§ 3.3.22 – L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente 'Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:10/10/2005
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 le parole "comma 24" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 24 a 40".
Art. 2.      1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 le parole "nonché ai fanghi palabili" sono sostituite dalle parole "e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i fanghi [...]
Art. 3.      1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/ 2003 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2003, dopo le parole "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero, in assenza di essi, sulla [...]
Art. 6.      1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7.      1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/ 2003 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 9.      1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/ 2003 le parole "dirigente della competente struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente del Servizio politiche [...]
Art. 10.      1. All'articolo 11 della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      1. L'articolo 12 della legge regionale n. 1/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 13.      1. Le parole "Impianti di incenerimento" nella rubrica dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituite dalle seguenti "Riduzioni del tributo".
Art. 14. 


§ 3.3.22 – L.R. 10 ottobre 2005, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente 'Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549' nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

(B.U. 15 ottobre 2005, n. 29).

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 le parole "comma 24" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 24 a 40".

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 le parole "nonché ai fanghi palabili" sono sostituite dalle parole "e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i fanghi palabili".

     2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2003 dopo la parola "discarica" è aggiunta la parola "autorizzata".

     3. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 è aggiunta la seguente lettera:

     "b) bis smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.".

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente comma:

     "1-bis. Il tributo è, altresì, dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.".

 

     Art. 4.

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/ 2003 è sostituito dal seguente:

     "1. Il tributo speciale è dovuto alla Regione Molise, mentre una quota del dieci per cento di esso spetta alle Province di Campobasso ed Isernia ed è ripartita annualmente tra le stesse, con provvedimento amministrativo adottato dal dirigente responsabile del Servizio politiche finanziarie e tributarie, in base all'ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.".

     2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2003 è sostituito dal seguente:

     "4. L'impiego delle risorse finanziarie derivanti dal gettito del tributo speciale spettante alla Regione vie-ne disposto annualmente con provvedimento amministrativo, ad eccezione delle risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate, con analogo provvedimento amministrativo, ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo speciale.".

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2003, dopo le parole "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero, in assenza di essi, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 bis.".

 

     Art. 6.

     1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Entro il termine previsto per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento è tenuto a presentare al Servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione una dichiarazione contenente i seguenti dati:

     a) denominazione e sede del gestore, codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete del legale rappresentante;

     b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     c) descrizione dell'attività svolta;

     d) quantità complessiva dei rifiuti conferiti nonché quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto;

     e) indicazione degli estremi dei versamenti tributari effettuati.

     In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

     3. L'importo del tributo speciale deve essere versato entro i termini di cui al comma 1 e secondo le modalità previste con apposito provvedimento della Giunta regionale.".

 

     Art. 7.

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/ 2003 è sostituito dal seguente:

     "1. In caso di indebito o erroneo pagamento del tributo speciale, i soggetti passivi, con apposita istanza da presentare al Servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, possono chiedere il rimborso delle somme versate, entro il termine di de-cadenza di cinque anni, decorrente dalla data in cui è stato effettuato il pagamento.".

     2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/ 2003 le parole 'provvedimento regionale" sono sostituite dalle seguenti: 'provvedimento dirigenziale".

 

     Art. 8.

     1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Per l'omessa registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del quattrocento per cento del tributo speciale relativo all'operazione.

     Per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo speciale relativo all'operazione.

     Restano, comunque, ferme le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

     2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di Euro 516,46.

     In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa di Euro 103,29.

     3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla Regione.

     4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.".

     2. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente comma:

     "6 bis. In ogni caso i soggetti passivi del tributo possono avvalersi del ravvedimento di cui all'artico-lo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.".

 

     Art. 9.

     1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/ 2003 le parole "dirigente della competente struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente del Servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione".

     2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2003, dopo le parole "all'interessato", le parole "nelle forme di legge" sono sostituite dalle parole "a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento".

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 11 della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente comma:

     "3 bis. Nel caso delle violazioni individuate nel presente articolo non si applicano le misure agevolative indicate nell'art. 9, comma 4".

 

     Art. 11.

     1. L'articolo 12 della legge regionale n. 1/2003 è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. Accertamento.

     1. Il controllo del rispetto della presente normativa è demandato ai funzionari provinciali addetti alle funzioni amministrative di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari di cui al comma 1 possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di gestione della discarica e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente a tale attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione.

     3. I medesimi funzionari, qualora nel corso dell'ispezione o della verifica riscontrino inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quello oggetto della presente legge, sono tenuti a comunicarle alla Guardia di Finanza secondo le modalità previste dall'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Ai sensi del comma 33, ultimo periodo, dell'artico-lo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Guardia di Finanza coopera con i funzionari provincia-li per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province di Campobasso e Isernia, nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni e integrazioni.

     5. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito pro-cesso verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate e le relative sanzioni.

     Il processo verbale è notificato agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'originale del provvedimento deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al Servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.

     6. L'applicazione di quanto disposto all'articolo 11 è demandata, oltre che alle Province, all'ARPAM ed al Corpo forestale dello Stato, che, ove individuino discariche abusive o illeciti equivalenti, provvedono a comunicare alla Provincia competente gli elementi necessari per l'accertamento del tributo dovuto e la comminatoria delle relative sanzioni. Nei casi in cui non risulti possibile determinare con esattezza il momento del conferimento in discarica, il quantitativo dei rifiuti conferiti e la qualità degli stessi, si applicano le presunzioni previste all'articolo 12-bis. Per le finalità di cui al presente comma la Giunta regionale promuove forme di collaborazione tra le Province e le Questure ed i Comandi territoriali dei Carabinieri.".

 

     Art. 12.

     1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 1/2003 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 12 bis. Presunzioni.

     1. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il momento del conferimento in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 2 gli stessi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data dell'accertamento di cui all'articolo 12.

     2. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il quantitativo, per categoria, dei rifiuti di cui all'articolo 2, lo stesso quantitativo si presume accertato sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 e applicando l'aliquota massima del tributo vigente.

     3. Avverso la presunzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione.".

 

     Art. 13.

     1. Le parole "Impianti di incenerimento" nella rubrica dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituite dalle seguenti "Riduzioni del tributo".

 

     Art. 14. [1]

     1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in di-scarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2003, è determinato, con decorrenza dal l° gennaio 2006, nelle misure minime previste dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2006, n. 412, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.