§ 2.9.50 - R.R. 8 gennaio 2010, n. 1.
Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in materia di apprendistato".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:08/01/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Profili formativi)
Art. 3.  (Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante)
Art. 4.  (Finalità del repertorio regionale)
Art. 5.  (Sistema informativo a supporto dell'apprendistato)
Art. 6.  (Pianificazione della formazione formale)
Art. 7.  (Criteri per il rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale generale)
Art. 8.  (Programmazione)
Art. 9.  (Soggetti attuatori della formazione formale in apprendistato)
Art. 10.  (Norma transitoria)
Art. 11.  (Formazione interna all'azienda)
Art. 12.  (Requisiti del tutor aziendale)
Art. 13.  (Funzioni e competenze del tutor aziendale)
Art. 14.  (La formazione del tutore aziendale)
Art. 15.  (Disposizioni transitorie)
Art. 16.  (Modalità di certificazione e di riconoscimento dei crediti formativi)
Art. 17.  (Attestazione di frequenza)
Art. 18.  (Certificazione delle competenze)
Art. 19.  (Registrazione delle competenze acquisite)
Art. 20.  (Riconoscimento dei crediti formativi)
Art. 21.  (Riconoscimento della qualificazione)
Art. 22.  (Conseguimento della qualifica professionale)
Art. 23.  (Contributi alla formazione)
Art. 24.  (Entità e modalità di concessione dell'incentivo economico)
Art. 25.  (Tempi e modalità di erogazione dell'incentivo economico)
Art. 26.  (Determinazione del fondo per gli aiuti all'occupazione)
Art. 27.  (Direttive regionali)
Art. 28.  (Monitoraggio)


§ 2.9.50 - R.R. 8 gennaio 2010, n. 1. [1]

Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in materia di apprendistato".

(B.U. 16 gennaio 2010, n. 1)

 

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15 del la legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disciplina in materia di apprendistato), dà attuazione ed esecuzione alle disposizioni ivi contenute, secondo le competenze attribuite alla Regione dall'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. La presente disciplina mira ad assicurare a tutti gli apprendisti della Regione Molise la reale possibilità di usufruire di attività di formazione formale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera), della legge regionale n. 3/ 2008, che siano efficaci ed adeguate alle esigenze di crescita professionale della personale ed alle esigenze di professionalità delle imprese, anche al fine migliorarne la loro capacità competitiva.

 

3. La Regione attua un sistema che sia compatibile dal punto di vista della sostenibilità economica, favorendo ed attivando meccanismi di incentivazione della compartecipazione alla spesa formativa tra pubblico e privato.

 

4. Il presente regolamento trova applicazione nei riguardi dei datori di lavoro appartenenti ai settori produttivi per i quali la contrattazione collettiva ha disciplinato l'apprendistato professionalizzate e regolamenta in maniera differenziata, secondo le disposizioni che seguono, la formazione esterna e la formazione interna all'azienda.

 

CAPO II

PROFILI FORMATIVI E REPERTORIO REGIONALE

 

     Art. 2. (Profili formativi)

1. I profili formativi costituiscono l'esplicitazione degli obiettivi e dei contenuti della formazione formale e non formale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 3/2008, articolati mediante standard minimi di competenza, per gruppi o famiglie di figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, attraverso il percorso formativo, esterno o interno all'impresa, descritto nel piano formativo individuale di cui all'articolo 6.

2. I profili formativi sono descritti per competenze ed attività, in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni e con riferimento a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

     Art. 3. (Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante)

1. I profili formativi per la definizione dei piani formativi individuali in apprendistato, di cui all'articolo 6, sono individuati dal repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante (di seguito denominato repertorio regionale), predisposto sulla base delle discipline contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e con il concorso delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

2. Il repertorio regionale viene aggiornato sulla base delle modifiche e delle integrazioni sopravvenute nelle discipline contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed armonizzato, una volta istituito, con il repertorio delle professioni previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 276/2003.

 

     Art. 4. (Finalità del repertorio regionale)

1. Il repertorio regionale contiene i riferimenti per la predisposizione del piano formativo individuale, di cui all'articolo 6, e l'erogazione della formazione formale per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003.

2. Il repertorio annuale di cui al comma 1 è predisposto dalla competente direzione generale, d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale. Il repertorio regionale è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

3. La Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, regolamenta i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/ 2008.

 

4. Nelle more dell'adozione e dell'operatività del repertorio regionale, i profili formativi sono individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro che hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276/2003.

 

5. La pianificazione formativa, predisposta dalle strutture accreditate per l'apprendistato e dalle imprese, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di partecipare ad almeno 120 ore annue di formazione formale, è progettata con riferimento al repertorio regionale ed ai profili individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

CAPO III

ANAGRAFE REGIONALE

 

     Art. 5. (Sistema informativo a supporto dell'apprendistato)

1. Il sistema di gestione della formazione esterna degli apprendisti è supportato da un adeguato sistema informativo on-line accessibile sul portale istituzionale della Regione. Pertanto, tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni ed ogni altra informazione da e verso la Regione, devono essere espletati utilizzando il sistema informativo progressivamente implementato e messo a disposizione dei soggetti interessati. A tale riguardo, man mano che tali servizi sono resi disponibili sull'apposito sito dedicato, l'utilizzo del sistema informativo on-line è obbligatorio.

2. Al sistema informativo regionale dell'apprendistato, omogeneizzato con il sistema nazionale delle comunicazioni obbligatorie (COL), di cui al decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2007, i soggetti interessati devono inoltrare on-line i seguenti documenti:

 

a) comunicazione dati del tutor aziendale;

 

b) piano formativo individuale generale, di cui all'articolo 6, commi 1, lettera a);

 

c) eventuale parere di conformità rilasciato dall'ente bilaterale competente;

 

d) piano formativo individuale di dettaglio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

 

e) ogni altra comunicazione o documentazione necessaria individuata dal Servizio regionale competente.

 

     Art. 6. (Pianificazione della formazione formale)

1. Il percorso formativo dell'apprendista, comprensivo della formazione formale esterna o interna all'impresa, viene pianificato e descritto in due principali documenti:

a) piano formativo individuale generale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 3/2008: è il documento allegato al contratto di apprendistato, di cui forma parte integrante e sostanziale, che l'azienda redige all'atto dell'assunzione in relazione all'intera durata del contratto stesso;

 

b) piano formativo individuale di dettaglio: è il documento che articola in dettaglio il percorso formativo dell'apprendista, sulla base delle competenze previste nel profilo formativo di riferimento e tenendo conto di quelle già possedute; tale documento integra il piano formativo individuale generale e definisce le modalità di realizzazione del percorso formativo.

 

2. Il piano formativo individuale di dettaglio, quale articolazione del piano formativo individuale generale, viene predisposto annualmente a cura dell'impresa sulla base del modello di cui all'allegato "B".

 

3. Per la predisposizione del piano formativo individuale l'impresa può avvalersi:

 

a) degli organismi bilaterali regionali;

 

b) degli organismi di formazione accreditati per la formazione esterna in apprendistato.

 

     Art. 7. (Criteri per il rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale generale)

1. Il parere di conformità al piano formativo individuale di cui all'articolo 6, viene rilasciato da apposita sottocommissione della Commissione regionale tripartita (CRT) di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 (Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego), di seguito denominata Commissione regionale, oppure da una specifica commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva.

2. La Commissione regionale rilascia il parere di conformità, su richiesta del datore di lavoro formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all'allegato "A". Tale richiesta va presentata al competente Servizio dell'amministrazione regionale, che ne verifica la completezza della documentazione e la sottopone all'esame della Commissione regionale.

 

3. La specifica commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale rilascia il parere di conformità su richiesta del datore di lavoro secondo le procedure e le modalità definite dalla contrattazione collettiva. Tale richiesta va formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all'allegato "A". Ogni sei mesi l'ente bilaterale territoriale trasmette alla Regione una relazione sul rilascio dei parere di conformità.

 

4. Il parere di conformità, rilasciato ai sensi dei commi 2 e 3, è espresso previa verifica di coerenza tra il piano formativo individuale generale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), predisposto dall'impresa ed il profilo formativo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), dalla legge regionale n. 3/2008 e dell'articolo 2, e viene comunicato all'impresa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Qualora, entro tale termine, vengano rilevati elementi di non conformità, questi vengono segnalati all'impresa per le opportune modifiche.

 

5. La richiesta di parere di conformità deve essere inviata ad uno degli organismi previsti dal comma 1, comunque, prima dell'assunzione dell'apprendista.

 

CAPO IV

FORMAZIONE FORMALE E SOGGETTI ATTUATORI

 

     Art. 8. (Programmazione)

1. Il punto di riferimento per la programmazione e la progettazione dell'attività formativa in apprendistato è costituito dall'apprendista, dalle parti sociali e dalla Regione.

2. La Regione considera gli apprendisti, con le loro innumerevoli caratterizzazioni, come l'utenza potenziale della formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati e dalle imprese in possesso di capacità formativa.

 

3. La formazione per gli apprendisti deve, quindi, per un verso, concretizzarsi in attività formative che siano diversificate, in grado cioè di rispondere ai differenti bisogni formativi che apprendisti ed imprese presentano e, per altro verso, deve prevedere un'organizzazione flessibile delle attività, così che gli stessi soggetti possano individuare le modalità di partecipazione appropriate alla specifica realtà.

 

4. Tenuto conto di questi elementi, la Regione promuove la costituzione di un elenco dei soggetti accreditati per la formazione degli apprendisti.

 

     Art. 9. (Soggetti attuatori della formazione formale in apprendistato)

1. In base alle disposizioni di cui all'articolo 8 ed in base alla possibilità di effettuare la formazione esternamente o internamente all'impresa, l'attuazione della formazione formale di cui all'articolo 49, commi 5 e 5 bis, del decreto legislativo n. 276/2003, prevista dal piano formativo individuale di dettaglio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), può essere attuata da soggetti accreditati in un apposito sistema di accreditamento istituito per la formazione degli apprendisti e dalle imprese in possesso di capacità formativa interna.

2. La competente direzione generale responsabile delle "Politiche del lavoro e della Formazione professionale" della Regione Molise provvede, con proprio atto, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, a definire i criteri e le modalità di accreditamento nel sistema regionale per la formazione formale degli apprendisti.

 

     Art. 10. (Norma transitoria)

1. Nelle more della costituzione del sistema regionale di accreditamento per la formazione formale degli apprendisti, possono erogare la formazione formale esterna, temporaneamente, e fino al completamento delle azioni eventualmente avviate, gli organismi accreditati nel sistema generale della formazione professionale, i soggetti accreditati presso i sistemi di accreditamento di altre regioni e gli enti bilaterali, limitatamente ai piani formativi per i quali non rilasciano parere di conformità, operanti anche in ambiti formativi, purché accreditati presso la Regione Molise.

 

CAPO V

FORMAZIONE INTERNA ALL'AZIENDA

 

     Art. 11. (Formazione interna all'azienda)

1. La formazione interna all'azienda, definita dalla contrattazione collettiva, può essere realizzata da aziende in possesso della relativa capacità formativa.

2. La capacità formativa interna è la capacità dell'azienda di erogare, direttamente o in collegamento con altre imprese, la formazione formale degli apprendisti.

 

3. La valutazione della capacità formativa interna delle aziende spetta alla contrattazione collettiva.

 

4. La formazione formale interna è attestata dall'impresa sulla base di quanto previsto nei contratti di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dagli enti bilaterali.

 

6. La formazione formale interna per la quale le aziende intendono usufruire dei contributi previsti dal Capo VIII deve essere certificata da soggetti abilitati dalla Regione Molise.

 

7. In caso di mancata attestazione o certificazione, la formazione formale interna si presume non svolta, salvo prova contraria.

 

CAPO VI

IL TUTOR AZIENDALE

 

     Art. 12. (Requisiti del tutor aziendale)

1. Durante l'intero percorso formativo l'apprendista è assistito da un tutor aziendale, indicato nel piano di formazione individuale, e prescelto dal datore di lavoro tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2008.

2. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutor aziendale può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

 

3. Ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22, ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti.

 

     Art. 13. (Funzioni e competenze del tutor aziendale)

1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2008, il tutor aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista e svolge i seguenti compiti:

a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 6;

 

b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione non formale interna all'impresa, prevista nel piano formativo individuale;

 

c) favorisce l'integrazione tra la formazione formale esterna e quella non formale interna all'impresa;

 

d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa;

 

e) svolge la sua attività operando in costante raccordo con il tutore formativo esterno.

 

     Art. 14. (La formazione del tutore aziendale)

1. Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 3/2008, della durata minima di 8 ore, seguiti, di norma, da appositi corsi di aggiornamento, con cadenza triennale, della durata di 8 ore. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia specifico attestato. Il percorso formativo deve essere frequentato dal tutor aziendale una sola volta; nel caso di assunzione di apprendista in imprese che non dispongono di tutor formati, il percorso previsto deve essere realizzato entro sei mesi dall'assunzione dell'apprendista.

2. La formazione del tutore aziendale, obbligatoria, è finalizzata allo sviluppo di alcune competenze minime quali:

 

a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;

 

b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;

 

c) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;

 

d) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

 

3. La formazione del tutor aziendale è realizzata dagli organismi individuati dall'articolo 6, comma 3.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. I percorsi formativi rivolti al tutor aziendale di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, conclusi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono riconosciuti validi.

2. La formazione del tutor aziendale deve avvenire prima dell'assunzione dell'apprendista.

 

3. Per le aziende che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno in corso contratti di apprendistato, il percorso formativo dei tutor aziendali, previsto dall'articolo 14, deve essere realizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

CAPO VII

CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMAT VO E RICONOSCIMENTO DE I CREDITI NELLA FORMAZIONE DELL'APPRENDISTATO

 

     Art. 16. (Modalità di certificazione e di riconoscimento dei crediti formativi)

1. Sono previste le seguenti modalità di certificazione del percorso formativo:

a) l'attestazione di frequenza;

 

b) la certificazione delle competenze acquisite nel corso dell'iter formativo in alternanza;

 

c) il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ai percorsi formativi.

 

     Art. 17. (Attestazione di frequenza)

1. L'attestazione di frequenza, di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a), è rappresentata dal documento formalizzato, da predisporsi annualmente e da consegnare all'apprendista, che riporta il numero di ore di formazione formale frequentate. Perché l'annualità formativa possa considerarsi assolta da parte dell'apprendista, tale numero di ore non deve risultare inferiore all'80% del numero di ore di frequenza annuale prevista dal piano formativo individuale. Il rimanente 20% deve risultare composto esclusivamente da ore di assenza giustificata.

2. L'attestazione di frequenza viene rilasciata dal soggetto o dai soggetti attuatori, al termine di ciascun anno formativo previsto nel piano formativo individuale di dettaglio.

 

     Art. 18. (Certificazione delle competenze)

1. Per individuare ciascuna competenza oggetto della certificazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lett. b), è necessario fare riferimento in primo luogo al repertorio regionale. All'interno del repertorio regionale sono contenute le figure professionali codificate e riconosciute dalla Regione.

2. La certificazione delle competenze si realizza mediante il riconoscimento di una o più competenze acquisite dall'apprendista in un percorso formativo formale e non formale. Per competenza acquisita, si intende il possesso verificato delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, insieme, permettono alla persona di raggiungere il risultato previsto, attraverso l'efficace presidio di un compito o attività complessa.

 

3. I responsabili della fase di valutazione delle competenze acquisite dall'apprendista sono il tutor formativo, ove previsto dal piano formativo individuale, ed il tutor aziendale, che utilizzano i modelli di valutazione a tale scopo predisposti dalla Regione.

 

4. Il documento di certificazione delle competenze va redatto al termine di ogni anno formativo, in coerenza con quanto previsto dal piano formativo individuale, e viene rilasciato dal soggetto attuatore della formazione formale esterna, ovvero da soggetti abilitati dalla Regione Molise in caso di formazione formale interna per la quale l'azienda abbia richiesto i contributi di cui al Capo VIII.

 

5. Nel caso di interruzione contrattuale tale documento va redatto, in riferimento al periodo di attività, per consentire il riconoscimento dei crediti formativi.

 

6. La Regione provvede, con proprio atto, a definire i criteri e le modalità per la costituzione dell'elenco regionale pubblico dei soggetti abilitati al rilascio di certificazioni in apprendistato.

 

     Art. 19. (Registrazione delle competenze acquisite)

1. Le competenze acquisite nel sistema della formazione per l'apprendistato vengono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma i), del decreto legislativo n. 276/2003, in base alle disposizioni regionali in materia, emanate a seguito delle risultanze scaturite dalla sperimentazione nazionale.

 

     Art. 20. (Riconoscimento dei crediti formativi)

1. Nel caso del riconoscimento dei crediti formativi, di cui all'articolo 16, comma 1, lett. c), per credito formativo si intende il valore attribuito a competenze acquisite da un individuo, che può essere riconosciuto, in ambito di formazione per l'apprendistato, ai fini della personalizzazione del percorso formativo formale e non formale.

2. Le competenze e le conoscenze di base, trasversali e tecnico-professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi, secondo le norme vigenti.

 

3. Ai soggetti in possesso di una qualifica professionale e per quelli in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea, è garantito il riconoscimento delle competenze e delle risorse acquisite nei percorsi di istruzione e formazione quale credito per lo svolgimento del percorso formativo nell'ambito del contratto di apprendistato.

 

     Art. 21. (Riconoscimento della qualificazione)

1. Il riconoscimento della qualificazione ottenuta dall'apprendista viene operato da parte del datore di lavoro ai fini contrattuali e di legge.

 

     Art. 22. (Conseguimento della qualifica professionale)

1. Gli apprendisti che ne presentino specifica richiesta, sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della qualifica professionale. A tal fine la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di ammissione agli esami di qualifica.

 

CAPO VIII

AIUTI ALLA FORMAZIONE

 

     Art. 23. (Contributi alla formazione)

1. Il contributo regionale alla realizzazione della formazione esterna o interna per apprendisti si esprime in voucher; il voucher costituisce lo strumento attraverso cui la Regione contribuisce al finanziamento della formazione rivolta agli apprendisti.

2. Il contributo espresso attraverso il voucher verrà quantificato sulla base delle ore di formazione previste per l'apprendista, con una riduzione sino al 50% per la formazione formale interna.

 

3. Il valore del voucher è "equivalente", sarà cioè determinato indipendentemente dalla modalità con cui verrà erogato e dal riferimento del contratto dell'apprendista all'uno o all'altro regime normativo: legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) ovvero decreto legislativo n. 276/2003.

 

4. Il voucher viene riconosciuto sempre all'apprendista.

 

5. Il corrispettivo economico del voucher è corrisposto ai soggetti erogatori della formazione formale, in caso di formazione esterna, ovvero ai datori di lavoro in caso di formazione formale interna.

 

6. I soggetti beneficiari dei contributi, sia per la formazione formale esterna sia per la formazione formale interna, ai fini della relativa concessione ed erogazione, devono attenersi alle disposizioni stabilite dalle direttive regionali di cui all'articolo 27, nel rispetto della normativa statale e comunitaria in vigore.

 

7. La Regione definirà, nel programma annuale delle attività, modalità attuative semplici per la corresponsione dei voucher ed il relativo valore ora/allievo sia per la formazione degli apprendisti, sia per la formazione dei tutor aziendali.

 

8. Il contributo finanziario della Regione alla realizzazione della formazione formale sarà definito nelle direttive annuali, di cui al Capo X, sulla base delle risorse disponibili e delle priorità ivi identificate.

 

9. La formazione formale finanziata è oggetto dell'ordinaria attività di vigilanza posa in essere dalla Regione.

 

CAPO IX

AIUTI ALL'ASSUNZIONE

 

 

     Art. 24. (Entità e modalità di concessione dell'incentivo economico)

1. Per ogni contratto di apprendistato trasformato, alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, viene riconosciuto all'impresa, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 3/2008, un incentivo economico pari ad Euro 20.000,00, a condizione che l'apprendista abbia svolto la formazione obbligatoria o formale in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale, dalla contrattazione collettiva e dalla legge regionale n. 3/2008.

2. L'incentivo di cui al comma 1 può essere esteso a tutte le tipologie di contratti flessibili previsti dalla vigente normativa, che vengono trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Tale trasformazione può avvenire solo a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto.

 

3. L'incentivo è concesso, su richiesta dell'impresa al competente Servizio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato, sulla base del modello di cui all'allegato "C" del presente regolamento e non è cumulabile con altri incentivi economici di eguale natura riconosciuti dalla Regione.

 

4. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

 

5. La Regione, mediante le direttive di cui all'articolo 27, provvede a specificare le tipologie di contratti trasformabili e la commisurazione economica per l'attuazione del presente regolamento.

 

     Art. 25. (Tempi e modalità di erogazione dell'incentivo economico)

1. L'incentivo economico concesso viene erogato per rate annuali posticipate come di seguito indicato:

a) al termine dei primi dodici mesi dalla trasformazione del contratto da apprendistato a tempo indeterminato;

 

b) al termine del ventiquattresimo mese dalla trasformazione del contratto da apprendistato a tempo indeterminato.

 

2. Alle imprese che forniscono adeguate garanzie fidejussorie, l'incentivo economico di cui al comma 1 viene erogato in unica soluzione all'atto della concessione dell'incentivo stesso, a tutela della costanza del rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a 24 mesi.

 

3. Le imprese interessate, entro 30 giorni dal compimento del dodicesimo mese dalla trasformazione, devono presentare alla Regione la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulti:

 

a) il mantenimento dello stato di occupazione dei lavoratori interessati per tutto il periodo dei dodici mesi di riferimento nel rispetto del CCNL;

 

b) che non sono intervenute trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato;

 

c) la regolarità contributiva e retributiva nei dodici mesi di riferimento.

 

4. Analogamente, le imprese, entro 30 giorni dal completamento del ventiquattresimo mese dall'assunzione, devono presentare alla Regione una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente le stesse informazioni su indicate, per i lavoratori che abbiano mantenuto continuamente l'occupazione.

 

     Art. 26. (Determinazione del fondo per gli aiuti all'occupazione)

1. L'ammontare complessivo delle risorse necessarie per la concessione dell'incentivo economico indicato al comma 2, è determinato annualmente nelle direttive regionali, di cui al Capo X, in quota equivalente al numero di apprendisti occupati, i cui contratti giungeranno a scadenza nell'anno di riferimento.

2. Gli incentivi verranno concessi con le risorse del POR Molise F.S.E. 2007/2013.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 27. (Direttive regionali)

1. La direzione regionale "Lavoro e Formazione professionale", in conformità con gli indirizzi di cui al presente regolamento, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale per la programmazione dell'offerta formativa pubblica, della formazione per i tutor formativi ed aziendali, nonché la programmazione degli aiuti economici alla formazione e all'occupazione. In tali provvedimenti può essere previsto lo sviluppo di modalità di formazione a distanza anche mediante l'utilizzo dei dispositivi didattici realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con le parti sociali.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, da considerarsi a supporto della gestione delle attività di formazione per le apprendiste/i assunte/i ai sensi di legge, sono finalizzati a rendere operativa la gestione delle procedure del presente regolamento.

 

3. Le direttive regionali sono emanate entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. 4. In fase di prima applicazione la direttiva regionale è emanata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 28. (Monitoraggio)

1. Al fine di sostenere e di monitorare la qualità della formazione e dei servizi erogati, viene costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico tra la Regione e le parti sociali. Sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, tale gruppo di lavoro può proporre eventuali modifiche al presente regolamento; può proporre altresì eventuali modifiche ai criteri ed alle modalità di accreditamento adottati dalla competente Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 9. Le proposte di modifica innanzi citate sono adottate previa concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale.

 

 

ALLEGATI

 


[1] Abrogato dall'art. 50 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.