§ 4.1.95 - L.R. 18 luglio 2008, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, recante: 'Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:18/07/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)
Art. 6. 1. Solo per la prima applicazione, e fino al 31 ottobre 2008, il termine di cui all'articolo 2 della presente legge è ridotto a giorni cinque.
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 4.1.95 - L.R. 18 luglio 2008, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, recante: 'Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie'.

(B.U. 21 luglio 2008, n. 17)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25/2007, dopo le parole "farmacie urbane" sono inserite le parole "e rurali".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25/2007 sono soppressi.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/2007 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Nei comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare le farmacie a derogare anche parzialmente alla chiusura infrasettimanale. La domanda è inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed è immediatamente comunicata all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 25/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 Servizio pomeridiano feriale

1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali di cui all'articolo 3, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti a turno tra le farmacie del Comune;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del Comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 25/2007, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 Servizio festivo

1. Le farmacie urbane e rurali non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.

2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nel Comune capoluogo di regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo giorno feriale; l'altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per i giorni feriali;

b) nei Comuni capoluogo di provincia: una farmacia a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'orario di apertura antimeridiana del successivo giorno feriale;

c) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia di turno a battenti aperti per l'orario previsto per i giorni feriali, a chiamata durante l'intervallo pomeridiano e durante l'orario di servizio notturno a turno tra le farmacie del comune;

d) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

3. Nei Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare deroghe anche parziali alla chiusura festiva. La domanda è inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed è immediatamente comunicata all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 25/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Servizio notturno

1. Dalla chiusura pomeridiana all'apertura antimeridiana di qualsiasi giorno feriale o festivo il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti fino alle ore 22 e a battenti chiusi fino all'orario di apertura antimeridiana;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del Comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

2. Il farmacista di turno non obbligato alla permanenza in farmacia è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei medicinali, entro venti minuti dalla chiamata".

 

     Art. 6.

1. Solo per la prima applicazione, e fino al 31 ottobre 2008, il termine di cui all'articolo 2 della presente legge è ridotto a giorni cinque.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.