Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento |
Data: | 02/03/1984 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Molise, ai sensi dell'art. 4 - lettera a) - della legge 10 maggio 1976, n. 319, approva il piano regionale di risanamento delle acque, articolato nei seguenti elaborati: |
Art. 2. I Comuni provvedono ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le direttive del Piano regionale [...] |
Art. 3. Le Comunità Montane provvedono, per i rispettivi territori, secondo le norme della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e conformandosi alle direttive del [...] |
Art. 4. In caso di gestione associata dei servizi pubblici di depurazione e smaltimento dei fanghi, la Giunta Regionale emanerà norme di indirizzo e coordinamento, sentiti i Comuni interessati e la [...] |
Art. 5. Ai sensi dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato dall'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, i canoni, i diritti ed [...] |
Art. 6. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti con la presente legge, le Comunità Montane ed i Comuni singoli o associati sono autorizzati a dotarsi delle necessarie strutture organiche, secondo le [...] |
Art. 7. Con la legge di bilancio saranno annualmente determinati gli stanziamenti di spesa destinati all'attuazione del piano regionale di risanamento idrico. |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 3.3.5 - Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 4.
Approvazione del Piano regionale di risanamento idrico, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.
(B.U. n. 5 del 16 marzo 1984).
La Regione Molise, ai sensi dell'art. 4 - lettera a) - della
Volume 1° - Considerazioni generali;
Volume 2° - Comprensorio del Biferno;
Volume 3° - Comprensorio del Fortore;
Volume 4° - Comprensorio dell'Alto Volturno;
Volume 5° - Comprensorio del Trigno;
Volume 6° - Verbali di riunione del gruppo di lavoro e rapporto di missione;
Volume 7° - Verbali di riunione del gruppo di lavoro interregionale per l'esame della
- Cartografia.
I predetti elaborati sono depositati, ai fini di pubblicità, presso la Segreteria del Consiglio Regionale. Chiunque può prenderne visione.
Gli aggiornamenti tecnici agli elaborati sono apportati dalla Giunta Regionale con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L'attuazione del piano è affidata, secondo le rispettive competenze, ai Comuni e loro Consorzi, alle Comunità Montane, alla Regione, alla Cassa per il Mezzogiorno ed alle Amministrazioni Provinciali.
I Comuni provvedono ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura ai sensi della
Le Comunità Montane provvedono, per i rispettivi territori, secondo le norme della
Per i territori non compresi nelle zone omogenee definite con
In caso di gestione associata dei servizi pubblici di depurazione e smaltimento dei fanghi, la Giunta Regionale emanerà norme di indirizzo e coordinamento, sentiti i Comuni interessati e la competente Commissione Consiliare.
Ai sensi dell'art. 17 della
Per l'assolvimento dei compiti attribuiti con la presente legge, le Comunità Montane ed i Comuni singoli o associati sono autorizzati a dotarsi delle necessarie strutture organiche, secondo le direttive approvate dal Consiglio Regionale ed emanate dalla Giunta Regionale.
Con la legge di bilancio la Regione annualmente provvede all'eventuale integrazione delle entrate provenienti dalla riscossione dei canoni o diritti di cui al precedente art. 5.
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinati gli stanziamenti di spesa destinati all'attuazione del piano regionale di risanamento idrico.
Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 4 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.