§ 3.3.15 - L.R. 13 gennaio 2003, n. 1.
Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:13/01/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Disciplina del tributo).
Art. 2.  (Presupposto).
Art. 3.  (Soggetto passivo).
Art. 4.  (Soggetto attivo).
Art. 5.  (Base imponibile).
Art. 6.  (Determinazione dell'imposta).
Art. 7.  (Versamenti e dichiarazioni).
Art. 8.  (Rimborsi).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Contestazione).
Art. 11.  (Discariche abusive).
Art. 12.  Accertamento.
Art. 12 bis.  Presunzioni.
Art. 13.  (Contenzioso).
Art. 14.  (Riduzioni del tributo)
Art. 15.  (Rinvio).
Art. 16.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 3.3.15 - L.R. 13 gennaio 2003, n. 1.

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(B.U. 16 gennaio 2003, n. 1).

 

Art. 1. (Disciplina del tributo).

     1. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia viene disciplinata, con la presente legge, l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato "tributo speciale", in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni [1].

 

     Art. 2. (Presupposto).

     1. Il tributo speciale è applicato ai rifiuti solidi disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i fanghi palabili [2]:

     a) conferiti in discarica autorizzataai fini dello stoccaggio definitivo [3];

     b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

     b bis) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati [4].

 

     Art. 3. (Soggetto passivo).

     1. Soggetto passivo del tributo speciale è il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento, anche qualora sia lo stesso produttore dei rifiuti, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

     1 bis. Il tributo è, altresì, dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti [5].

 

     Art. 4. (Soggetto attivo).

     1. Il tributo speciale è dovuto alla Regione Molise, mentre una quota del dieci per cento di esso spetta alle Province di Campobasso ed Isernia ed è ripartita annualmente tra le stesse, con provvedimento amministrativo adottato dal dirigente responsabile del Servizio politiche finanziarie e tributarie, in base all'ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia [6].

     2. La quota di cui al comma 1 viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate al soggetto passivo del tributo speciale, ai sensi del successivo articolo 8.

     3. Il venti per cento del gettito, al netto della quota spettante alle Province, affluisce in un apposito fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché:

     a) alla realizzazione di opere di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse;

     b) al recupero delle aree degradate;

     c) al finanziamento dell'Agenzia regionale per l'ambiente;

     d) all'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

     4. L'impiego delle risorse finanziarie derivanti dal gettito del tributo speciale spettante alla Regione vie-ne disposto annualmente con provvedimento amministrativo, ad eccezione delle risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate, con analogo provvedimento amministrativo, ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo speciale [7].

 

     Art. 5. (Base imponibile).

     1. La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni presenti nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ovvero, in assenza di essi, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 bis [8].

 

     Art. 6. (Determinazione dell'imposta). [9]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare del tributo è così determinato:

a) per i rifiuti inerti si applica l'imposta pari a 0,01 euro per kg;

b) per i rifiuti non pericolosi si applica l'imposta pari a 0,00517 euro per kg;

c) per i rifiuti pericolosi si applica l'imposta pari a 0,02582 euro per kg [10].

     2. [L'ammontare del tributo speciale è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, come segue:

     a) per le categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:

     1) Euro 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996;

     2) Euro 0,0084 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 settembre 1994;

     3) Euro 0,0062 per chilogrammo conferito in discarica per tutti gli altri rifiuti;

     b) per gli altri rifiuti speciali:

     1) Euro 0,0103 per ogni chilogrammo di rifiuti conferito in discarica;

     c) per i restanti tipi di rifiuti:

     1) Euro 0,021 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica] [11].

     3. L'ammontare del tributo speciale è fissato con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In caso contrario si intende prorogata, per l'anno successivo, la misura vigente.

     4. Il tributo speciale si determina moltiplicando l'ammontare del tributo stesso per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché con il coefficiente di correzione, se stabilito, di cui al comma 29, ultima parte, dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     5. Il fondo regionale, di cui all'articolo 4, comma 3, sarà incrementato, per l'anno 2005, per importo pari a quello dell'intero maggior gettito previsto per lo stesso anno rispetto all'anno 2004, nonché per importo pari alle economie di spesa realizzate sino a tutto l'anno 2004. L'utilizzo del predetto fondo, per le finalità previste dallo stesso articolo 4, comma 3, avrà luogo secondo i criteri, le priorità e le tipologie di intervento che saranno stabiliti con un apposito piano che la Giunta regionale sottoporrà all'approvazione dei Consiglio regionale entro il 30 giugno 2005.

 

          Art. 7. (Versamenti e dichiarazioni).

     1. Il tributo speciale deve essere versato alla Regione Molise dal gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

     2. Entro il termine previsto per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento è tenuto a presentare al Servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione una dichiarazione contenente i seguenti dati:

     a) denominazione e sede del gestore, codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete del legale rappresentante;

     b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     c) descrizione dell'attività svolta;

     d) quantità complessiva dei rifiuti conferiti nonché quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto;

     e) indicazione degli estremi dei versamenti tributari effettuati.

     In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. [12]

     3. L'importo del tributo speciale deve essere versato entro i termini di cui al comma 1 e secondo le modalità previste con apposito provvedimento della Giunta regionale [13].

 

     Art. 8. (Rimborsi).

     1. In caso di indebito o erroneo pagamento del tributo speciale, i soggetti passivi, con apposita istanza da presentare al Servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, possono chiedere il rimborso delle somme versate, entro il termine di de-cadenza di cinque anni, decorrente dalla data in cui è stato effettuato il pagamento [14].

     2. Copia del provvedimento dirigenziale di rimborso è trasmessa alla Provincia nel cui territorio sono ubicati le discariche e gli impianti di incenerimento a giustificazione delle trattenute di cui al precedente articolo 4, comma secondo [15].

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. Per l'omessa registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del quattrocento per cento del tributo speciale relativo all'operazione.

     Per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo speciale relativo all'operazione.

     Restano, comunque, ferme le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme. [16]

     2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di Euro 516,46.

     In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa di Euro 103,29. [17]

     3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla Regione [18].

     4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione [19].

     5. Per la riscossione coattiva delle somme a qualsiasi titolo dovute alla Regione Molise per il tributo speciale, ivi comprese le somme relative alle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.

     6. Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalità si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di cui al precedente articolo 7.

     6 bis. In ogni caso i soggetti passivi del tributo possono avvalersi del ravvedimento di cui all'artico-lo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [20].

 

     Art. 10. (Contestazione).

     1. La contestazione delle violazioni di cui al precedente articolo 9 è effettuata tramite avviso di accertamento, emesso dal dirigente del Servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento [21].

     2. L'avviso di accertamento è notificato all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e deve specificare [22]:

     a) l'importo del tributo speciale evaso, l'ammontare degli interessi moratori e delle spese del procedimento;

     b) l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta ai sensi del precedente articolo 9, nonché l'ammontare della sanzione di cui al comma 32 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     c) la facoltà, ove non si intenda procedere al pagamento, di produrre deduzioni difensive;

     d) l'ufficio presso il quale le deduzioni difensive devono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla notifica e le relative modalità;

     e) la facoltà di ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 3, comma 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     f) il nominativo del responsabile del procedimento.

     3. Qualora il trasgressore abbia presentato scritti difensivi e documenti dai quali risulti che la contestazione delle violazioni non è fondata, il dirigente regionale di cui al comma 1 adotta provvedimento di archiviazione da notificarsi, nelle forme di legge, all'interessato.

     4. In alternativa potranno essere attivate, previa disciplina da parte della Giunta regionale delle procedure e delle modalità amministrative di attuazione, le attività di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

 

     Art. 11. (Discariche abusive).

     1. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di gestione di una discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo stesso, oltre alle sanzioni amministrative previste nel precedente articolo 9.

     2. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in pristino dell'area ove si esercita l'attività di cui al precedente comma.

     3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo speciale e delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima della constatazione delle violazioni di legge.

     3 bis. Nel caso delle violazioni individuate nel presente articolo non si applicano le misure agevolative indicate nell'art. 9, comma 4 [23].

 

     Art. 12. Accertamento. [24]

     1. Il controllo del rispetto della presente normativa è demandato ai funzionari provinciali addetti alle funzioni amministrative di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari di cui al comma 1 possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di gestione della discarica e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente a tale attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione.

     3. I medesimi funzionari, qualora nel corso dell'ispezione o della verifica riscontrino inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quello oggetto della presente legge, sono tenuti a comunicarle alla Guardia di Finanza secondo le modalità previste dall'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Ai sensi del comma 33, ultimo periodo, dell'artico-lo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Guardia di Finanza coopera con i funzionari provincia-li per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province di Campobasso e Isernia, nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni e integrazioni.

     5. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito pro-cesso verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate e le relative sanzioni.

     Il processo verbale è notificato agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'originale del provvedimento deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al Servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.

     6. L'applicazione di quanto disposto all'articolo 11 è demandata, oltre che alle Province, all'ARPAM ed al Corpo forestale dello Stato, che, ove individuino discariche abusive o illeciti equivalenti, provvedono a comunicare alla Provincia competente gli elementi necessari per l'accertamento del tributo dovuto e la comminatoria delle relative sanzioni. Nei casi in cui non risulti possibile determinare con esattezza il momento del conferimento in discarica, il quantitativo dei rifiuti conferiti e la qualità degli stessi, si applicano le presunzioni previste all'articolo 12-bis. Per le finalità di cui al presente comma la Giunta regionale promuove forme di collaborazione tra le Province e le Questure ed i Comandi territoriali dei Carabinieri.

 

     Art. 12 bis. Presunzioni. [25]

     1. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il momento del conferimento in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 2 gli stessi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data dell'accertamento di cui all'articolo 12.

     2. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il quantitativo, per categoria, dei rifiuti di cui all'articolo 2, lo stesso quantitativo si presume accertato sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 e applicando l'aliquota massima del tributo vigente.

     3. Avverso la presunzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione.

 

     Art. 13. (Contenzioso).

     1. Le controversie in materia di applicazione del tributo speciale appartengono alla competenza della giurisdizione tributaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 14. (Riduzioni del tributo) [26].

     1. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, si applicano le disposizioni della presente legge.

     2. Nei casi di cui al comma 1 il tributo speciale è dovuto nella misura del venti per cento dell’ammontare determinato secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 6.

 

     Art. 15. (Rinvio).

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge regionale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge comunque applicabili alla materia oggetto della presente legge.

 

     Art. 16. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[2] Alinea così modificato dall’art. 2 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[3] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[5] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[6] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[7] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[8] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 agosto 2004, n. 18. Per la determinazione dell’ammontare del tributo di cui al presente articolo, a partire dal 1 gennaio 2006, vedi l’art. 14 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[10] Comma così sostituito dall'art. 71 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[11] Comma abrogato dall'art. 71 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre 2005, n. 397, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

[12] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[13] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2006, n. 412, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[15] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[16] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2006, n. 412, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[17] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[18] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[19] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[20] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[21] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[22] Alinea così modificato dall’art. 9 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[23] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[25] Articolo inserito dall’art. 12 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

[26] Rubrica così sostituita dall’art. 13 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.