§ 3.1.1006 - D.C.R. 23 aprile 1980, n. 252 .
Revisione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da porre a carico del concessionario - L. 28 gennaio 1977, n. 10, articoli l, 3, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:23/04/1980
Numero:252

§ 3.1.1006 - D.C.R. 23 aprile 1980, n. 252 .

Revisione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da porre a carico del concessionario - L. 28 gennaio 1977, n. 10, articoli l, 3, 5, 9 e 10.

(B.U. 1 agosto 1980, n. 15.)

 

Omissis

Il Consiglio regionale

Vista la precedente deliberazione 30 luglio 1977, n. 306, con la quale il Consiglio regionale, nel determinare le tabelle parametriche per la quantizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da porre a carico del concessionario, assumeva espresso impegno di verificare, alla luce della esperienza di gestione, la rispondenza delle tabelle stesse alle diverse realtà regionali;

Considerato che le Amministrazioni comunali, destinatarie del provvedimento regionale, hanno sottolineato, in esito alle risultanze di una esperienza biennale, l'opportunità della revisione di alcuni criteri posti a base della deliberazione consiliare n. 306 del 1977;

Ritenuto in particolare, per quanto si riferisce alle opere di urbanizzazione primaria, che eventuali modificazioni delle tabelle vigenti debbono essere rinviate ad un successivo provvedimento da prendersi contestualmente all'approvazione della legge regionale di attuazione della legge n. 10 del 1977, e che attualmente, tuttavia, possono essere indicate alcune possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria riferite a categorie determinate o a realizzazioni particolari;

Considerato peraltro, che relativamente alle urbanizzazioni secondarie, l'Assessorato all'Urbanistica, d'intesa con la competente Commissione consiliare, ha ravvisato l'opportunità di stralciare dal complesso delle voci costituenti l'importo delle urbanizzazioni secondarie, le somme relative alle seguenti voci:

a)Scuola materna;

b)Scuola elementare;

c)Scuola media;

d) Delegazione comunale

in quanto trattasi di opere finanziate con fondi regionali ed esistenti in quasi tutti i Comuni della Regione;

Udita la relazione del Consigliere Vitiello (P.C.I.), il quale precisa che col presente provvedimento si è inteso eliminare alcune difficoltà di interpretazione e modificare alcuni concetti che in taluni casi hanno reso non applicabile compiutamente la Delib.G.R. n. 306 del 1977;

Udito l'intervento del Consigliere Cianci (P.L.I.), il quale condivide pienamente le proposte di modifica da apportare ai criteri degli oneri di urbanizzazione;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1, 3, 5, 9 e 10; ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

Approva

 

 

le proposte di modifiche della deliberazione consiliare 30 luglio l977, n. 306, concernenti le tabelle parametriche per la quantizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da porre a carico del concessionario, così come risultano allegate alla relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera «A».

 

 

Allegato A

Legge 28 gennaio 1977, n. 10 articoli 1 - 3 - 5 - 9 e 10 -

Relazione

Il Consiglio regionale del Molise con delibera 30 luglio 1977, n. 306 pubblicata sul B.U. 16 novembre 1977, n. 21, ai sensi degli articoli 1 - 3 - 5 - 9 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha determinato le tabelle parametriche per la quantizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da porre a carico del concessionario.

Nella relazione allegata, al punto 7, il Consiglio regionale assumeva espresso impegno di verificare, alla luce della esperienza di gestione, la rispondenza delle tabelle stesse alle diverse realtà regionali.

Le Amministrazioni comunali destinatarie della delibera del Consiglio regionale , nella quasi totalità, recepito le tabelle con proprio provvedimento ed hanno in più occasioni, sottolineato, alla luce di una esperienza biennale ritenuta nel complesso positiva, la opportunità della revisione di alcuni criteri posti a base del provvedimento regionale.

In particolare è stato sostenuto per quanto si riferisce alle opere di urbanizzazione primaria, che le stesse dovrebbero subire delle detrazioni in riferimento a particolari situazioni soggettive (emigrati, lavoratori dipendenti con basso reddito, cooperative edilizie) cosi come già avviene per alcune categorie (s.s. art. 9).

In relazione a tali richieste si ritiene, pur condividendo alcune istanze, che eventuali modificazioni delle tabelle vigenti debbono essere rinviate ad un successivo provvedimento da prendersi o successivamente o contestualmente all'approvazione della legge regionale di attuazione della n. 10 e comunque a seguito dell'approvazione della legge di modifica della stessa in corso di rielaborazione e modificazione da parte del Parlamento.

La relativa proposta è tuttora all'esame delle forze politiche e delle Regioni.

Nella presente proposta vengono tuttavia indicate alcune possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria riferite a categorie determinate o a realizzazioni particolari.

Diverso discorso, invece, deve essere fatto relativamente alle urbanizzazioni secondarie.

Si è infatti ritenuto d'intesa con la competente commissione consiliare che dal complesso delle voci costituenti l'importo delle urbanizzazioni secondarie, debbono essere stralciate le somme relative alle seguenti voci:

a) Scuola materna

b) Scuola elementare

c) Scuola media

d) Delegazione comunale

in quanto trattasi di opere tutte finanziate con fondi regionali ed in parte esistenti in quasi tutti i Comuni della regione.

Sui nuovi importi possono essere operate delle detrazioni percentuali per classi di Comuni, detrazioni da effettuarsi a discrezione dei Comuni e fino all'importo massimo indicato nella proposta stessa.

Inoltre con il presente provvedimento si è provveduto ad eliminare alcune difficoltà di interpretazioni o modificare alcuni concetti che in taluni casi hanno reso non applicabile compiutamente la delibera regionale.

Le proposte di modifica sono allegate alla presente relazione e ne fanno parte integrante.

Proposta di modifica della delibera 30 luglio 1977, n. 306.

Oneri di urbanizzazione secondarie:

a) modifiche della tabella b

Vengono eliminati dal computo degli oneri le seguenti voci facenti parte della tabella B:

a) Scuola materna

b) Scuola elementare

c) Scuola media

d) Delegazione comunale

b) in conseguenza la tabella b resta così modificata:

 

 

Urbanizzazione  

Utenti serviti  

Popolazione  

Superficie  

Costo  

Costo dell'unità  

Costo per ogni  

Costo per mq.  

Secondaria 

per ogni unità 

servita per ogni 

minima della 

unitario 

funzionale 

abitante servito 

di sup. lorda 

 

funzionale 

unità funzionale 

unità funzionale 

 

 

 

edificata (tab. 

 

minima 

minima 

 

 

 

 

per mq.) 

 

N. 

ab. 

Mq. 

L/mq. 

L. 

L./ab 

L./mq. 

Asili nido 

32 

1.000 

 

300 

 

300.000 

 

90.000.000 

 

90.000 

 

2.970 

 

Centri di vita  

+ 

3.000 

 

700 

 

250.000 

 

175.000.000 

 

58.350 

 

1.925 

 

Associativa e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centri di culto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centri Sanitari  

+ 

10.000 

 

750 

 

250.000 

 

187.000.000 

 

18.700 

 

618 

 

Soc. Assistenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercati 

+ 

10.000 

 

1.000 

 

100.000 

 

100.000.000 

 

10.000 

 

330 

 

Quartieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde 

+ 

3.000 

 

+ 

 

4.000 

 

108.000.000 

 

36.000 

 

1.188 

 

Attrezzato ed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impianti di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quartiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale L. ogni mq..........7.031 

 

In relazione alla modifica innanzi indicata, le Amministrazioni interessate possono, con apposito atto deliberativo, applicare le riduzioni di seguito apportate:

1) Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti:

a) È concesso alle amministrazioni comunali di procedere alla riduzione degli oneri relativi alle urbanizzazioni secondarie fino al 50%.

b) La riduzione del 25% già prevista dalla deliberazione n. 306 si intende ora riferita soltanto agli oneri di urbanizzazione primaria.

2) Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

a) Si applicano gli oneri così come determinati nella nuova tabella B) senza alcuna riduzione.

b) La riduzione fino al 25% già prevista nella ricordata delibera n. 306 va riferita esclusivamente alla tabella A (urbanizzazione primaria).

Oneri di urbanizzazione primaria

Le amministrazioni interessate con apposito atto deliberativo possono applicare le ulteriori riduzioni dì seguito indicati:

1) È consentita una ulteriore riduzione non superiore al 10% da operarsi sul valore parametrico già decurtato del 25% (o percentuale inferiore che verrà determinata dal Comune) in relazione alle seguenti situazioni:

a) Lavoratori autonomi o dipendenti o emigranti con reddito incluso nei limiti di cui alla legge n. 457 per la realizzazione di abitazione singola avente tipologie con caratteristiche di tipo economico e popolare da convenzionarsi con il Comune.

b) Cooperative edilizia per la realizzazione di alloggi con le tipologie previste dalla legge n. 457.

c) Interventi singoli o consorziati nei piani di recupero regolarmente approvati e convenzionati con i Comuni.

2) Riduzione ulteriore del 5% sul complesso delle tabelle A e B da effettuarsi dopo le decurtazioni eventualmente operate ai sensi dei punti precedenti per l'uso di fonti di energia alternativa così come determinata dal CER.

Tale riduzione verrà operata a verifica o dimostrazione dell'avvenuta installazione dell'impianto con impegno da parte del concessionario in sede del rilascio della concessione all'eventuale pagamento da effettuarsi con adeguate garanzie.

Modifiche, integrazioni e correzioni della delibera 30 luglio 1977, n. 306.

Il punto 2.2 2° comma va così modificato:

La «superficie lorda edificata» è la somma delle superfici lorde di tutti i piani della costruzione (escluse le scale, i vani ascensori, i balconi sia in aggetto che incassati) fuori e dentro terra con esclusione delle superfici adibite ad autorimesse al servizio della costruzione cantine e porticati nella misura massima, per ogni voce, di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione. Sono altresì esclusi i servizi tecnici di fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento ecc.).

Il punto 12 2° comma della delibera va così modificato:

Il Consiglio comunale potrà stabilire oneri diversi da quelli determinati in base all'applicazione del comma precedente soltanto in caso di determinazione degli stessi mediante piani finanziari relativi a strumenti urbanistici attuativi delle zone destinate ad insediamenti produttivi di cui al 1° comma dell'art. 10 della legge n. 10 del 1977.

Inoltre potrà, nel caso di insediamenti industriali, artigianali o commerciali da realizzarsi nelle aree di cui all'art. 27 della legge n. 865 o in quelle all'uopo destinate negli strumenti urbanistici, che abbiano per la realizzazione delle infrastrutture beneficiato di contributi a carico della Regione o di altri enti, esonerare i concessionari dal pagamento degli oneri o ridurli proporzionalmente ai finanziamenti.

Al punto 3 ultimo comma occorre correggere il 13% che passa al 15%

Al punto 5.3 ultimo comma occorre correggere il 15% che passa al 25%.

Al punto 6.1 dopo il 1° comma va inserito:

Per le attività industriali e artigianali in zona agricola inerenti attività compatibili con la zona agricola, l'incidenza degli oneri derivanti dall'applicazione delle tab. I-K-L- va applicata alla superficie lorda edificata così come definita al punto 2.1

La tabella E va così corretta

> 

15.000 abitanti 

 

15.000 abitanti  

 

2.500 

< 

2.500 abitanti 

Alla fine del punto 5.3: «uso delle tabelle G e H« occorre inserire:

- I Comuni dichiarati sismici o sottoposti a consolidamento (o trasferimento) possono, in aggiunta alla riduzione degli oneri del 25% di cui al comma precedente, determinare una ulteriore riduzione del 10%.

Inserire al punto 6. Come ultimo comma:

Le Cooperative di produzione, a prescindere dalla qualifica dei soci, purché abbiano come fine sociale lo svolgimento di attività connesse con l'agricoltura (coop. vinicole, olearie, zootecniche, ecc.) possono essere esonerati, previa esplicita assunzione diretta degli oneri per disinquinamento, per la sistemazione dei luoghi e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla vita della "cooperativa", dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

La tabella G va così modificata ed integrata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di intervento 

Zone di cui 

A 

Piano Quadro 

Espansione 

S.G.C. 

Zona Agricola 

Zona 

per insediamenti 

al D.M. 

Centro Storico 

B 

C 

F 

E 

D 

residenziali 

2 aprile 1968 

 

Completamento 

Cost. Esterna 

- 

- 

Industriale 

 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

 

 

 

Con aumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senza  

0,2 

0,3 

0,3 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,5 

0,6 

0,4 

0,5 

 

mutamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

destinazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di  

Senza aumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

restauro 

di superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

risanamento 

Con  

0,4 

0,5 

0,3 

0,4 

0,4 

0,5 

0,4 

0,5 

0,4 

0,5 

0,3 

0,4 

conservativo e 

mutamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ristrutturazione 

destinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con aumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con 

0,5 

0,6 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,5 

0,6 

0,5 

0,6 

0,4 

0,5 

 

mutamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

destinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unifamiliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ampliamento 

0,3 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,5 

0,6 

0,5 

0,8 

0,5 

0,8 

 

in misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superiore al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristrutturazione per cambio di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attività (senza cambio di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

destinazione) in fabbricati destinati 

0,1 

0,1 

0,8 

0,8 

0,3 

0,5 

0,3 

0,3 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

ad insediamenti industriali,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artigianali e commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove costruzioni residenziali if «1 

0,4 

0,5 

0,7 

0,6 

1,2 

1 

1,2 

0,5 

1 

0,5 

1,2 

1 

 

 

Nuove costruzioni residenziali  

0,35 

0,5 

0,6 

0,6 

1,1 

1 

1,1 

0,5 

- 

- 

1,1 

1 

"if" 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove costruzioni residenziali if «3 

0,3 

0,5 

0,5 

0,6 

1,0 

1 

1,0 

0,5 

- 

- 

1,0 

1 

 

 

Cambio di destinazione senza  

 

 

 

 

 

 

Secondo l'ultimo comma dell'art. 10 della  

esecuzione di opere 

0,1 

0,1 

0,7 

0,7 

0,6 

0,8 

legge n. 10 del 1977 

 

 

Edilizia direzionale e Commerciale 

1,2 

0,6 

0,6 

0,7 

1,2 

1 

1,2 

0,6 

- 

- 

- 

- 

 

 

Edilizia turistica produttiva 

0,5 

0,4 

0,6 

0,5 

1,2 

0,5 

1,2 

0,5 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edilizia turistica residenziale 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

1,2 

0,8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

La tabella H va così corretta:

 

Costo dell'intervento riferito ad ogni alloggio 

Coefficienti 

 

C < 

3.000.000 

 

0,2 

3.000.000 < 

C <  

5.000.000 

 

0,4 

5.000.000 < 

C <  

10.000.000 

 

0,6 

10.000.000 < 

C <  

20.000.000 

 

0,8 

 

C >  

20.000.000 

 

1 

Nella tabella I vanno effettuate le seguenti correzioni:

- nel rigo fognature alla seconda colonna va sostituito ml. al posto di mq.

- nella 4° colonna ad ig» 2 mc/mq. va sostituito ig» 2 mc/mq.

Nella tabella L:

- Occorre specificare che i capannoni da realizzarsi in zona agricola, dove e se compatibili, vanno individuati nella voce Servizi in zone miste.

- Occorre specificare che gli oneri previsti per l'attività estrattiva vanno conteggiati solo per le cubature edificate, mentre gli oneri per la rimessa in pristino dei luoghi va deliberata dal Consiglio comunale.