§ 2.3.5 - Legge Regionale 1 febbraio 1983, n. 6.
Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:01/02/1983
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Non si fa luogo al risarcimento dei danni nei seguenti casi:
Art. 5. 
Art. 6.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà quantificato con la legge approvativa del bilancio regionale 1983.
Art. 7.      Le leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 9 e 20 gennaio 1977, n. 3 sono abrogate e sostituite dalla presente legge.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.3.5 - Legge Regionale 1 febbraio 1983, n. 6.

Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1983).

 

Art. 1. [1]

     1. La Regione provvede al risarcimento dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole della Regione dal cinghiale, dai cani randagi inselvatichiti e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale:

     - Orso Bruno Marsicano (ursus arctos marsicanus);

     - Lupo Appenninico (canis lupus italicus);

     - Aquila Reale (aquila chrjsaetos).

     2. E' ammesso in considerazione del ridotto numero dei capi degli allevamenti stanziali, il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, a qualsiasi altitudine in deroga ai termini previsti dall'articolo 66 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale delle province di Campobasso e Isernia.

     3. Il pascolo vagante può essere esercitato esclusivamente su superfici pascolive di proprietà privata e/o di uso civico, limitrofe ai ricoveri del bestiame.

 

     Art. 2. [2]

     L'accertamento e la valutazione dei danni al patrimonio zootecnico, ai soprassuoli boschivi ed alle colture in atto, sono demandati, rispettivamente, al Servizio Veterinario delle Unità Sanitarie Locali, al Corpo Forestale dello Stato ed agli Uffici agricoli di Zona.

 

     Art. 3. [3]

     1. I danni causati al patrimonio zootecnico, alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono risarciti e liquidati nella misura del 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizione mercantile secondo le procedure fissate dal successivo articolo 5.

 

     Art. 4.

     Non si fa luogo al risarcimento dei danni nei seguenti casi:

     - per i capi dispersi o affetti da malattie infettive e infestive;

     - qualora l'animale che li ha determinati venga ucciso dal proprietario del bene danneggiato;

     - nel caso in cui vengano violate le norme che regolano il pascolo contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle due province. [4]

 

     Art. 5. [5]

     1. La domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni, di cui al precedente articolo 2, con firma dell'interessato autenticata, ai sensi e per gli effetti di legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere indirizzata alla Giunta Regionale del Molise e consegnata, entro e non oltre due giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, al Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale o al Comando Stazione Forestale o all'Ufficio Agricolo di Zona, secondo la materia e la competenza territoriale.

     2. I Veterinari, gli Agenti del Corpo Forestale ed i Tecnici dell'Agricoltura effettueranno immediatamente il sopralluogo e la stima dei danni, secondo il prezzario stabilito dalla Giunta Regionale e provvederanno a rimettere, entro i trenta giorni successivi, all'Assessorato Regionale competente i verbali di accertamento e stima, tramite gli Uffici di rispettiva appartenenza.

     3. Limitatamente ai danni provocati dal cinghiale ai prodotti agricoli, qualora, in presenza di numerose contestuali istanze di risarcimento, non sia possibile l'effettuazione di tutti i sopralluoghi di rito, l'accertamento, in via eccezionale, potrà avvenire a campione a sorteggio sulla base non inferiore al 30% delle istanze pervenute.

     4. L'Assessorato al ramo provvederà a trasmettere gli atti alla Giunta Regionale per la successiva liquidazione.

 

     Art. 6.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà quantificato con la legge approvativa del bilancio regionale 1983.

 

     Art. 7.

     Le leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 9 e 20 gennaio 1977, n. 3 sono abrogate e sostituite dalla presente legge.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo dapprima integrato dall'art. 1 della L.R. 8 maggio 1995, n. 23 ed ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 1999, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 maggio 1995, n. 23.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 1999, n. 25.

[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 maggio 1995, n. 23.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 maggio 1995, n. 23.