§ 3.1.1005 - D.C.R. 30 luglio 1977, n. 306 .
Adempimenti legge 28 gennaio 1997, n. 10 - artt. l, 3, 5, 9 e 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:30/07/1977
Numero:306

§ 3.1.1005 - D.C.R. 30 luglio 1977, n. 306 .

Adempimenti legge 28 gennaio 1997, n. 10 - artt. l, 3, 5, 9 e 10.

(B.U. 16 novembre 1977, n.21.)

 

omissis

Il Consiglio regionale

Vista la Delib.G.R. 18 luglio 1977, n. 2446 avente per oggetto: «Adempimenti legge 28 gennaio 1977, n. 10»;

Esaminate le tabelle parametriche allegate alla deliberazione stessa;

Visti gli art. 1, 3, 5, 9 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che disciplinano la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del concessionario di ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale;

Considerato che, per l'art. 5 della legge citata, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita dalla Regione per classi di Comuni in base a tabelle parametriche;

Considerato che il 1° comma ed il 2° comma dell'art. 10 della legge n. 10 del 1977 sanciscono che la Regione definisce i parametri per stabilire l'incidenza delle opere di urbanizzazione e di quelle necessarie ai trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, per la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività, industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi nonché per la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali;

Ritenuto necessario prevedere in un unico atto tutti gli adempimenti regionali prescritti dai citati articoli 5 e 10 della legge n. 10 del 1977;

Udita la relazione del Consigliere Cianci (P.L.I.)

Uditi gli interventi del Consigliere Veneziale (P.S.I.), del Consigliere Vitiello (P.C.I.), del Consigliere Gentile (M.S.I.) e dell'Assessore all'Urbanistica Rizzi;

Visto lo Statuto Regionale;

A maggioranza di voti espressi per alzata di mano (hanno espresso voto contrario i Consiglieri dei Gruppi del P.S.I. e del M.S.I.; ha espresso voto di astensione il Consigliere del Gruppo del P.L.I.; hanno espresso voto favorevole tutti gli altri Consiglieri presenti):

Approva

 

 

ed allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale, la relazione illustrativa e le tabelle parametriche previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Specifica che, per la determinazione delle classi di comuni e delle tabelle parametriche relative all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, i criteri adottati sono i seguenti:

1) Il costo delle opere di urbanizzazione primaria, per ogni metro quadrato di superficie lorda edificata, è determinato nella tabella "A", ed è riferito ad un insediamento tipo con un indice di fabbricabilità fondiaria uguale a 3 mc./mq.

2) Il costo delle opere di urbanizzazione secondaria, per ogni metro quadrato di superficie lorda edificata, è determinato nella tabella "B", riferito ad un insediamento urbano superiore a 20.000 abitanti e per la quale si assume lo standard di circa 30 metri di superficie lorda edificata per ogni abitante insediato.

3) Il costo delle opere di urbanizzazione secondaria è determinato in relazione alla dimensione demografica dei comuni, in base all'allegata tabella "C".

4) I coefficienti parametrici degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati per classi di comuni in relazione alle caratteristiche geografiche e all'andamento demografico nell'allegata tabella "D" ed all'ampiezza demografica nell'allegata tabella "E".

5) Con riferimento ai lavori di cui ai paragrafi precedenti, sono riportati nell'allegata tabella "F" i costi base delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativi a ciascun comune.

6) L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per i casi previsti dall'art. 5 e dal 2° comma dell'art. 10 della legge n. 10 del 1977 è determinata in relazione alle destinazioni di zone previste negli strumenti urbanistici e ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati dall'art. 41 - quinquies, penultimo ed ultimo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in base all'allegata tabella "G".

7) L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di ristrutturazione, che non comportino aumento di volume, viene calcolata applicando ai valori ottenuti in base ai coefficienti di cui alla tabella "G", i parametri corrispettivi, riferiti all'importo dei lavori per ogni alloggio, di cui all'allegata tabella "H".

8) Il Consiglio comunale con deliberazione motivata, in relazione sia alla situazione del Comune, sia alle diverse realtà coesistenti nel territorio comunale, potrà stabilire oneri diversi da quelli determinati dal presente provvedimento purché compresi entro il limite del 25% in più o in meno del contributo risultante dall'applicazione delle tabelle "G" ed eventualmente "H". In tal caso la Regione in sede di eventuali finanziamenti, terrà conto delle motivazioni poste a base della delibera comunale. E' comunque facoltà del Comune decidere se la realizzazione delle opere di urbanizzazione debba essere eseguita direttamente dal concessionario o dal Comune stesso, previo versamento degli oneri relativi.

9) Il costo delle opere di urbanizzazione primaria per ogni metro quadro di superficie edificabile destinata ad insediamenti produttivi è determinato in base alla tabella "I". L'onere relativo alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, è a totale carico del concessionario e sarà determinato dal Comune in sede di rilascio della concessione.

10) Il costo delle opere di urbanizzazione secondaria per ogni metro quadrato di superficie edificabile destinata ad insediamenti produttivi è determinata in base all'allegata tabella "K".

11) L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli insediamenti produttivi di cui al 1° comma dell'articolo 10 della legge n. 10 del 1977 è determinata in base all'allegata tabella "L".

12) Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, potrà stabilire oneri diversi da quelli determinati dal presente provvedimento purché compresi entro il limite del 30% in più o in meno del contributo risultante dall'applicazione della tabella "L".

Il Consiglio comunale potrà stabilire oneri diversi da quelli determinati in base all'applicazione del comma precedente soltanto in caso di determinazione degli stessi mediante piani finanziari relativi a strumenti urbanistici attuativi delle zone destinate ad insediamenti produttivi di cui al 1° comma dell'art. 10 della legge n. 10 del 1977.

Inoltre potrà, nel caso di insediamenti industriali, artigianali o commerciali da realizzarsi nelle aree di cui all'art. 27 della legge n. 865 o in quelle all'uopo destinate negli strumenti urbanistici, che abbiano per la realizzazione delle infrastrutture beneficiato di contributi a carico della Regione o di altri enti, esonerare i concessionari dal pagamento degli oneri o ridurli proporzionalmente ai finanziamenti .

Sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione gli insediamenti negli agglomerati industriali di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 634.

 

 

Allegato A

Relazione

1. Gli aspetti generali della legge 28 gennaio 1977, n. 10 «Norme per la edificabilità dei suoli».

1.1. La legge 28 gennaio 1977, n. 10 e gli adempimenti regionali relativi hanno posto non pochi problemi di natura interpretativa ed applicativa.

Per affrontare questi problemi e darne un'applicazione il più possibile unitaria, le Regioni hanno svolto un lavoro comune, da cui è scaturito il documento «Orientamento delle Regioni per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10» allegato al presente provvedimento, che fissa criteri generali uniformi.

1.2. In particolare dall'analisi dei principi fondamentali enunciati nel documento citato, relativamente al problema della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, discendono i seguenti concetti:

1.2.1. ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia interessa l'intero territorio comunale e non la parte relativa alla singola concessione poiché produce effetti indotti più o meno consistenti che interessano tutto il sistema di urbanizzazione e quindi l'intero territorio comunale, quando non lo travalichino;

1.2.2. gli effetti indotti riguardano non solo le opere di urbanizzazione secondaria esistenti nella stessa area di interventi, ma anche gli allacciamenti tra quest'ultima ed il resto dell'insediamento; più in generale riguardano tutte quelle opere, impianti e ínfrastrutture il cui funzionamento viene in qualche modo direttamente e/o indirettamente influenzato dall'intervento;

1.2.3. viene meno ogni distinzione fra intervento singolo e diretto in applicazione di piani urbanistici generali e intervento condizionato alla preventiva formazione di piani particolareggiati o di lottizzazioni: in entrambi i casi il contributo dovrà essere commisurato all'incidenza di tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, dirette e indirette e di quelle indotte;

1.2.4. sono soggetti a contributo anche gli interventi di ristrutturazione nell'ambito di insediamenti preesistenti, quando riguardino abbattimento e ricostruzione di edifici con o senza cambiamento di destinazione d'uso, o restauri e risanamenti conservativi di edifici con concessione non convenzionata ai sensi dell'art. 9 b), o anche semplice trasformazione di destinazione d'uso ai sensi degli articoli 1 e 10, soprattutto là dove essi comportano un carico insediativo maggiore.

In tali casi i contributi per gli oneri di urbanizzazione saranno da commisurare all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente mancanti, o presenti in misura insufficiente, nell'insediamento in cui viene effettuato l'intervento, e all'incidenza degli effetti indotti sulle opere di urbanizzazione secondaria e quelle di interesse generale;

1.2.5. sono inoltre soggette all'applicazione della legge n. 10 del 1977 tutte le trasformazioni del territorio connesse all'utilizzazione a fini economici extra agricoli del suolo e del sottosuolo (tra cui ad esempio le cave).

In sintesi può essere enunciato il principio generale della partecipazione pro - quota di ogni concessionario agli oneri sostenuti dalla collettività per realizzare le attrezzature concernenti l'intero territorio e non solo quelle pertinenti il più ristretto ambito di intervento relativo a ciascuna concessione.

1.3. Questi criteri interpretativi corrispondono alla «ratio» della legge 10, ed alle esigenze:

1.3.1. di equo trattamento dei cittadini, rispetto all'attribuzione di contributi per gli oneri di urbanizzazione nell'ambito di aree omogenee;

1.3.2. di una vera più corretta ed economica gestione del territorio da parte dell'ente locale, che, nell'ambito dei programmi pluriennali di attuazione, è in grado di valutare il costo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria, e di quelle generali da realizzare nell'arco di validità del programma stesso.

2. Elencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2.1. Per pervenire alla valutazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stato necessario innanzitutto procedere ad un'elencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In mancanza di provvedimenti regionali, dei quali peraltro si segnala 1l'opportunità, volti ad una più puntuale definizione delle opere di urbanizzazione, si è fatto riferimento alle opere di urbanizzazione primaria elencate dalla legge 847:

Opere di urbanizzazione primaria:

1) strade;

2) spazi di sosta e parcheggi;

3) fognatura;

4) rete idrica;

5) rete di distribuzione elettrica, telefono;

6) rete di distribuzione gas;

7) illuminazione pubblica;

8) nucleo elementare di verde attrezzato.

È stata inoltre aggiunta la voce relativa agli oneri necessari per l'allacciamento ai pubblici servizi valutandola come quota percentuale rispetto al totale degli oneri da 1) a 8) da corrispondere come contributo per compensare le spese per il potenziamento delle infrastrutture generali, (strade, reti idriche, elettriche e fognarie, depuratori ecc.).

Per le opere di urbanizzazione secondaria si è fatto riferimento a quelle elencate dalla legge n. 865 del 1971:

Opere di urbanizzazione secondaria:

- Asili Nido;

- Scuole Materne;

- Scuole Elementari;

- Scuole Medie;

- Delegazioni Comunali e Centri Civici;

- Centri di vita associata e Centri di Culto;

- Centri Sanitari;

- Socio - Assistenziali;

- Mercati di Quartiere;

- Verde Attrezzato e Impianti sportivi di quartiere.

2.2. Si è anche deciso di assumere come unità di riferimento per gli insediamenti il metro quadro di superficie lorda edificata assumendo altresì lo standard dell'equivalenza di 30,30 mq. edificati per abitante insediato.

La «superficie lorda edificata» è la somma delle superfici lorde di tutti i piani della costruzione (escluse le scale, i vani ascensori, i balconi sia in aggetto che incassati) fuori e dentro terra con esclusione delle superfici adibite ad autorimesse al servizio della costruzione, nella misura massima di un mq. ogni dieci mc. di costruzione, nonché cantine e porticati nella misura massima, di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione. Sono altresì esclusi i servizi tecnici di fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento, ecc.) .

Resta facoltà dell'Amministrazione comunale uniformare con apposito atto deliberativo, al rapporto parametrico delle autorimesse innanzi esposto, quello delle cantine e dei porticati .

3. Analisi dei costi unitari delle opere di urbanizzazione.

Definite le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si è proceduto ad individuare i costi delle opere per unità fisica dell'opera stessa.

3.1. Per quanto attiene le urbanizzazioni primarie si è ritenuto individuare le seguenti unità fisiche di riferimento:

- il mq. per strade e parcheggi e nucleo elementare di verde attrezzato;

- il ml. per la rete idrica, fognante, elettrica, gas, e telefonica.

Si è proceduto, esaminando esempio di lottizzazioni, piani particolareggiati e piani per l'edilizia economica e popolare recentemente realizzati, alla valutazione dell'incidenza quantitativa, per ogni metro quadrato di superficie lorda edificata, delle varie opere di urbanizzazione primaria ed alla stima analitica dei costi relativi.

Nella tabella «A» sono stati riportati i costi unitari, l'incidenza quantitativa per ogni metro quadrato di superficie lorda edificata e la relativa incidenza economica per le varie opere di urbanizzazione primaria; il tutto riferito ad un insediamento residenziale tipo con indice di fabbricabilità fondiario pari a circa 3 mc./mq., che è risultato essere il tipo di insediamento meno oneroso:

I costi relativi ad insediamenti ad indice più basso si otterranno applicando al costo previsto dalla tabella «A» i parametri correttivi previsti dalle tabelle successive.

Il costo necessario per il potenziamento e gli allacciamenti ai servizi generali è stato determinato in ragione del l5% del costo totale unitario delle opere di urbanizzazione primaria.

Poiché la legge prevede il principio dell'equivalenza tra la diretta esecuzione da parte del concessionario delle opere di urbanizzazione e la loro monetizzazione, la prassi della realizzazione diretta da parte dei concessionari delle opere di urbanizzazione primaria, oggi abbastanza generalizzata, andrebbe confermata; comunque andrebbe ribadita la facoltà da parte degli Enti locali di stabilire la realizzazione in proprio o la delega della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di realizzazione da parte dei privati delle opere di urbanizzazione primaria, essi dovranno comunque corrispondere al Comune la quota relativa agli allacci ai pubblici servizi pari al 15% dell'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai diversi interventi .

3.2. Le unità fisiche di riferimento relative alle opere di urbanizzazione secondarie sono state determinate in relazione all'unità minima funzionale delle opere stesse, intendendo per unità funzionale la dimensione minima che ogni opera di urbanizzazione deve avere in base alle leggi e regolamenti statali vigenti per le singole opere (edilizia scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, ecc.).

La valutazione del costo per unità fisica e funzionale dell'opera, riportata nella tabella «B», è stata fatta considerando esempi recentemente realizzati.

La dotazione di servizi e urbanizzazioni previste in tabella «B», è relativa ad un insediamento con più di 20 mila abitanti e quindi dotato di tutte le urbanizzazioni; per i casi di Comuni con un minor numero di abitanti insediati è stata prevista nella tabella «C» una prima differenziazione che tiene conto della consistenza demografica e della relativa dotazione di opere di urbanizzazione.

I costi riportati nelle tabelle «B» e «C» sono sempre riferiti al metro quadrato di superficie lorda edificata:

4. Articolazione degli oneri di urbanizzazione per classi di Comuni in ordine all'andamento demografico e alle caratteristiche goegrfiche.

Una volta determinato il costo per ogni metro quadrato di superficie lorda edificata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono state individuate le classi di Comuni in relazione alle caratteristiche geografiche e demografiche, così come prescritto all'art. 5 punti a) e b), ed alla relativa parametrazione dei costi.

4.1. La tabella «D»

- Nella tabella «D» sono stati riportati una serie di coefficienti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in funzione dei due indicatori:

- la dinamica della popolazione del Comune tra gli anni. 1971 e 1976 (dati I.S.T.A.T.);

- l'altezza media ponderale sul livello del mare del territorio comunale (dati I.S.T.A.T.).

- Il primo indicatore che è caratteristico dell'andamento demografico e dei fenomeni migratori della popolazione individua tre classi di Comuni ed i relativi coefficienti per la parametrazione dei costi; i coefficienti rispondono a criteri di riequilibrio territoriale e di stabilizzazione della popolazione;

Il secondo indicatore è calcolato, in base ai dati I.S.T.A.T. 1971, quale media ponderale delle altezze di centri, frazioni e località del Comune utilizzando come pesi le percentuali di popolazione sul totale di questi ultimi; esso, relativo alle caratteristiche geografiche ed alla distribuzione della popolazione nel territorio comunale, individua due classi di Comuni ed i relativi coefficienti per la parametrazione dei costi; i coefficienti corrispondono a criteri di differenziazione per la maggiore onerosità delle opere di urbanizzazione primaria in località montane rispetto a località collinari o in pianura, ed a criteri di riequilibrio territoriale per le opere di urbanizzazione secondaria.

4.2. La tabella «E»

Nella tabella «E» sono stati riportati una serie di coefficienti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in funzione della consistenza demografica dei Comuni.

Tale indicatore individua tre classi di Comuni ed i relativi coefficienti per la parametrazione dei costi; i coefficienti rispondono a criteri di riequilibrio territoriale ed all'opportunità di frenare fenomeni di inurbamento abbastanza rilevante verificatesi nell'ultimo decennio per i centri a maggiore consistenza demografica.

4.3. La tabella «F»

Nella tabella «F» sono stati riportati per ciascun Comune le caratteristiche geografiche e demografiche (H sul livello del mare, popolazione, andamento demografico) nonché gli oneri di urbanizzazione relativi di cui alle tabelle «A» e «C»; sono altresì riportati i coefficienti globali relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria provenienti dalle tabelle «D» ed «E»; è stato quindi calcolato, per ciascun Comune, il «costo base» relativo all'urbanizzazione primaria e secondaria.

5. Articolazione degli oneri di urbanizzazione in ordine alla destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici ed ai tipi di intervento per insediamenti residenziali.

L'articolazione è stata fatta in base a criteri che privilegiano i seguenti obiettivi:

- il risparmio nell'uso del suolo;

- il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;

- la riqualificazione dei centri storici e ambientali;

- l'incentivazione dell'edilizia economica e popolare.

5.1. La tabella «G».

Tale tabella riporta in funzione di due indicatori i coefficienti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria:

- il primo indicatore individua la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico (la nomenclatura e la definizione delle varie zone omogenee è identica a quella riportata nel testo del D.M. 2 aprile 1968 sugli standard urbanistici);

- il secondo indicatore individua il tipo di intervento oggetto della concessione:

5.2. La tabella «H»

Tale tabella riporta in funzione del «costo dell'intervento riferito ad ogni alloggio» una serie di coefficienti per i casi di interventi di ristrutturazione e restauro, che non riguardano l'intero alloggio ma parti di esso.

5.3. Uso delle tabelle «G» ed «H»

In pratica ogni Comune sarà in grado di determinare in maniera estremamente semplice l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni tipo di concessione richiesta; infatti, sarà sufficiente, individuato il tipo di intervento oggetto di concessione ( esempio: ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione, ecc.) e la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, (zona A, B, C, etc. del D.M. 2 aprile 1968), determinare, in base alla tabella «G», i coefficienti per i quali va moltiplicato il costo base delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per quel Comune, desunto dalla tabella «F». Tale costo va moltiplicato per la superficie lorda edificata definita al paragrafo 2.2.

Nel caso di interventi di ristrutturazione o restauro interno, che pure essendo soggetti a concessione onerosa non riguardano 1l'intero alloggio ma solo parti di esso (es.: una ristrutturazione interna limitata ad una nuova tramezzatura) si è provveduto ad articolare gli oneri di urbanizzazione in base al costo dell'intervento.

Individuata, la classificazione della zona nella quale ricade l'edificio, in base allo strumento urbanistico, ed al tipo di intervento realizzato, sarà sufficiente moltiplicare il valore ottenuto dalla tabella «G» per il coefficiente di riduzione previsto nella tabella «H», determinato in base al costo effettivo dell'intervento proposto risultante da apposito computo metrico estimativo, per ottenere l'incidenza unitaria delle urbanizzazioni primarie e secondarie; tale incidenza andrà moltiplicata per la superficie lorda edificata definita al paragrafo 2.2.

Il provvedimento prevede infine la possibilità, per i singoli Comuni, all'atto della definizione con propria deliberazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, di determinare oneri diversi da quelli stabiliti dalle tabelle regionali, purché contenuti entro il limite del 25% in più o in meno, e ciò per permettere l'adattamento dei valori previsti dalla Regione a particolari situazioni del sito .

I Comuni dichiarati sismici o sottoposti a consolidamento (o trasferimento) possono, in aggiunta alla riduzione degli oneri del 25% di cui al comma precedente, determinare una ulteriore riduzione del 10%.

6. Parametrazione degli oneri di urbanizzazione per attività industriali ed artigianali.

Si rileva che la legge 10 prevede un contributo «commisurato» all'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di edilizia residenziale, mentre per gli interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali prevede la corresponsione di un contributo a «pari» all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

Risulta, tuttavia, estremamente difficile determinare il costo delle opere di urbanizzazione relativo ad insediamenti, produttivi senza conoscere il tipo di attività ivi da svolgere e la consistenza delle aree interessate; il problema diventa poi irresolubile quando si tratta di determinare a priori e senza conoscere l'intervento oggetto di concessione, gli oneri necessari per il disinquinamento e quelli per la sistemazione dei luoghi.

Il provvedimento prevede quindi l'obbligo per il concessionario di provvedere egli stesso ai trattamenti dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, così come al ripristino dei luoghi, per cui il rilascio della concessione dovrà essere subordinato alla verifica da parte del Comune di queste condizioni.

Ciò è del resto già previsto dalla legge n. 819 del 1976 sugli inquinamenti.

6.1. Si è provveduto, come per gli insediamenti residenziali, a determinare l'incidenza, per ogni mq. di superficie fondiaria destinata ad insediamenti produttivi, degli oneri di urbanizzazione primaria tabella «I» e secondaria tabella «K».

Per le attività industriali e artigianali in zona agricola inerenti attività compatibili con la zona agricola, l'incidenza degli oneri derivanti dall'applicazione delle tab. I-K-L- va applicata alla superficie lorda edificata così come definita al punto 2.1 .

L'articolazione degli oneri è ottenuta mediante una serie di coefficienti in funzione di due indicatori:

- la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici vigenti;

- il tipo di attività oggetto di concessione (tabella «L»).

L'articolazione è stata fatta in base a criteri che privilegiano i seguenti obiettivi:

- il risparmio nell'uso del suolo;

- l'incentivazione per gli insediamenti produttivi ex art. 27/865;

- l'incentivazione per le attività artigianali.

Il provvedimento prevede la possibilità per i Comuni di determinare valori diversi da quelli Regionali purché compresi in una oscillazione del 30% in più o in meno.

La necessità di prevedere una oscillazione così ampia è determinata dall'estrema variabilità dei costi e degli standard al variare del tipo e della dimensione dell'attività produttiva da realizzare; i Comuni, inoltre potranno prevedere costi anche al di fuori dei limiti sopra indicati, purché determinati sulla base di strumenti urbanistici attuativi e progetti esecutivi delle opere necessarie ad una determinata zona produttiva.

Il presente provvedimento rappresenta una prima applicazione dei principi enunciati dalla legge 10, che necessità di tutte le verifiche e degli approfondimenti che l'esperienza e la gestione della legge stessa suggeriranno.

7. La Regione alla luce degli altri adempimenti previsti dalla legge 10, si riserva di fare una verifica delle tabelle anche su proposta degli Enti locali interessati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della delibera .

Le Cooperative di produzione, a prescindere dalla qualifica dei soci, purché abbiano come fine sociale lo svolgimento di attività connesse con l'agricoltura (coop. vinicole, olearie, zootecniche, ecc.) possono essere esonerati, previa esplicita assunzione diretta degli oneri per disinquinamento, per la sistemazione dei luoghi e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla vita della "cooperativa", dal pagamento degli oneri di urbanizzazione .