§ 4.7.6 - R.R. 21 marzo 2006, n. 1.
Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.7 veterinaria
Data:21/03/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Responsabilità e doveri del detentore)
Art. 4.  (Gestione dei canili)
Art. 5.  (Criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per la realizzazione ed il risanamento delle strutture che ospitano cani)
Art. 6.  (Pubblicità, spettacoli, esposizioni e competizioni)
Art. 7.  (Procedure per l'affidamento dei cani randagi)
Art. 8.  (Modifiche al regolamento)


§ 4.7.6 - R.R. 21 marzo 2006, n. 1.

Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani.

(B.U. 1 aprile 2006, n. 8).

 

Art. 1. (Finalità)

     1. Con il presente regolamento - in attuazione dell'accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, nonché in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 - al fine di definire norme volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto del-le esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, vengono definiti:

     a) responsabilità e doveri del detentore;

     b) criteri per la gestione dei canili;

     c) criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per la realizzazione ed il risanamento delle strutture che ospitano cani;

     d) modalità per lo svolgimento di pubblicità, spettacoli, esposizioni e competizioni che prevedono la presenza di animali da compagnia;

     e) procedure per l'affidamento dei cani randagi.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) «animali da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione, e quelli impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

     b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 soggetti adulti o a 30 cuccioli per anno;

     c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

 

     Art. 3. (Responsabilità e doveri del detentore)

     1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statali in materia di protezione e di benessere degli animali, nonché quanto previsto all'articolo 7 della legge regionale n. 7/2005, chiunque possieda o detenga animali da compagnia, a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, è responsabile della loro salute e del loro benessere, ed è pertanto obbligato a garantire loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

     2. Agli animali da compagnia custoditi a qualunque ti-tolo ed in qualunque circostanza, vanno garantiti, in particolare:

     a) condizioni igieniche ed ambientali tali da non recare loro nocumento, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

     b) cibo ed acqua sufficiente per quantità, per appor-to equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;

     c) idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti confinati;

     d) un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

     e) in caso di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo dalle intemperie e da condizioni ambienta-li estreme;

     f) le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

     g) ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.

     La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

     3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravi-da o allattante.

     4. Gli animali da compagnia devono essere custoditi in modo da:

     a) non provocare danni all'ambiente ed alla fauna;

     b) non alterare le condizioni igieniche della collettività;

     c) garantire la tutela da aggressioni e, comunque, non arrecare danni o disturbi a terzi.

     5. I mezzi e le gabbie per il trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle caratteristi-che della specie degli animali trasportati.

     6. È fatto divieto assoluto del collare elettrico o di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.

 

     Art. 4. (Gestione dei canili)

     1. I canili comunali ospitano esclusivamente gli animali catturati dal personale autorizzato dal Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio. Nel caso di animali di proprietà, fatte salve eventuali sanzioni, sono a carico del proprietario le spese per il mantenimento ed eventualmente il costo del microchip e della sua applicazione. Nel caso di animali randagi, le spese per il mantenimento ed il costo del microchip sono a carico del Comune dove è avvenuta la cattura; le spese per l'applicazione del microchip sono a carico del Servizio veterinario della A.S.L..

     2. La cattura viene effettuata su segnalazione del Comu-ne, dei soggetti deputati alla vigilanza, delle associazioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, o su iniziativa del Servizio veterinario A.S.L., qualora ne reputi l'opportunità, che, in tal caso, ne dà comunica-zione al Comune competente.

     3. Qualora non dispongano di un canile comunale, i Comuni sono tenuti ad indicare alla A.S.L. il canile dove far ospitare gli animali catturati. In assenza di tale indicazione, il Servizio veterinario dispone autonomamente in merito.

     4. Nei canili comunali il responsabile sanitario della struttura è un veterinario individuato dalla A.S.L. competente. Vi svolge le attività previste dal regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) e le attività di cui ai commi 5 e 6. Nei rifugi per cani, il responsabile sanitario è un veterinario individuato dal soggetto che gestisce la struttura, anche ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 7/2005. Il responsabile sanitario registra i dati clinici ed epidemiologici rilevati, ai fini della programmazione degli interventi finalizzati alla lotta delle zoonosi e delle malattie proprie della specie canina.

     5. I cani accolti nei canili comunali vengono sottoposti:

     a) ad accurata visita clinica, al fine di valutarne lo stato sanitario;

     b) ad eventuali trattamenti terapeutici e profilattici, contro le patologie intraspecifiche e zoonosiche, che il responsabile sanitario della struttura riterrà opportuno, in base all'andamento epidemiologico ed alle condizioni di salute dell'animale:

     c) ad identificazione mediante applicazione di microchip, qualora sprovvisti.

     Gli esami clinici e gli interventi vaccinali, terapeutici e di profilassi effettuati vanno registrati su apposita scheda clinica individuale.

     6. Sia nel canile comunale che in quello rifugio i cani dovranno essere aggregati nei box secondo le compatibilità caratteriali.

     7. Dovrà essere impedita comunque la possibilità di ri-produzione sterilizzando, di preferenza, i cani di sesso maschile e/o in alternativa, a seconda della convenienza, quello di sesso femminile. Non possono essere dati in affido a privati animali non sterilizzati. In caso di animali troppo giovani la sterilizzazione potrà essere differita anche ad una data successiva all'affido.

     8. Il registro di entrata e di uscita degli animali, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7/2005, deve riportare per ciascun animale presente i seguenti dati:

     a) data di introduzione e data di nascita o età indicativa;

     b) le generalità del proprietario o, in caso di animale vagante, il Comune in cui è stato catturato, comprovato da un verbale di presa in consegna o di cattura, controfirmato dal proprietario o da un funzionario comunale. A tale verbale di cattura dovrà es-sere allegata obbligatoriamente una foto del cane;

     c) numero di identificazione dell'animale (codice microchip);

     d) eventuale riferimento alla scheda clinica di cui al comma 5;

     e) data di uscita in caso di cessione a canile rifugio, affido, restituzione al proprietario, decesso;

     f) in caso di cessione a canile rifugio o affido, le generalità del destinatario ed il riferimento alla scheda di affido di cui all'articolo 7.

     9. Un cane di proprietà può essere affidato in custodia temporanea, a pagamento, ad un rifugio per cani di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2005 o ad un canile privato; i cani a pensione vanno custoditi in ambienti separati da quelli che ospitano gli altri animali.

 

     Art. 5. (Criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per la realizzazione ed il risanamento delle strutture che ospitano cani)

     1. Sono soggette alle norme del presente articolo, oltre che al rispetto delle norme di cui all'articolo 3, tutte le strutture che ospitano gruppi di cani in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 soggetti adulti o a 30 cuccioli.

     2. L'apertura di un canile comunale, di un canile rifugio e di qualunque attività di cui alle lettere b) e c) del-l'articolo 2 del presente regolamento, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     3. Nell'autorizzazione vanno indicate, oltre alle generalità della persona responsabile dell'attività, la o le specie di animali da compagnia che si intende commercia-re, addestrare, allevare o custodire. Il rilascio è subordinato alla verifica, da parte del Servizio veterinario della A.S.L. competente:

     a) delle caratteristiche tecnico-costruttive ed igienico-sanitarie della struttura di cui al comma 4;

     b) il possesso, da parte della persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia.

     4. I canili di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 7/2005 e tutte le strutture che ospitano cani di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere realizzati anche con la ristrutturazione di edifici esistenti. Essi devono comunque possedere i seguenti requisiti:

     a) garantire una superficie minima per capo secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento;

     b) pavimento, reti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;

     c) coperture e tramezzi facilmente amovibili per con-sentire il controllo agevole degli animali;

     d) area comune per consentire lo svolgimento dell'esercizio fisico;

     e) approvvigionamento idrico continuo e in quanti-tà sufficiente;

     f) canali di scolo e scarichi dimensionati in modo da garantire un regolare e veloce deflusso delle acque di lavaggio;

     g) reparto di isolamento con una capienza pari almeno al 20% di quella complessiva nei canili comunali e pari almeno al 5% in tutte le altre strutture;

     h) box di isolamento singoli o strutturati in modo ta-le da poter essere suddivisi in reparti singoli;

     i) sistemi idonei di disinfezione e di disinfestazione:

     j) un locale per il deposito di detergenti. disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;

     k) un locale per il deposito e la preparazione degli alimenti e per la conservazione delle relative attrezzature;

     l) recinzione esterna tale da impedire l'accesso a persone e ad animali estranei e sufficientemente distanziata dai box che ospitano gli animali, in muratura o con siepi addossate che impediscano la vista.

     I canili comunali devono essere dotati di un locale idoneo per lo svolgimento delle attività sanitarie. I canili comunali, privati od a qualsiasi altro titolo detenuti, possono contenere complessivamente e contemporaneamente fino a 250 cani (adulti e cuccioli).

     5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche agli impianti già esistenti che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n.77/2005, devono adeguare le proprie strutture entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presen-te regolamento.

     6. I gestori dei canili provvedono allo smaltimento delle carcasse degli animali morti a norma del regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento. I canili comunali ed i cani-li rifugio, compresi quelli privati convenzionati, possono individuare, nella struttura, aree da destinare a cimitero per cani di proprietà, a pagamento.

     7. La mancata osservanza delle norme del presente arti-colo comporta la sospensione dell'attività della struttura fino all'adeguamento della stessa.

 

     Art. 6. (Pubblicità, spettacoli, esposizioni e competizioni)

     1. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti di età inferiore a 4 mesi; è consentita la partecipazione a dette manifestazioni agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dal-le autorità sanitarie territoriali.

     2. È vietata la detenzione a fini di vendita di animali di qualunque specie colorati artificialmente.

 

     Art. 7. (Procedure per l'affidamento dei cani randagi)

     1. I cani randagi catturati e ricoverati presso i canili comunali, o quelli che entro sessanta giorni dalla cattura non vengono reclamati dal proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 7/2005, possono essere affidati a soggetti privati che offrono garanzie di buon trattamento od alle associazioni protezionistiche, di cui all'articolo 9 della stessa legge, che gestiscono rifugi per cani.

     2. Le associazioni di cui al comma 1 possono procedere a successivi affidi degli animali solo a favore di soggetti privati.

     3. L'affido è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del benessere e per la capacità di gestione dell'animale da parte dell'affidatario. Tale verifica è svolta dalle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005 attraverso le guardie zoofile di cui all'articolo 12 della stessa legge regionale, in collaborazione con il responsabile sanitario del canile da dove proviene l'animale da affidare.

     4. All'atto dell'affidamento a privati deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 2 del presente regolamento, che va conservata insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario. Copia della scheda va trasmessa al Ser-vizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.

     5. L'affidamento degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato, che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di affido; in caso di affido a persone minorenni, la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.

     6. Al fine di promuovere e di favorire l'affido degli animali presenti nei canili comunali e nei canili rifugio, compresi quelli privati convenzionati, i gestori sono tenuti a tenere aperta al pubblico la struttura per almeno 15 ore, distribuite in almeno tre giorni, di cui uno festivo, nell'arco della settimana.

     7. I Servizi veterinari delle A.S.L. comunicano annualmente al Servizio veterinario regionale il numero degli animali affidati, specificando gli affidamenti fatti a soggetti privati, quelli fatti ad associazioni protezionisti-che, nonché quelli effettuati da tali associazioni a soggetti privati.

 

     Art. 8. (Modifiche al regolamento)

     1. Il presente regolamento può essere modificato tenuto conto del progresso scientifico e tecnologico, nonché dell'evoluzione delle norme in materia di protezione e di benessere degli animali, sentiti i Servizi veterinari delle A.S.L. e le associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005.

 

 

ALLEGATO 1

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti per la deambulazione

 

 

 

Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane

Peso del cane in kg.

Superficie minima coperta del box per cane, mq.

Canile comunale e box infermeria

Altre strutture di ricovero (*)

Fino a 3 cani, mq. per ciascun cane

Oltre 3 cani, mq. per ciascun cane

meno di 10

1.0

1.0

2.0

1.5

da 11 a 30

1.5

2.0

3.0

2.5

più di 30

2.0

3.0

4.0

3.5

 

(*) Rifugi per cani, allevamenti ecc.

 

 

ALLEGATO 2

Scheda per l’affidamento dei cani

 

     (Omissis)