Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 31/12/2007 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Norme per le gestioni liquidatorie delle Aziende sanitarie |
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/10/2007, n. 25 |
Art. 3. Pubblicazione |
§ 4.1.92 - L.R. 31 dicembre 2007, n. 32.
Gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie Locali e modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25.
(B.U. 31 dicembre 2007, n. 30)
Art. 1. Norme per le gestioni liquidatorie delle Aziende sanitarie
1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali di cui al comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
a) nel Capoluogo di Regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22,00 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo feriale; l'altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per i giorni feriali;
b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia di turno a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22,00 e a chiamata durante l'orario notturno;
c) nei Comuni e frazioni con una oppure con due farmacie: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.".
Art. 3. Pubblicazione
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.