art. 3 . Base imponibile e misura delle aliquote.
Art. 4 . Modalità e termini di pagamento del tributo.
Art. 5 . Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.
Art. 6 . Accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione del tributo.
Art. 7 . Sanzioni.
Art. 8 . Ravvedimento.
Art. 9 . Entrata in vigore.


§ 5.3.8 - L.R. 31 dicembre 2004, n. 39.

Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 29).

 

Art. 1. Ambito in applicazione.

     1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (ARISGAM), istituita dall'art. 6. comma 1, lettera b), della Legge 14 giugno 1990. n. 158 e dal successivo Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, Capo II, si applica, nel territorio regionale, con le esclusioni indicate nell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 1990, n. 331.

     2. A carico delle utenze esenti dal pagamento dell'imposta erariale sul consumo sul gas metano si applica l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedente.

 

     Art. 2. Soggetti passivi.

     1. L addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e l'imposta regionale sostitutiva di cui al precedente articolo sono dovute dai soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori.

 

     Art. 3. Base imponibile e misura delle aliquote.

     1. La base imponibile è costituita dal gas metano, in metri cubi, erogato nel territorio della Regione Molise.

     2. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano distinta in uso civile ed in uso industriale.

     3. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è fissata per le utenze civili:

     - in Euro 0,028 al metro cubo per le utenze ubicate nei seguenti Comuni ricadenti nella zona climatica C:

1. Campomarino

(CB)

2. Termoli

(CB)

     - in Euro 0,021 al metro cubo per le utenze ubicate nei seguenti Comuni ricadenti nella zona climatica D:

1. Acquaviva Collecroce

(CB)

2. Bojano

(CB)

3. Campodipietra

(CB)

4. Castellino del Biferno

(CB)

5. Civitacampomarano

(CB)

6. Colletorto

(CB)

7. Fossalto

(CB)

8. Gambatesa

(CB)

9. Guardialfiera

(CB)

10. Guglionesi

(CB)

11. Larino

(CB)

12. Lucito

(CB)

13. Lupara

(CB)

14. Macchia Valfortore

(CB)

15. Mafalda

(CB)

16. Montecilfone

(CB)

17. Montemitro

(CB)

18. Montenero di Bisaccia

(CB)

19. Palata

(CB)

20. Petacciato

(CB)

21. Portocannone

(CB)

22. Provvidenti

(CB)

23. Rotello

(CB)

24. San Felice del Molise

(CB)

25. San Giacomo degli Schiavoni

(CB)

26. San Giovanni in Galdo

(CB)

27. San Giuliano di Puglia

(CB)

28. San Martino in Pensilis

(CB)

29. Tavenna

(CB)

30. Tufara

(CB)

31. Ururi

(CB)

32. Cerro al Volturno

(IS)

33. Colli al Volturno

(IS)

34. Filignano

(IS)

35. Fornelli

(IS)

36. Isernia

(IS)

37. Macchia d'Isernia

(IS)

38. Montaquila

(IS)

39. Monteroduni

(IS)

40. Pozzilli

(IS)

41. Rocchetti al Volturno

(IS)

42. Sant'Agapito

(IS)

43. Sesto Campano

(IS)

44. Venafro

(IS)

     - in Euro 0,015 al metro cubo per le utenze ubicate nei seguenti Comuni ricadenti nella zona climatica E:

1. Baranello

(CB)

2. Bonefro

(CB)

3. Busso

(CB)

4. Campobasso

(CB)

5. Campochiaro

(CB)

6. Campolieto

(CB)

7. Casacalenda

(CB)

8. Casalciprano

(CB)

9. Castelbottaccio

(CB)

10. Castelmauro

(CB)

11. Castropignano

(CB)

12. Cercemaggiore

(CB)

13. Cercepiccola

(CB)

14. Colle d'Anchise

(CB)

15. Duronia

(CB)

16. Ferrazzano

(CB)

17. Gildone

(CB)

18. Guardiaregia

(CB)

19. Jelsi

(CB)

20. Limosano

(CB)

21. Matrice

(CB)

22. Mirabello Sannitico

(CB)

23. Molise

(CB)

24. Monacilioni

(CB)

25. Montagano

(CB)

26. Montefalcone nel Sannio

(CB)

27. Montelongo

(CB)

28. Montorio nei Frentani

(CB)

29. Morrone del Sannio

(CB)

30. Oratino

(CB)

31. Petrella Tifernina

(CB)

32. Pietracatella

(CB)

33. Pietracupa

(CB)

34. Riccia

(CB)

35. Ripabottoni

(CB)

36. Ripalimosani

(CB)

37. Roccavivara

(CB)

38. Salcito

(CB)

39. San Biase

(CB)

40. San Giuliano del Sannio

(CB)

41. San Massimo

(CB)

42. San Polomatese

(CB)

43. Sant'Angelo Limosano

(CB)

44. Sant'Elia a Pianisi

(CB)

45. Santa Croce di Magliano

(CB)

46. Sepino

(CB)

47. Spinete

(CB)

48. Torella del Sannio

(CB)

51. Vinchiaturo

(CB)

52. Acquaviva d'Isernia

(IS)

53. Agnone

(IS)

54. Bagnoli del Trigno

(IS)

55. Belmonte del Sannio

(IS)

56. Cantalupo nel Sannio

(IS)

57. Carovilli

(IS)

58. Carpinone

(IS)

59. Castel del Giudice

(IS)

60. Castel San Vincenzo

(IS)

61. Castelpetroso

(IS)

62. Castelpizzuto

(IS)

63. Castelverrino

(IS)

64. Chiauci

(IS)

65. Civitanova del Sannio

(IS)

66. Conca Casale

(IS)

67. Forli del Sannio

(IS)

68. Frosolone

(IS)

69. Longano

(IS)

70. Macchiagodena

(IS)

71. Miranda

(IS)

72. Montenero Val Cocchiara

(IS)

73. Pesche

(IS)

74. Pescolanciano

(IS)

75. Pettoranello del Molise

(IS)

76. Pietrabbondante

(IS)

77. Pizzone

(IS)

78. Poggio Sannita

(IS)

79. Rionero Sannitico

(IS)

80. Roccamandolfi

(IS)

81. Roccasicura

(IS)

82. San Pietro Avellana

(IS)

83. Sant'Angelo del Pesco

(IS)

84. Sant'Elena Sannita

(IS)

85. Santa Maria del Molise

(IS)

86. Scapoli

(IS)

87. Sessano del Molise

(IS)

     - in Euro 0,008 al metro cubo per le utenze ubicate nei seguenti Comuni ricadenti nella zona climatica F:

1. Capracotta

(IS)

2. Pescopennataro

(IS)

3. Vastogirardi

(IS)

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è fissata, per tutte le utenze industriali, nell'aliquota unica di Euro 0,0052, fatta eccezione per quelle che operano nei Comuni montani di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 16 aprile 2003. [1]

     5. Con la stessa decorrenza, le aliquote dell'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale sono fissate per le utenze civili esenti nella stessa misura di cui al comma 3 e per gli usi industriali esenti nella stessa misura di cui al precedente comma.

 

     Art. 4. Modalità e termini di pagamento del tributo.

     1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 2 sono tenuti al versamento in favore della Regione Molise dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva in conformità alle modalità previste dall'art. 10, comma 2 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dall'art. 26, comma 8, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     2. I medesimi soggetti sono tenuti a prestare alla Regione Molise una cauzione nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del richiamato Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e nella stessa percentuale prescritta per l'imposta erariale di consumo sul gas metano a norma dell'art. 26, comma 7, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fidejussoria o garanzia bancaria.

     3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato, gli Enti Pubblici, le Aziende Municipalizzate ed i soggetti ai quali l'Amministrazione finanziaria ha concesso l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas metano.

     4. Nella prima applicazione della presente legge la cauzione deve essere prestata entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 5. Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.

     1. I soggetti passivi di cui al precedente articolo 2 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di consumo secondo le prescrizioni contenute nell'art. 26, comma 8, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche quando non sorge il debito di imposta.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata alla struttura regionale competente in materia tributaria entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

 

     Art. 6. Accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione del tributo.

     1. La struttura regionale competente in materia tributaria provvede alle procedure relative all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione ed alla contabilizzazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva.

     2. Per l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva derivanti da infrazioni alla disciplina dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva, si applicano le norme contenute nel capo II del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, nel Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

     3. L'azione della Regione Molise per il recupero dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva si prescrive nello stesso termine fissato per il recupero dell'imposta erariale di consumo sul gas metano.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo di cui all'art. 5 della presente legge, si applica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, una sanzione amministrativa pecuniaria nelle seguenti misure:

     - EURO 259,00[2] se la presentazione avvenga entro 60 giorni dalla prescritta scadenza;

     - EURO 387,00 se la presentazione avvenga tra il 61° ed il 120° giorno dalla prescritta scadenza;

     - EURO 1.161,00 se la presentazione avvenga tra il 121° ed il 240° giorno dalla prescritta scadenza.

     2. Nei casi in cui la presentazione della dichiarazione annuale sia omessa o avvenga oltre il 240° giorno dalla prescritta scadenza, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.549,00.

     3. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto mensile o dell'importo di conguaglio si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, oltre al versamento degli interessi legali calcolati in base al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali e di un'indennità di mora del 6% riducibile al 2% se si adempie entro 5 giorni dalla data di scadenza in virtù dell'art. 3, comma 4, del richiamato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

     Art. 8. Ravvedimento.

     1. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo e di omesso o insufficiente versamento dell'acconto mensile o dell'importo di conguaglio, i soggetti a ciò obbligati possono avvalersi del ravvedimento di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 12 aprile 2006, n. 3.

[2] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 15 gennaio 2005, n. 1.