§ 4.6.21 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.
Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.6 sport e tempo libero
Data:29/12/2016
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Obiettivi)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 5.  (Comitato tecnico regionale dello sport)
Art. 6.  (Programmazione regionale)
Art. 7.  (Osservatorio regionale dello sport)
Art. 8.  (Beneficiari)
Art. 9.  (Contributi per manifestazioni sportive)
Art. 10.  (Iniziative promozionali)
Art. 11.  (Contributi per attività sportive e di formazione)
Art. 12.  (Contributi per attrezzature sportive e gestione impianti)
Art. 13.  (Interventi a sostegno del Comitato Paralimpico)
Art. 14.  (Partecipazione a campionati)
Art. 15.  (Convenzioni)
Art. 16.  (Interventi finanziati dall'Unione europea)
Art. 17.  (Regolamento di attuazione)
Art. 18.  (Modifiche agli articoli 2 e 5 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26)
Art. 19.  (Abrogazioni)
Art. 20.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.21 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva.

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 50)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione della persona, del benessere psico-fisico, dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce e promuove:

a) la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie;

b) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;

c) l'organizzazione diretta ed indiretta di iniziative ed eventi sportivi in ambito regionale, interregionale, nazionale e internazionale;

d) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in tutte le forme espletate, con particolare attenzione alle attività di avviamento alla pratica sportiva svolte in orario extrascolastico ed alle manifestazioni dei campionati studenteschi;

e) la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.

 

     Art. 2. (Obiettivi)

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) programmazione di iniziative e manifestazioni di promozione sportiva e motorio-ricreativa;

b) miglioramento degli impianti sportivi attraverso il potenziamento delle attrezzature, nell'ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali, assicurandone l'accesso a tutti i cittadini;

c) valorizzazione dello sport quale strumento di tutela della salute e sviluppo delle attività motorie, con particolare riferimento alla promozione della pratica sportiva in favore delle persone diversamente abili;

d) sostegno alle iniziative e manifestazioni promosse dal CONI e da società e associazioni sportive;

e) promozione dello sport di cittadinanza inteso come qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreativa svolta in favore delle persone di tutte le età per migliorarne lo stile di vita e le condizioni fisico-psichiche;

f) collaborazione con gli enti locali, il CONI e l'Ufficio scolastico regionale al fine di favorire un efficace coordinamento dei servizi sportivi;

g) integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico, ambientale e turistico;

h) promozione della ricerca, della sperimentazione, della formazione e aggiornamento degli operatori sportivi al fine di accrescerne la professionalità sotto il profilo tecnico, gestionale e di animazione sociale;

i) incentivazioni alle associazioni sportive dilettantistiche molisane regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI, di seguito denominato "Registro CONI", che abbiano conseguito, con atleti molisani, risultati a livello olimpico, mondiale ed europeo;

l) promozione di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, nonché quale opportunità educativa per i minori a rischio;

m) organizzazione della Giornata regionale dello sport quale momento aggregativo, promozionale e celebrativo per le attività svolte da organismi sportivi, dirigenti, giudici, tecnici e atleti molisani.

n) valorizzazione del talento sportivo.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sviluppo e promozione dello sport e del tempo libero:

a) organizzazione diretta e indiretta e promozione di iniziative e manifestazioni sportive in ambito regionale, interregionale, nazionale e internazionale;

b) attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea o da leggi nazionali;

c) organizzazione e partecipazione a mostre, convegni e campagne di comunicazione in tema di sport e di promozione sportivo-turistica;

d) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati relativi alle strutture sportive e al tempo libero, attraverso l'Osservatorio regionale dello sport, di cui all'articolo 7;

e) promozione di iniziative per l'avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con il CONI, l'Università degli Studi del Molise, l'Ufficio scolastico regionale, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e religiose e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

f) incentivazioni alle associazioni sportive che svolgono attività dilettantistiche con le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva;

g) valorizzazione degli atleti molisani, a tutela del talento sportivo.

 

     Art. 4. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni singoli o associati, ai fini della presente legge e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale di settore:

a) promuovono in ambito comunale l'organizzazione di attività sportive, del tempo libero e dell'attività motoria per la terza età;

b) provvedono alla gestione di impianti e di attrezzature d'interesse e/o di proprietà comunale;

c) favoriscono il collegamento con le altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti nel proprio territorio;

d) curano e favoriscono lo sviluppo delle attività motorie d'intesa con le istituzioni scolastiche e le associazioni sportive presenti sul territorio comunale;

e) favoriscono l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, da parte di associazioni e società sportive, in orario extrascolastico.

 

TITOLO II

STRUMENTI OPERATIVI E DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 5. (Comitato tecnico regionale dello sport)

1. La Regione istituisce il Comitato tecnico regionale dello sport, con compiti di programmazione, monitoraggio e ricerca. Il Comitato organizza la Giornata regionale dello sport.

2. Il Comitato tecnico regionale dello sport è composto da:

a) Assessore regionale allo sport, o suo delegato, che lo presiede;

b) Presidente regionale del CONI;

c) Rettore dell'Università degli Studi del Molise o suo delegato;

d) rappresentante del Comitato regionale della Federazione Medico-sportiva italiana;

e) Presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

f) Presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana-Molise;

g) Direttore del Servizio regionale allo sport;

h) Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o suo delegato;

i) Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico;

l) tre esperti designati dal Consiglio regionale;

l-bis) un rappresentante regionale delle Federazioni sportive nazionali designato dal Consiglio regionale del CONI [1];

l-ter) un rappresentante degli Enti di promozione sportiva operanti nella regione designato dal Consiglio regionale del CONI [2].

Svolge le mansioni di segretario un funzionario del Servizio regionale competente. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) possono essere rappresentati da un proprio delegato.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale.

4. I componenti del CONI e delle federazioni sportive restano in carica per il periodo compreso nel quadriennio olimpico e fino all'insediamento dei nuovi.

5. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso [3].

 

     Art. 6. (Programmazione regionale)

1. L'Assessore competente, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, propone il Programma triennale dello sport alla Giunta regionale che lo adotta e lo trasmette al Consiglio regionale. Il Consiglio regionale lo approva entro novanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine il programma si intende approvato.

2. Il Programma triennale dello sport, che costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti e i soggetti interessati, contiene le strategie d'intervento e gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, adotta, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, il Piano annuale dello sport contenente tutti gli interventi da realizzare nel corso dell'anno e i criteri e le modalità per il riparto dei fondi.

4. Il Comitato di cui all'articolo 5 è sentito sulla proposta di piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26.

 

     Art. 7. (Osservatorio regionale dello sport)

1. E' istituito presso il Servizio regionale competente in materia di sport l'Osservatorio regionale dello sport.

2. L'Osservatorio regionale dello sport, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate ed altri soggetti pubblici e privati interessati, provvede alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi allo sport regionale, al fine di monitorare impianti, attrezzature, attività, società e associazioni sportive.

 

TITOLO III

SOSTEGNO AD ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

 

     Art. 8. (Beneficiari)

1. La Giunta regionale concede, attraverso il Piano annuale di cui all'articolo 6, contributi finalizzati all'attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:

a) associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al registro Coni, compresa la sezione parallela, e costituite con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituiti con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, discipline sportive associate;

c) comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di eventi sportivi;

d) comitati territoriali del CONI e del CIP.

 

     Art. 9. (Contributi per manifestazioni sportive)

1. La Giunta regionale, attraverso il Piano annuale di cui all'articolo 6, comma 3, eroga contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse interregionale, nazionale e internazionale realizzate nel Molise.
2. Possono essere concessi contributi per manifestazioni di eccezionale interesse turistico-sportivo che non rientrano nella programmazione di cui al comma 1.

 

     Art. 10. (Iniziative promozionali)

1. La Regione promuove la pratica sportiva e lo sviluppo delle attività del tempo libero direttamente o in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva, il CIP, l'Università degli Studi del Molise, l'Ufficio scolastico regionale, gli istituti scolastici, gli istituti religiosi. A tal fine la Regione [4]:

a) organizza mostre, convegni, manifestazioni, iniziative dirette a diffondere la cultura dello sport e le attività rivolte al tempo libero, ovvero ad approfondire e sviluppare i temi ad esse connesse;

b) sostiene studi, ricerche ed eventuali pubblicazioni divulgative della cultura e dei valori dello sport;

c) partecipa ad iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva;

d) valorizza il talento sportivo attraverso "bonus economici" erogati ad atleti di età non superiore ai 23 anni, 40 anni per gli atleti del CIP, che hanno ottenuto risultati di livello nazionale e/o internazionale.

2. La Regione organizza, anche con l'ausilio del CONI, del CIP e dell'Ufficio scolastico regionale, delle istituzioni scolastiche, dell'Università e di altri organismi sportivi, la Giornata regionale dello sport di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m). Le modalità organizzative sono definite annualmente dalla Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico regionale dello sport.

 

     Art. 11. (Contributi per attività sportive e di formazione)

1. Per il sostegno, la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative e l'attività di formazione di cui all'articolo 2, la Regione, attraverso il Piano annuale di cui all'articolo 6, concede contributi a favore di:

a) società e associazioni sportive dilettantistiche molisane, regolarmente iscritte al Registro CONI costituite con le modalità di cui alla legge n. 289/2002 e successive modificazioni, che svolgono attività con federazioni sportive nazionali;

b) associazioni sportive iscritte agli enti di promozione sportiva, regolarmente costituiti ed effettivamente operanti sul territorio che svolgono attività promozionale e motorio-ricreativa;

c) comitati territoriali del CONI, Scuola regionale dello sport;

d) CONI regionale per attività promozionali in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria e per attività di contrasto all'abbandono precoce della pratica sportiva.

 

     Art. 12. (Contributi per attrezzature sportive e gestione impianti)

1. La Giunta regionale, attraverso il Piano annuale di cui all'articolo 6, interviene a favore dei Comuni, singoli o associati, con la concessione di contributi a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature.

2. Il contributo per la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali può essere, altresì, concesso a favore di comitati territoriali del CONI, CIP, comitati regionali di federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive qualora abbiano ottenuto, con apposita convenzione, la gestione di un impianto.

 

     Art. 13. (Interventi a sostegno del Comitato Paralimpico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili e di sostenere l'integrazione tra i soggetti diversamente abili e normodotati, la Regione eroga, attraverso il Piano annuale di cui all'articolo 6, contributi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI, iscritte al CIP o a federazioni sportive alle quali è stata attribuita dai competenti ministeri l'attività in tale settore.

 

     Art. 14. (Partecipazione a campionati)

1. La Giunta regionale, attraverso il Piano annuale di cui all'articolo 6, eroga contributi a società e associazioni sportive che abbiano sede legale nel Molise, per la partecipazione a campionati individuali e a squadre di livello interregionale, nazionale e internazionale, così come disciplinato dalle rispettive federazioni, nonché alle federazioni sportive per la partecipazione di rappresentative a manifestazioni nazionali e internazionali.

2. Sono escluse dai contributi le società che, pur partecipando a campionati regionali svolti in Molise, non abbiano sede, domicilio e/o residenza legale in Molise.

 

TITOLO IV

INTERVENTI SPECIFICI

 

     Art. 15. (Convenzioni)

1. La Regione può stipulare con il CONI regionale e il CIP convenzioni per il coordinamento delle attività sportive, anche al fine dell'utilizzo razionale degli impianti presenti sul territorio, in accordo con i proprietari e/o i gestori degli stessi.

2. La Regione, in accordo con la Direzione scolastica regionale e con il CONI e il CIP, previa stipula di specifica convenzione, promuove:

a) un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, con particolare riferimento alle attività dei campionati studenteschi, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;

b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale.

3. La Regione può stipulare apposita convenzione con l'Università degli Studi del Molise e con il CONI (Scuola Regionale dello Sport), per programmi di studio e di ricerca nell'ambito delle attività sportive.

4. La Regione, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi previsti dagli articoli 2 e 3, può stipulare apposite convenzioni con istituti religiosi e oratori parrocchiali, enti morali, istituti penitenziari, istituzioni militari, strutture sanitarie, e con tutte le agenzie pubbliche e private che sostengono la pratica motorio-sportiva come strumento di integrazione sociale, di prevenzione e contrasto ai fenomeni di emarginazione, di dipendenza, di reinserimento sociale di minori e adulti.

 

     Art. 16. (Interventi finanziati dall'Unione europea)

1. La Regione attua progetti finanziati in ambito di programmazione europea in materia di sport anche in collaborazione con l'Università agli Studi del Molise, il CONI e il CIP.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 17. (Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il relativo regolamento di attuazione che disciplina in particolare:

a) le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze;

b) gli interventi ammissibili ed i criteri di concessione dei contributi;

c) le cause di esclusione o decadenza dai contributi;

d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

e) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale dello sport;

f) le prescrizioni generali per la gestione degli impianti sportivi e per la vigilanza sulle attività in essi svolte.

 

     Art. 18. (Modifiche agli articoli 2 e 5 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26)

1. All'articolo 2, primo comma, lettera a), numero 1, della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, sono soppresse le parole ", delle Comunità montane".

2. All'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale n. 26/1990 sono soppresse le parole ", sentita la Commissione consultiva per lo sport di cui all'art. 15,".

 

     Art. 19. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 5 aprile 2001, n. 7 (Interventi per la promozione dello sport);

b) le lettere b), c), d) e) ed f) del primo comma dell'articolo 2 e gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26 (T.U. degli interventi regionali per manifestazioni ed attività sportiva e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive).

2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è quantificato dalla legge di bilancio.

 

     Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2017, n. 10.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2017, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2017, n. 10.

[4] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2017, n. 10.