Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 contabilità |
Data: | 07/02/2005 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1 . (Finalità). |
Art. 2 . (Indebitamento). |
Art. 3 . (Patto di stabilità interno). |
Art. 4 . (Estensione del patto di stabilità interno agli Enti dipendenti o controllati dalla Regione). |
Art. 5 . (Concorso degli Enti dipendenti o controllati al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale). |
Art. 6 . (Disposizioni in materia di residui passivi). |
Art. 7 . (Disposizioni in materia sanitaria). |
Art. 8 . (Rifinanziamenti). |
Art. 9 . (Spesa per il personale). |
Art. 10 . (Acquisti). |
Art. 11 . (Disposizioni gestionali). |
Art. 12 . (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie). |
Art. 13 . (Interventi finanziari a favore della Società finanziaria regionale del Molise — FINMOLISE - S.p.A.). |
Art. 14 . (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive — IRAP). |
Art. 15 . (Variazione dell'aliquota IRAP per banche ed imprese della grande distribuzione). |
Art. 16 . (Fondo rotativo per la progettazione). |
Art. 17 . (Fondo per le spese di rappresentanza). |
Art. 18. [1] |
Art. 19 . (Pubblicazione). |
§ 5.1.15 - L.R. 7 febbraio 2005, n. 5.
Legge finanziaria regionale 2005.
(B.U. 16 febbraio 2005, n. 3).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E DI BILANCIO
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DPEF, con la presente legge espone, per ciascun anno compreso nel periodo 2005-2007, il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
Art. 2. (Indebitamento).
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 36 della
Art. 3. (Patto di stabilità interno).
1. È approvato il prospetto dimostrativo del patto di stabilità per l'anno 2005 di cui alla tabella n. 12 allegata al bilancio.
2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilità va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso obiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.
Art. 4. (Estensione del patto di stabilità interno agli Enti dipendenti o controllati dalla Regione).
1. Gli Enti dipendenti o controllati dalla Regione sono tenuti al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente.
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli Enti dipendenti o controllati dalla Regione trasmettono trimestralmente alla Regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione, e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l'equilibrio di bilancio.
Art. 5. (Concorso degli Enti dipendenti o controllati al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale).
1. Per l'anno finanziario 2005 i trasferimenti di parte corrente agli Enti dipendenti o controllati sono ridotti del 10% rispetto a quelli previsti nel bilancio per l'anno finanziario 2004.
Art. 6. (Disposizioni in materia di residui passivi).
1. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 delle somme riferite agli anni 2002 e 2003 e definite quali residui di stanziamento dall'art. 61 della
Art. 7. (Disposizioni in materia sanitaria).
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005, alla U.P.B. n. 430 è iscritto il finanziamento integrativo del Servizio sanitario previsto a carico dello Stato di euro 47.915.982,06, il cui utilizzo può avvenire nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa statale vigente.
Art. 8. (Rifinanziamenti).
1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2005 il rifinanziarnento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria, secondo gli importi determinati nella tabella "A" allegata alla presente legge.
2. Per gli esercizi 2006 e 2007 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE
Art. 9. (Spesa per il personale).
1. Sono definitivamente consolidate nel bilancio regionale le risorse previste dai contratti collettivi integrativi decentrati di lavoro, stipulati in attuazione del C.C.N.
2. Eventuali integrazioni ai fondi previsti nei contratti di cui al comma 1 possono determinarsi con ulteriori risorse, rispetto a quelle indicate dalla vigente normativa, solo a condizione che le stesse siano conseguenti a riduzioni di spesa permanenti delle dotazioni organiche della dirigenza regionale e del restante personale, derivanti da provvedimenti di revisione parziale o complessiva degli assetti organizzativi.
TITOLO III
NORME PROCEDURALI E GESTIONALI
Art. 10. (Acquisti).
1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della
2. Per procedere ad acquisti in materia autonoma, gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d'asta al ribasso.
3. Nell'ipotesi in cui la vigente normativa consenta la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione al Gabinetto della Presidenza della Regione.
TITOLO IV
NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Art. 11. (Disposizioni gestionali).
1. In coerenza con gli obiettivi sull'indebitamento netto le Aziende sanitarie sono tenute a raggiungere ed a conservare nella gestione l'equilibrio economico-finanziario.
2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di cui al comma 1 la Giunta regionale determina le modalità per la verifica trimestrale dei conti e per l'adozione delle misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nonché i termini per la decadenza del direttore generale, nel caso si prospettassero situazioni di squilibrio.
Art. 12. (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie).
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie sono assoggettate, con modalità determinate con deliberazione di Giunta regionale, al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, comma 7, e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del
2. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le modalità determinate con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto del tetto di spesa imposto dalla vigente legislazione nazionale.
3. Per i farmaci, comprese le specialità medicinali il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla
Art. 13. (Interventi finanziari a favore della Società finanziaria regionale del Molise — FINMOLISE - S.p.A.).
1. Ai sensi della
2. Ai sensi della
TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E PER LO SVILUPPO
Art. 14. (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive — IRAP).
1. Per l'anno di imposta 2005, in attuazione della facoltà di cui all'art. 7 della
2. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 3 del
3. L'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2004 e 2005, è determinata nella misura del 3,25%.
4. Con decorrenza 1° gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 21 del
5. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
Art. 15. (Variazione dell'aliquota IRAP per banche ed imprese della grande distribuzione).
1. Per l'anno d'imposta 2005, in attuazione della facoltà di cui all'art. 7 della
a) banche;
b) imprese appartenenti alla rete della grande distribuzione regionale, in forza dei criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla disciplina comunitaria in materia.
Art. 16. (Fondo rotativo per la progettazione).
1. È istituito nel bilancio della Regione un fondo di rotazione destinato al finanziamento in favore degli enti locali e dei consorzi di bonifica integrale per le spese di progettazione.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2005, in euro 500.000, 00.
3. L'utilizzo e le modalità del fondo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 17. (Fondo per le spese di rappresentanza).
1. Alla gestione del fondo per le spese di rappresentanza di cui all'U.P.B. n. 25 si provvede con le modalità ed i criteri stabiliti dal Presidente della Regione con proprio decreto.
1. Per l'anno 2005 si dà mandato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di ridurre del 10% i rimborsi, di cui all'articolo 7 della
2. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza dalle sedute o aumentata di 1/18 per ogni sostituzione obbligatoria prevista dallo Statuto e dal regolamento interno.
Art. 19. (Pubblicazione).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della