Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale |
Data: | 26/06/2006 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità ed oggetto). |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27). |
Art. 3. (Assunzioni a tempo determinato). |
Art. 4. (Dotazione di personale definitiva dell'Agenzia Molise Lavoro). |
Art. 5. (Linee guida per lo svolgimento dei nuovi compiti). |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 2.9.45 - L.R. 26 giugno 2006, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, il. 27, recante: 'Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego', concernenti l'ampliamento dei compiti dell'Agenzia regionale Molise Lavoro.
(B.U. 1 luglio 2006, n. 19).
Art. 1. (Finalità ed oggetto).
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate all'ampliamento dei compiti dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, istituita con la
Art. 2. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
"1 bis. L'Agenzia può provvedere altresì a:
a) interventi per le persone disabili o comunque svantaggiate;
b) coordinamento, monitoraggio ed eventuale gestione diretta degli interventi connessi alla filiera dell'istruzione e della formazione professionale ed alla formazione permanente;
c) work experience ed azioni di contrasto alla disoccupazione;
d) formazione degli operatori della formazione professionale;
e) informazione ed orientamento professionale;collegamento con la rete nazionale delle Agenzie;
f) nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro;
g) coordinamento regionale della rete EURES (Servizi europei per l'impiego) costituita sulla base del
h) ogni altro intervento di particolare rilevanza formativa, occupazionale, e sociale".
Art. 3. (Assunzioni a tempo determinato).
1. Allo scopo di assicurare il complesso del sistema integrato delle politiche del lavoro e della formazione professionale, ai sensi della
2. Gli operatori della formazione professionale assunti ai sensi del comma 1 conservano l'iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 26 della
3. Per integrare il personale addetto all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 della
Art. 4. (Dotazione di personale definitiva dell'Agenzia Molise Lavoro).
1. Entro il 30 giugno 2007 la Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui al contratto collettivo nazionale di comparto vigente, stabilisce la dotazione di personale definitiva dell'Agenzia regionale Molise Lavoro in base al fabbisogno derivante dai compiti assegnati alla stessa ai sensi dell'articolo 9 della
2. I posti che risultano vacanti nella dotazione determinata ai sensi del comma 1 saranno ricoperti mediante procedure selettive, per titoli ed esami. A tali procedure potrà partecipare, con il riconoscimento di punteggi aggiuntivi, personale con esperienza nel settore della formazione professionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della
3. Coloro che risultano aver superato le prove selettive di cui al comma 2, senza essersi collocati utilmente in graduatoria ai fini della copertura dei posti vacanti nella dotazione determinata ai sensi del comma 1, sono assunti nel ruolo regionale ovvero nel ruolo provinciale, previo accordo tra le due Province e la Regione, nei limiti del fabbisogno di personale occorrente i per lo svolgimento delle attività afferenti al governo del sistema integrato dell'istruzione e della formazione professionale.
Art. 5. (Linee guida per lo svolgimento dei nuovi compiti).
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee-guida per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti all'Agenzia.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie).
1. La Regione Molise corrisponde annualmente all'Agenzia regionale Molise Lavoro le somme occorrenti per l'espletamento dei nuovi compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 2. I relativi stanziamenti di bilancio sono disposti a valere sulle risorse regionali destinate al finanziamento del sistema regionale della formazione professionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2006 e successivi, in sede delle rispettive manovre finanziarie annuali. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito della UPB relativa allo stanziamento per le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, appositi capitoli.
3. La copertura finanziaria per il personale di cui alla presente legge, assegnato ad altre strutture o alle Province, verrà garantita dalla Regione mediante corresponsione delle somme occorrenti.
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.