§ 4.1.91 - L.R. 19 ottobre 2007, n. 25.
Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:19/10/2007
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Competenze amministrative
Art. 3.  Orario diurno feriale
Art. 4.  Riposo settimanale
Art. 5.  Servizio pomeridiano feriale
Art. 6.  Servizio festivo
Art. 7.  Servizio notturno
Art. 8.  Bacini di utenza e modalità di turnazione
Art. 9.  Chiusura per ferie annuali
Art. 10.  Chiusura temporanea
Art. 11.  Informazione al cittadino
Art. 12.  Sanzioni amministrative e disciplinari
Art. 13.  Abrogazione


§ 4.1.91 - L.R. 19 ottobre 2007, n. 25.

Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie.

(B.U. 31 ottobre 2007, n. 24)

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Molise per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) "farmacia a battenti aperti": la farmacia aperta al pubblico;

b) "farmacia a battenti chiusi": la farmacia di turno con i battenti chiusi e con obbligo di presenza, al suo interno, del farmacista;

c) "farmacia a chiamata": la farmacia di turno con battenti chiusi, con obbligo di reperibilità del farmacista indicata con le modalità di cui all'art. 11;

d) "bacino di utenza": insieme di più Comuni, anche appartenenti a diversa circoscrizione provinciale, omogenei per caratteristiche territoriali ed esigenze di assistenza farmaceutica.

 

     Art. 2. Competenze amministrative

1. I provvedimenti amministrativi riguardanti i turni settimanali e festivi delle farmacie, di cui alla presente legge, sono adottati dall'A.S.Re.M., sentiti gli Ordini provinciali dei farmacisti ed i sindaci dei Comuni interessati. L'A.S.Re.M. adotta i provvedimenti prescindendo dal parere degli Ordini dei farmacisti e dei sindaci dei Comuni interessati che non siano pervenuti entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Gli orari relativi all'apertura ed alla chiusura delle farmacie, di cui alla presente legge, sono stabiliti dal sindaco del Comune interessato, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti.

 

     Art. 3. Orario diurno feriale

1. Le farmacie urbane e rurali restano aperte per un minimo di trentotto ore settimanali, con un intervallo, per ciascun giorno, di chiusura pomeridiana. [1]

2. Le farmacie rurali restano aperte per un massimo di quaranta ore settimanali e un minimo di trentotto ore settimanali, con un intervallo, per ciascun giorno, di chiusura pomeridiana.

 

3. Nei Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, l'orario di apertura previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere elevato non oltre le dieci ore settimanali.

 

     Art. 4. Riposo settimanale

1. Le farmacie urbane e rurali osservano chiusure infrasettimanali per un minimo di mezza giornata sino ad una giornata intera o a due mezze giornate.

1-bis. Nei comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare le farmacie a derogare anche parzialmente alla chiusura infrasettimanale. La domanda è inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed è immediatamente comunicata all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni [2].

 

     Art. 5. Servizio pomeridiano feriale [3]

1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali di cui all'articolo 3, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti a turno tra le farmacie del Comune;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del Comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

 

     Art. 6. Servizio festivo [4]

1. Le farmacie urbane e rurali non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.

2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nel Comune capoluogo di regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo giorno feriale; l'altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per i giorni feriali;

b) nei Comuni capoluogo di provincia: una farmacia a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'orario di apertura antimeridiana del successivo giorno feriale;

c) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia di turno a battenti aperti per l'orario previsto per i giorni feriali, a chiamata durante l'intervallo pomeridiano e durante l'orario di servizio notturno a turno tra le farmacie del comune;

d) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

3. Nei Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare deroghe anche parziali alla chiusura festiva. La domanda è inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed è immediatamente comunicata all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni.

 

     Art. 7. Servizio notturno [5]

1. Dalla chiusura pomeridiana all'apertura antimeridiana di qualsiasi giorno feriale o festivo il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti fino alle ore 22 e a battenti chiusi fino all'orario di apertura antimeridiana;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del Comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

2. Il farmacista di turno non obbligato alla permanenza in farmacia è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei medicinali, entro venti minuti dalla chiamata.

 

     Art. 8. Bacini di utenza e modalità di turnazione

1. I bacini di utenza sono determinati secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), e le competenze di cui all'art. 2.

2. Per le tipologie di servizio di cui agli articoli 5, comma 1, lett. c); 6, comma 2, lett. c); 7, comma 1, lett. c), i turni per il servizio durante l'intervallo pomeridiano, i giorni festivi e di notte vengono assegnati a rotazione settimanale tra le farmacie interessate. Durante la settimana di spettanza la farmacia che effettua il turno non usufruisce del giorno di riposo infrasettimanale.

 

3. Al fine di garantire la presenza costante di un esercizio aperto sul territorio del bacino di utenza, i Comuni del bacino possono, d'intesa tra loro, proporre all'A. S.Re.M. misure ulteriori in ordine alle turnazioni delle farmacie rurali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 9. Chiusura per ferie annuali

1. La chiusura delle farmacie per ferie annuali è stabilita nella durata minima di una settimana e massima di quattro settimane, da effettuarsi anche in periodi diversi, purché non inferiori a sette giorni consecutivi.

 

     Art. 10. Chiusura temporanea

1. Eventi straordinari ed eccezionali che pregiudichino la vita del titolare o dei suoi familiari o che impediscano il normale esercizio dell'attività giustificano la chiusura della farmacia per non oltre quindici giorni non imputabili a ferie. La chiusura, che non necessita di preventiva autorizzazione, deve essere comunicata all'A.S.Re.M. in tempo utile perché sia disposta la sostituzione.

 

     Art. 11. Informazione al cittadino

1. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre un cartello indicante l'orario di apertura, la chiusura per riposo settimanale, la chiusura per ferie, la eventuale chiusura di cui all'art. 10 e la farmacia di turno. Nel caso di farmacia di turno "a chiamata" è fatto obbligo di indicare, altresì, un doppio recapito telefonico del farmacista. Tali informazioni possono essere comunicate al pubblico anche attraverso strumenti elettronici o informatici di facile utilizzazione e consultazione per il cittadino.

2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa una insegna luminosa, conforme alle disposizioni del Codice della strada ed ai regolamenti comunali.

 

     Art. 12. Sanzioni amministrative e disciplinari

1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è sanzionata con il pagamento di una somma determinata tra il minimo di Euro 200,00 ed il massimo di Euro 1.200,00.

2. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la contestazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa sono di competenza dell'A.S.Re.M..

3. È fatto obbligo all'A.S.Re.M. di comunicare, entro quindici giorni, la violazione accertata al competente consiglio provinciale dell'Ordine dei farmacisti per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

 

     Art. 13. Abrogazione

1. Sono abrogate la legge regionale 13 settembre 1989, n. 15, recante: "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione" e la legge regionale 10 aprile 1990, n. 20, recante: "Legge regionale 13 settembre 1989, n. 15 - Modificazioni".

2. Sono o restano abrogate, altresì, le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2008, n. 22.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 2008, n. 22. Per il termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 della stessa L.R. 22/2008.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 luglio 2008, n. 22.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 32 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 luglio 2008, n. 22.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 luglio 2008, n. 22.