§ 2.9.48 - L.R. 19 febbraio 2008, n. 3.
Disciplina in materia di apprendistato.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:19/02/2008
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione)
Art. 2.  (Formazione in apprendistato)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Tutor aziendale)
Art. 5.  (Finalità ed ambito di applicazione soggettivo)
Art. 6.  (Durata e caratteristiche della formazione)
Art. 7.  (Profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione)
Art. 8.  (Finalità e ambito di applicazione soggettivo)
Art. 9.  (Profili formativi e formazione formale)
Art. 10.  (Certificazione)
Art. 11.  (Finalità e ambito di applicazione soggettivo)
Art. 12.  (Utilizzo sperimentale del contratto)
Art. 13.  (Certificazione)
Art. 14.  (Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)
Art. 15.  (Organizzazione del sistema di formazione in apprendistato)
Art. 16.  (Trattamento di dati personali)
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 18.  (Monitoraggio e controllo)
Art. 19.  (Adeguamento della disciplina)
Art. 20.  (Entrata in vigore)


§ 2.9.48 - L.R. 19 febbraio 2008, n. 3. [1]

Disciplina in materia di apprendistato.

(B.U. 1 marzo 2008, n. 5)

 

CAPO I

ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione Molise promuove, con il concorso delle parti sociali, la diffusione e la valorizzazione del contratto di apprendistato nell'ambito di politiche integrate del lavoro dirette a favorire, anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane, l'inserimento lavorativo dei giovani, la qualità del lavoro nonché la capacità competitiva delle imprese.

2. La presente legge disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

3. La disciplina di cui al comma 2 è operativa, una volta adottate le relative disposizioni attuative, nei settori produttivi per i quali è intervenuta la regolamentazione affidata alla contrattazione collettiva.

 

     Art. 2. (Formazione in apprendistato)

1. La formazione in apprendistato consente al giovane l'acquisizione, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di una qualifica, di un diploma professionale, di un titolo di studio ovvero l'elevazione della propria preparazione tecnica e professionale.

2. La formazione in apprendistato si realizza nell'ambito delle seguenti tipologie di contratto:

a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti tiene conto delle seguenti definizioni:

a) la "formazione formale" è la formazione:

1) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;

2) attuata mediante una specifica progettazione;

3) con esiti verificabili e certificabili;

4) assistita da figure professionali in possesso di specifici requisiti verificabili;

b) la "formazione non formale" è la formazione:

1) attuata principalmente per affiancamento in contesto produttivo;

2) organizzata per obiettivi;

3) tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnicooperative definite nel piano formativo individuale;

c) il "piano formativo individuale", parte integrante del contratto di apprendistato, definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste. Il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi regolamentati dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall'apprendista;

d) il "profilo formativo" è l'insieme degli obiettivi e standard formativi e delle relative aree di contenuto che concorre al conseguimento di un profilo professionale.

 

     Art. 4. (Tutor aziendale)

1. Il tutor aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone dotate dei seguenti requisiti:

a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.

2. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutor aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

3. Il tutor aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti:

a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;

b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione non formale interna all'impresa, prevista nel piano formativo individuale;

c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa;

d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.

4. Ciascun tutor aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.

5. Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime quali:

a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;

b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;

c) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;

d) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

 

CAPO II

CONTRATTO DI APPRENDISTATOPER L'ESPLETAMENTODEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

     Art. 5. (Finalità ed ambito di applicazione soggettivo)

1. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi con soggetti tra i sedici anni compiuti e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo.

 

     Art. 6. (Durata e caratteristiche della formazione)

1. L'attività di formazione esterna all'impresa è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.

2. La formazione esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 15.

3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

 

     Art. 7. (Profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione)

1. La Giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, i profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

 

CAPO III

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

     Art. 8. (Finalità e ambito di applicazione soggettivo)

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali, al fine di accrescere la professionalità dell'individuo e di farlo diventare un lavoratore qualificato.

2. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003. Il contratto può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

 

     Art. 9. (Profili formativi e formazione formale)

1. La Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, regolamenta i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo n. 273/2003.

2. I profili formativi sono descritti per competenze ed attività, in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni e con riferimento a quanto previsto dai CCNL.

3. Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi, realizzabili come media nell'arco dell'intera durata del rapporto di apprendistato.

4. La formazione formale è svolta:

a) all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, dell'università e delle strutture formative, accreditate secondo le modalità previste nella regolamentazione di cui all'articolo 15;

b) all'interno dell'impresa con capacità formativa, di norma in locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e secondo le regolamentazioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 49, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/ 2003.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003, le imprese, per realizzare la formazione formale interna, sono tenute ad avere la disponibilità di:

a) luoghi, attrezzature e macchinari idonei al profilo formativo di riferimento, conformi alle normative vigenti e adeguati alle dimensioni aziendali;

b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;

c) tutori aziendali appositamente formati.

6. Le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con le parti sociali, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 15.

 

     Art. 10. (Certificazione)

1. Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista consegue l'attestazione delle competenze da parte dell'impresa e, sulla base dei risultati raggiunti nell'intero percorso di formazione, il riconoscimento da parte dell'impresa stessa della qualifica professionale ai fini contrattuali.

2. Le modalità di certificazione delle competenze acquisite e di registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino, sono definite dalla Giunta regionale tenendo conto degli standard già definiti a livello nazionale.

 

CAPO IV

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

 

     Art. 11. (Finalità e ambito di applicazione soggettivo)

1. L'apprendistato alto è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, di una laurea o di un diploma di specializzazione, nonché, per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144, integrando la formazione in azienda con la formazione erogata da una istituzione scolastica secondaria, da una università, o da altre strutture formative.

2. Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi e soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Il contratto può essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età qualora abbiano assolto l'obbligo formativo attraverso il conseguimento di un titolo di studio secondario superiore o di una qualifica.

 

     Art. 12. (Utilizzo sperimentale del contratto)

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un dipoma o per percorsi di alta formazione, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 276/2003, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di istruzione dei giovani.

2. La Giunta regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

3. Nell'ambito delle intese di cui al comma 2 si definiscono la durata del percorso per l'acquisizione del titolo di studio e le modalità di articolazione della formazione.

 

     Art. 13. (Certificazione)

1. Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale l'apprendista può conseguire un diploma di livello secondario, una certificazione di istruzione tecnica superiore, un titolo universitario o di alta formazione secondo quanto previsto dagli accordi di cui all'articolo 12, comma 2.

 

CAPO V

REGOLAMENTAZIONE E SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE

 

     Art. 14. (Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, definisce i criteri e le modalità di contribuzione al finanziamento della formazione formale degli apprendisti e dei tutori aziendali, nei limiti delle risorse annualmente stanziate.

2. Al fine di rafforzare i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani, la Regione può concedere incentivazioni economiche alle imprese per la trasformazione dei contratti di apprendistato, nel corso o al termine degli stessi, in rapporti a tempo indeterminato, secondo i criteri e le modalità individuati nella regolamentazione di cui all'articolo 15.

3. Condizione per il riconoscimento dei contributi e degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 è l'applicazione da parte del datore di lavoro del CCNL stipulato dalle associazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. La Regione promuove la qualità e la diffusione di una adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:

a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;

b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;

c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.

5. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

 

     Art. 15. (Organizzazione del sistema di formazione in apprendistato)

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione, previa intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 276/ 2003, che prevedono in particolare:

a) le modalità di definizione dei profili formativi e del repertorio regionale delle professioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) le modalità per la costituzione dell'anagrafe regionale degli apprendisti e per la verifica di conformità dei piani formativi individuali;

c) i criteri e le modalità di accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna;

d) le modalità per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese;

e) i requisiti del tutor aziendale e la durata della formazione;

f) le modalità per la realizzazione delle attività formative in apprendistato da parte dei soggetti esterni accreditati, nonché le modalità di coordinamento tra i medesimi e le imprese, per lo svolgimento della formazione formale;

g) i criteri e le modalità di partecipazione al finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti ed ai tutor aziendali;

h) l'entità degli incentivi economici per la trasformazione dei contratti di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle incentivazioni;

i) le modalità per l'accertamento dei risultati formativi conseguiti al termine dell'apprendistato, per la certificazione delle competenze relative alla formazione formale e a quella non formale e di riconoscimento dei relativi crediti, nonché le modalità di registrazione sul libretto formativo;

l) il monitoraggio delle attività di formazione in apprendistato e la collaborazione all'attività di vigilanza, fermi restando le funzioni e i compiti ispettivi in materia di lavoro.

 

     Art. 16. (Trattamento di dati personali)

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a trattare i dati personali relativi all'apprendista, con informazioni riguardanti il suo percorso formativo, le sue competenze professionali, gli obiettivi della formazione oltre ad altre informazioni accessorie.

2. Sono inoltre trattati dati riguardanti l'azienda e il tutor aziendale e altre informazioni utili ai fini della gestione dei procedimenti amministrativi. Tra le informazioni raccolte possono essere compresi dati sensibili necessari alla gestione delle finalità formative e degli adempimenti amministrativi connessi al rapporto di apprendistato.

3. A tal fine si considera di rilevante interesse ubblico, ai sensi degli articoli 20, 21 e 73, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'offerta formativa promossa e gestita dalla Regione a favore dei soggetti individuati nella presente legge.

4. I trattamenti sui dati di cui al comma 1 sono svolti in modo automatico e manuale e sono finalizzati alla gestione dell'offerta formativa, alla verifica della formazione effettuata in azienda e alla registrazione degli esiti della formazione sul libretto formativo. Le modalità di trattamento comprendono la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la cancellazione, l'interconnessione con altri archivi e la distruzione.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2008 agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 1.032.000,00, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'UPB 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 possono essere incrementati, mediante apposite variazioni di bilancio in corso di esercizio, con ulteriori fondi comunitari, statali e regionali per un ammontare minimo annuo non inferiore a due milioni di euro.

 

     Art. 18. (Monitoraggio e controllo)

1. La Regione Molise assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige appositi rapporti periodici che presenta almeno una volta all'anno alla Commissione Regionale Tripartita.

2. La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte dell'Assessorato al Lavoro, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche, con particolare riferimento alla distinzione tra quella formale e quella informale.

3. La Regione, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, può concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

 

     Art. 19. (Adeguamento della disciplina)

1. Nel rispetto delle competenze legislative statali e del ruolo della contrattazione collettiva, la Regione Molise, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, procederà ad adeguare la presente legge all'evoluzione del quadro normativo di riferimento della disciplina dell'apprendistato.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.