§ 2.9.55 - L.R. 9 dicembre 2019, n. 16.
Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:09/12/2019
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito normativo regionale e statale di applicazione)
Art. 3.  (Rete territoriale delle politiche attive del lavoro)
Art. 4.  (Sistema integrato dei servizi per il lavoro)
Art. 5.  (Sistema orientativo –formativo)
Art. 6.  (Complementarietà delle attività)
Art. 7.  (Declinazione delle attività previste)
Art. 8.  (Misura dell'accoglienza e prima informazione)
Art. 9.  (Misura dell orientamento di base)
Art. 10.  (Sistema informativo formazione professionale)
Art. 11.  (Sistema formativo-orientativo)
Art. 12.  (Sede di svolgimento delle attività)
Art. 13.  (Controllo interno delle attività)
Art. 14.  (Monitoraggio e valutazione delle attività)
Art. 15.  (Dotazione del personale)
Art. 16.  (Bilancio di competenze del personale)
Art. 17.  (Assegnazione delle aree di competenza del personale)
Art. 18.  (Rapporto di lavoro del personale)
Art. 19.  (Indirizzo e direttive regionali)
Art. 20.  (Convenzione tra Regione Molise ed Enti di formazione di appartenenza)
Art. 21.  (Contenuto della Convenzione)
Art. 22.  (Durata delle convenzioni)
Art. 23.  (Obblighi derivanti dalla stipula delle convenzioni)
Art. 24.  (Revoca della convenzione)
Art. 25.  (Rinvio normativa convenzione)
Art. 26.  (Obblighi del personale utilizzato)
Art. 27.  (Norma finanziaria)
Art. 28.  (Copertura oneri del personale)
Art. 29.  (Abrogazioni e modifiche di norme regionali)
Art. 30.  (Entrata in vigore)


§ 2.9.55 - L.R. 9 dicembre 2019, n. 16.

Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro

(B.U. 11 dicembre 2019, n. 49)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. Le politiche attive del lavoro strettamente connesse al Sistema Istruzione e formazione trovano attuazione sul territorio regionale presso i Servizi per il lavoro, assegnando un ruolo chiave ai Centri per l'Impiego nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dove l'implementazione di una Struttura regionale di Orientamento permanente diventa funzionale all'intero assetto dei servizi dedicati.

2. La presente legge prevede l'istituzione, nell'ambito del governo dei servizi regionali per il lavoro, di un organismo denominato ' Struttura multifunzionale di orientamento' (SMO), a supporto di parte delle attività concernenti i Servizi per il lavoro nell'erogazione di alcune delle misure previste dalle normative di settore nazionali e regionali, dagli accordi e convenzioni tra organi centrali e territoriali.

3. La SMO ha il compito di sostenere la Regione Molise, nell'ambito dell'organizzazione del sistema di orientamento permanente, nel favorire le azioni di collegamento con le realtà territoriali presenti sul territorio, quali agenzie per il lavoro, agenzie formative, associazioni di categorie, accelerando la diffusione delle informazioni di settore.

4. La SMO ha inoltre il compito di supportare altre azioni a titolarità della Regione Molise relative alla costituzione di una base informativa inerente la filiera della formazione professionale regionale secondo indirizzi e procedure dettate dalle strutture regionali preposte, per l'efficientamento e la capitalizzazione del patrimonio informativo dell'amministrazione regionale, nell'obiettivo della contribuzione alla realizzazione del Sistema informativo della formazione professionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.

 

     Art. 2. (Ambito normativo regionale e statale di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni di attuazione e di adeguamento alla normativa regionale e nazionale con riferimento alle prescrizioni contenute nelle seguenti leggi:

a) legge 21 dicembre 1978, n. 845 'Legge quadro in materia di Formazione Professionale';

b) legge regionale 30 marzo 1995, n.10 'Nuovo ordinamento della formazione professionale';

c) legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 'Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego';

d) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 'Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30';

e) legge regionale 26 giugno 2006, n. 10 'Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999 n. 27 recante: organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego';

f) decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 'Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183';

g) legge regionale 18 luglio 2018, n. 6 'Attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 793 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Trasferimento del personale delle Province in servizio presso i centri per l'impiego'.

 

TITOLO II

RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI REGIONALI PER IL LAVORO

 

     Art. 3. (Rete territoriale delle politiche attive del lavoro)

1. La rete territoriale delle politiche attive del lavoro si sviluppa a livello regionale in una serie di attività stabilite dalle normative di settore nazionali e regionali vigenti secondo l'articolo 2, riconoscendo importanza strategica al grado di efficacia ed efficienza delle modalità di somministrazione dei servizi ai cittadini delle misure previste nelle fasi dell'accoglienza, di prima informazione e di orientamento di base.

2. La competitività regionale in tema di politiche per l'occupazione è basata sul costante miglioramento dei processi di erogazione del sistema delle informazioni per il lavoro e l'occupazione che comprende anche la dorsale istruzione, formazione e orientamento, la cui funzionalità dei servizi è strettamente dipendente dalle modalità organizzative interne in termini di qualificazione dell'attività consulenziale resa da personale esperto e qualificato in materia di orientamento professionale anche in relazione all'esigenza di offrire adeguate risposte ai cittadini in linea con le continue evoluzioni del mercato del lavoro locale.

3. La Regione intende promuovere l'effettiva competitività in tema di politiche dell'impiego e dell'occupazione attraverso l'attuazione di un sistema logistico regionale d'orientamento a supporto delle più ampie funzioni regionali in materia e delle strutture esistenti, in grado di declinare opzioni e scelte ragionate d'intervento sulla base della domanda espressa dalla popolazione di riferimento che si rivolge ai servizi per il lavoro.

4. La Regione, nelle più ampie competenze di governo dei servizi territoriali per il lavoro e del Piano di rafforzamento dei Centri per l'Impiego e delle strutture preposte, riconosce l'esigenza di avvalersi di un supporto operativo da parte della Struttura multifunzionale di Orientamento su specifiche linee di intervento per contribuire all'accompagnamento dell'utenza nelle varie fasi lavorative e di transizione istruzione-formazione-lavoro anche in ragione del ridotto numero di operatori nel proprio organico.

 

     Art. 4. (Sistema integrato dei servizi per il lavoro)

1. Il Sistema integrato dei Servizi per il lavoro che si compone del Sistema informativo lavoro, quale infrastruttura federata sulla quale impattano i servizi di erogazione delle prestazioni essenziali, prevede anche l'organizzazione della componente - Formazione del Sistema Informativo Unitario - alimentata in modo costante da Regioni e Province autonome attraverso l'interoperabilità dei singoli Sistemi informativi Lavoro regionali.

2. All'interno dell'infrastruttura regionale del Sistema Informativo Lavoro, per il conferimento dei micro dati attraverso il Protocollo unico di cooperazione applicativa, la Regione Molise ha il compito di adottare nell'ambito della propria discrezionalità le soluzioni più adeguate finalizzate a:

a) adozione di un data model indicato dal Sistema informativo Unitario con la revisione del proprio sistema di acquisizione e registrazione dei dati regionali afferenti alla formazione -istruzione-lavoro;

b) utilizzo dei propri sistemi di raccolta dati e lo schema informativo già in uso con il conferimento dei dati regionali afferenti alla formazione-istruzione-lavoro attraverso interfacce tecniche dedicate;

c) adozione diretta del Sistema Informativo Unitario quale sistema di primo inserimento dei dati afferenti alla Formazione-Istruzione-Lavoro, attraverso l'accesso diretto al sistema per l'input manuale da parte degli operatori regionali o delle agenzie formative.

 

     Art. 5. (Sistema orientativo –formativo)

1. Il sistema orientativo-formativo regionale deve essere in grado di sviluppare capacità di lettura ed interpretazione delle trasformazioni socio-economiche, interoperabilità delle azioni, omogeneità delle connessioni verso gli utenti intesi come cittadini europei, con particolare attenzione verso coloro che presentano condizioni di svantaggio, anche verso cittadini stranieri e apolidi nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative vigenti in materia.

2. Le voci che compongono le politiche regionali per l'istruzione, formazione, orientamento, lavoro, raffigurano dei processi globali d'intervento di orientamento permanente, intesi come servizi pubblici erogati alle diverse fasce d'utenza nelle fasi di transizione istruzione, formazione che si sviluppano attraverso la rilevazione sistematica dei fabbisogni professionali e formativi, l'elaborazione di mappe territoriali di occupabilità, nonché la predisposizione di progetti integrati di sviluppo locale in sinergia con i comuni, le scuole, l'università, i centri per l'impiego.

 

TITOLO III

COMPITI E FUNZIONI DELLA STRUTTURA MULTIFUNZIONALE ORIENTAMENTO

 

     Art. 6. (Complementarietà delle attività)

1. La funzione ed i compiti affidati alla SMO, non sovrapponenti all'articolazione funzionale della Struttura regionale e alle attività amministrative ad esse precipue, in ragione di una serie di mansioni non riconducibili alle declaratorie dei profili professionali definiti nell'organigramma regionale, sono distribuite secondo un criterio di funzionalità operativa rispetto ai più ampi processi amministrativi e produttivi dei servizi regionali strutturati, in virtù di compiti di esecuzione pratica secondo l'indirizzo, le direttive regionali e la declinazione delle attività previste anche in relazione al Programma triennale delle politiche integrate del Lavoro, Formazione ed Educazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27.

 

     Art. 7. (Declinazione delle attività previste)

1. Gli ambiti di intervento da affidare alla SMO sono individuati in tre macroaree di azione, definite secondo la coniugazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare presso gli sportelli dei centri per l'impiego insistenti sul territorio regionale, secondo l'organizzazione e la suddivisione delle attività adempimentali previste a carico della Regione nello sviluppo e nell'integrazione del nuovo Sistema Informativo Lavoro, per la specifica componente 'Formazione-Istruzione-Lavoro', in coerenza con gli standard nazionali, regionali e con la legislazione vigente in materia e secondo lo sviluppo del sistema orientativo formativo per le specifiche azioni di accompagnamento ritenute tra i servizi di base previsti nella riforma dei centri per l'impiego.

 

     Art. 8. (Misura dell'accoglienza e prima informazione)

1. Per la misura dell'accoglienza e prima informazione, ai sensi delle più ampie attività previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 150/2015, le attività riconosciute alla SMO afferiscono alla fase di primo incontro con l'utenza, con la finalità di soddisfare le richieste iniziali di tipo informativo della persona, verso servizi o misure adatti alle singole esigenze secondo:

a) accoglienza e informazione di base da intendersi come attività di prima informazione all'utenza in relazione all'offerta complessiva presente nella rete territoriale dei servizi competenti;

b) informazione ed accompagnamento sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito delle reti territoriali del lavoro, della formazione e istruzione;

c) informazione del servizio offerto dallo sportello presso il quale la persona è stata accolta;

d) indicazione dei servizi ulteriori presso i quali rivolgersi per le fasi di assolvimento delle pratiche amministrative che rimangono ad esclusiva competenza del personale regionale preposto.

 

     Art. 9. (Misura dell orientamento di base)

1. Per la misura dell'Orientamento di base, ai sensi dei più ampi adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) ed e), all'articolo 20 e 21, comma 2, del decreto legislativo n.150/2015, alla SMO viene attribuito un ruolo conoscitivo e relazionale nell'acquisizione dei bisogni e delle propensioni dell'utenza, consistente in una scomposizione delle competenze dell'utenza in base al contesto del mercato del lavoro regionale (analisi della domanda), quale espressione di un'utenza informata sui requisiti professionali posseduti e sulle opportunità occupazionali offerte dal mercato del lavoro che si esplica attraverso un'attività di 'profilazione qualitativa', prodromica alla successiva misura del Patto di servizio personalizzato corrispondente ad una più complessa 'profilazione quantitativa', di esclusiva competenza degli operatori regionali dei Centri per l'Impiego.

 

     Art. 10. (Sistema informativo formazione professionale)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d), e dell'articolo15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n.150/2015, nell'ambito dei più ampi adempimenti previsti, nelle more della realizzazione di un sistema informativo unico dei servizi per il lavoro a carico di ANPAL, all'interno del quale si inserisce la componente del Sistema Informativo della Formazione professionale, la Regione, attraverso i rispettivi nodi di coordinamento regionali è tenuta ad alimentare costantemente il sistema informativo nazionale, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei Servizi per le politiche del lavoro, con una serie di informazioni e dati a disposizione nei sistemi informativi, tra i quali una base di dati su interventi e politiche della formazione professionale locale.

2. La Regione, nelle more della implementazione e messa a sistema del nuovo Sistema Informativo Lavoro unico Molise, al fine di garantire l'afflusso dei dati nella banca dati regionale, nella sezione dei 'servizi per il cittadino' attraverso il Fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, riconosce l'esigenza di dover preventivamente pianificare una banca dati regionale con una base informativa riguardante la tracciabilità dei percorsi formativi e lavorativi dei cittadini, con l'obiettivo di facilitare, attraverso la rete territoriale dei servizi, l'abbinamento tra domanda ed offerta, la definizione di percorsi formativi personalizzati per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, la ricostruzione dei percorsi formativi e lavorativi ai fini della certificazione delle competenze da apprendimenti formali e non formali, attribuendo alla SMO una serie di attività a supporto della struttura regionale.

3. Le attività di cui al comma 2 dovranno essere individuate, in seguito alle direttive dell'ANPAL - titolare del Sistema Informativo Unitario (SIU) presso il Ministero del Lavoro - contenenti le modalità tecniche di conferimento dei dati che la Regione deciderà di adottare per l'implementazione di un applicativo afferente al sistema informativo della formazione professionale regionale, le cui informazioni dovranno confluire in cooperazione applicativa sul citato SIU.

 

     Art. 11. (Sistema formativo-orientativo)

1. Alla Struttura Multifunzionale di Orientamento è attribuita la produzione e l'aggiornamento dei prodotti afferenti al sistema formativo-orientativo in una logica di affiancamento ai contestuali servizi semplici e complessi, non sostitutiva delle prerogative e competenze delle strutture pubbliche già esistenti, secondo i seguenti ambiti di azione:

a) attività di interconnessione alla dorsale orientamento-formazione-lavoro, attraverso ricerche metodologiche, consulenza tecnica, indagini di campo con elaborazione statistica dei dati e monitoraggio dei programmi e delle azioni di formazione erogate;

b) attività di orientamento info-operativo, info-relazionale con l'utenza con innalzamento degli standard qualitativi rivolti alla formazione iniziale, specificatamente ai percorsi/attività rivolti ai giovani soggetti all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) attività di analisi dei fabbisogni formativi e di monitoraggio, con aggiornamento del Sistema Permanente di Orientamento professionale-scolastico-lavorativo e del Sistema di qualificazione e certificazione delle competenze professionali.

 

     Art. 12. (Sede di svolgimento delle attività)

1. In base alle tipologie di attività previste le sedi di svolgimento delle prestazioni sono individuate per i compiti di cui agli articoli 8 e 9 presso i Centri per l'Impiego, secondo quanto stabilito nella convenzione tra la Regione e gli organismi di formazione di provenienza; inoltre le attività sono effettuate presso le strutture regionali ritenute logisticamente più idonee, così come individuate dalla Regione nella Convenzione da stipulare con gli organismi di formazione di appartenenza.

 

     Art. 13. (Controllo interno delle attività)

1. Le azioni di controllo interno ordinario sulla operatività delle prestazioni, in termini di organizzazione e distribuzione dei carichi di lavoro, sono affidate per ciascuna delle macroaree di lavoro previste agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 allo stesso personale utilizzato di cui agli articoli 15,16 e 17 cosi come stabilito nella Convenzione con gli organismi di formazione di appartenenza.

 

     Art. 14. (Monitoraggio e valutazione delle attività)

1. Al fine di instaurare adeguato collegamento con le strutture regionali competenti per le materie di cui agli articoli 8, 9 10 e 11 la Giunta regionale impartisce alla SMO le direttive in ordine alla pianificazione e programmazione delle attività da sviluppare e alle modalità di esecuzione.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Regione, così come stabilito agli articoli 1, 3 e 4, è compito dei competenti servizi regionali effettuare il controllo ed il monitoraggio dell'attività svolta, con la modalità stabilita e richiamata in convenzione, in termini di efficacia ed efficienza ed economicità, rispetto all'attività svolta dal personale e ai risultati raggiunti.

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

 

     Art. 15. (Dotazione del personale)

1. Nella 'Struttura multifunzionale di Orientamento', che rende operativi interventi annoverati nel più ampio 'Sistema regionale multifunzionale di orientamento permanente', ai sensi e per effetto del combinato disposto degli articoli 26 e 37 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, è impiegato il personale iscritto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale, di cui all'articolo 5, lett. b, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL di categoria di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 10/95, ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n.10/2006 e relativa deliberazione della Giunta regionale n. 1832 del 2 novembre 2006, all'articolo 35 e allegato 12 del CCNL della formazione professionale riguardante la salvaguardia occupazionale, secondo il ruolo ricoperto e certificato di ciascuno dei lavoratori.

 

     Art. 16. (Bilancio di competenze del personale)

1. Al fine di selezionare e collocare nelle attività previste il personale di cui all'articolo 15, sarà nominata dalla Regione, con successivo provvedimento, apposita commissione che dovrà, in seguito agli elenchi dettagliati del personale, stilati dai rispettivi Enti di formazione di appartenenza, valutare le posizioni professionali di ciascuno degli operatori, le attività svolte, i profili posseduti, in correlazione alle attività da svolgere per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

2. La commissione, in base alle valutazioni effettuate, dovrà trasmettere gli esiti ai rispettivi enti di formazione presso i quali il personale da utilizzare è assunto, i quali sono tenuti a stilare entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, usando un criterio di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di copertura delle attività per tutte le aree di intervento definite nella presente legge, un organigramma definitivo del personale da utilizzare e delle attività da assegnare a ciascuno, quale parte integrante della convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 20.

3. Resta a carico dei rispettivi Enti di Formazione interessati alla collocazione del personale di cui all'articolo 15, svolgere attività di raccordo, al fine di omogeneizzare la ripartizione del personale per evitare sovrannumero di operatori in alcune aree di attività e sottodimensionamento in altre.

 

     Art. 17. (Assegnazione delle aree di competenza del personale)

1. L'assegnazione delle unità di personale utilizzato in base alle valutazioni della commissione giudicatrice di cui all'articolo 15 nelle aree di competenza sarà oggetto di specifica regolamentazione tra l'Ente di Formazione di appartenenza e il lavoratore, in base alle singole posizioni professionali valutate.

2. La valutazione di cui all'articolo 16 comma 1, non potrà subire variazioni, se non con motivata richiesta da parte del responsabile dell'ente di formazione datore di lavoro, rivolta al servizio della struttura regionale presso il quale il dipendente svolge l'attività assegnata.

 

     Art. 18. (Rapporto di lavoro del personale)

1. Al personale impiegato all'interno della Struttura regionale Multifunzionale di Orientamento, alla diretta dipendenza funzionale ed organica degli Enti di formazione di provenienza, sarà applicato l'istituto del distacco presso la Regione Molise.

2. I lavoratori saranno posti temporaneamente a disposizione della Struttura regionale multifunzionale di Orientamento, lungo tutta la durata operativa della stessa, rimanendo a carico degli stessi Organismi di Formazione, titolari dei rapporti di lavoro, la responsabilità retributiva, contributiva e disciplinare dei lavoratori distaccati.

3. Il contenuto e la regolamentazione prescritta ai commi 1 e 2, saranno contemplati nella Convenzione di cui all'articolo 20.

 

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE TRA REGIONE MOLISE ED ORGANISMI DI FORMAZIONE

 

     Art. 19. (Indirizzo e direttive regionali)

1. Alla Regione fanno carico le funzioni relative all'indirizzo, alla programmazione, alla valutazione e alla diffusione dei risultati attesi degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 20. (Convenzione tra Regione Molise ed Enti di formazione di appartenenza)

1. La Regione, a seguito dell'approvazione della presente legge ed espletate le procedure ivi previste, provvederà, nel termine di 60 giorni, a sottoscrivere apposita Convenzione con gli Enti di formazione di provenienza del personale appartenente all'Albo regionale degli operatori della Formazione Professionale.

 

     Art. 21. (Contenuto della Convenzione)

1. Nella Convenzione dovranno essere fissati l'oggetto e la finalità della stessa, in relazione alla pertinenza delle attività di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, nonché delle modalità di esecuzione precipue alle suddette azioni di intervento.

2. Gli ulteriori aspetti di dettaglio saranno preventivamente definiti tra le parti stipulanti che potranno designare ciascuna un referente, al fine di definire congiuntamente la tempistica dei rispettivi adempimenti, le strutture presso la Regione dove dovrà essere collocato il personale utilizzato e le attrezzature di dotazione.

3. Nella convenzione dovranno essere stabilite le attività di controllo e monitoraggio delle attività svolte dal personale secondo le direttive e la vigilanza della Regione, stabilendo modalità di accertamento in relazione al raggiungimento degli obiettivi che costituiranno parte integrante della stessa.

 

     Art. 22. (Durata delle convenzioni)

1. Le convenzioni avranno durata triennale, in relazione al Programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27.

2. Secondo i principi generali dell'attività amministrativa contenuti nell'articolo 1 della legge n.241/1990, in relazione al principio della trasparenza, non è previsto il rinnovo tacito delle convenzioni.

3. Alla scadenza delle convenzioni, è prevista un'analisi complessiva sulle attività svolte e sui risultati previsti da consegnare da parte degli Enti di formazione ai responsabili dei servizi regionali, ove sarà possibile, in ragione del rinnovo, stilare da parte della Regione, un perfezionamento del programma generale con ulteriori futuri obiettivi da raggiungere, in base a nuove finalità espresse dalla continua evoluzione della materia oggetto degli interventi previsti.

 

     Art. 23. (Obblighi derivanti dalla stipula delle convenzioni)

1. La Regione regolamenta i propri rapporti con gli enti di formazione titolari di rapporti di lavoro con il personale di cui all'articolo 15, attraverso lo strumento delle convenzioni.

2. Nella convenzione non è prevista la risoluzione anticipata da parte degli Enti di formazione professionale, essendo gli stessi responsabili nei confronti della Regione dell'adempimento delle prestazioni del personale utilizzato e delle attività ad esso attribuite, fatti salvi gli obblighi contrattuali reciproci tra i dipendenti e gli Enti di formazione professionale di appartenenza.

3. In caso di variazione del numero di unità lavorative utilizzate o per qualsivoglia nuova situazione di contingenza verificatasi, gli Enti di formazione sono tenuti a fornire tempestivamente ai servizi regionali le nuove indicazioni.

4. Nella pattuizione degli accordi attuativi tra Regione Molise ed Enti di formazione professionale, di cui alla convenzione, sarà stabilito che le attività svolte dal personale utilizzato, gli studi, le elaborazioni, rimarranno di esclusiva titolarità della Regione Molise.

5. Gli Enti di formazione interessati all'utilizzo del proprio personale saranno tenuti a fornire i prospetti analitici e contributi degli operatori in mobilità, nei termini stabiliti dalla Convenzione, trascorsi i quali, nessuna responsabilità potrà essere attribuita per inadempienza alla Regione Molise, anche in seguito ad attività di controllo da quest'ultima esercitate.

 

     Art. 24. (Revoca della convenzione)

1. Gli Enti di formazione professionale si obbligano, per quanto di propria competenza, ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività previste per il proprio personale, al fine di garantire i risultati attesi, secondo quanto stabilito dalla presente legge, salva l'ipotesi della giustificazione da parte della Regione Molise di revoca della Convenzione per singolo Ente di formazione, in caso di inadempimento assoluto agli obblighi in capo allo stesso, fatte salve le spese ritenute riconoscibili.

 

     Art. 25. (Rinvio normativa convenzione)

1. In mancanza di specifiche previsioni, opereranno le prescrizioni previste nella normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, se ed in quanto applicabile.

 

     Art. 26. (Obblighi del personale utilizzato)

1. Il personale utilizzato presso le strutture regionali, fermo restando gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale di riferimento, rimane a disposizione dei responsabili delle strutture periferiche di destinazione, accettandone le indicazioni sulle modalità, sugli orari di lavoro che dovranno combaciare con gli orari di apertura e chiusura degli uffici regionali, prevedendo un sistema automatico di timbratura da trasmettere ai rappresentanti legali degli Enti di formazione di provenienza.

2. Il personale in utilizzo presso le strutture regionali è tenuto a comunicare tempestivamente ai referenti degli uffici regionali di collocazione, le informazioni sui propri mutamenti di funzioni rispetto a quelle assegnate dagli Enti in stretta relazione alle attività professionali attribuite.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 27. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge, sono finanziati dalla Regione Molise con risorse regionali ovvero comunitarie destinate alle politiche attive e al sistema di formazione professionale anche con una quota che potrà proporre la Giunta regionale in sede di bilancio di previsione.

 

     Art. 28. (Copertura oneri del personale)

1. Ai sensi e per effetto dell'articolo 26 della legge regionale 30 marzo 1995, n.10, per i finanziamenti regionali finalizzati alla copertura degli oneri connessi al personale dipendente degli Enti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni.

 

TITOLO VII

ABROGAZIONI, NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 29. (Abrogazioni e modifiche di norme regionali)

1. All'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lett. c) è abrogata;

b) al comma 2, la lett. e) è abrogata;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Ai lavori del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il Direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro, i Direttori di dipartimento della Regione competenti per materia, il Rettore dell'Università del Molise. Inoltre partecipano senza diritto di voto ed in relazione ai temi trattati i dirigenti regionali. Il Comitato può anche procedere ad audizioni di esperti ovvero rappresentanti delle parti sociali.'.

2. All'articolo 28, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 'b-bis) alle attività della Struttura multifunzionale di orientamento.'.

 

     Art. 30. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.