§ 2.3.6 – L.R. 3 luglio 1991, n. 10.
Normativa in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:03/07/1991
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità e funzioni dei consorzi di bonifica.
Art. 2.  Piano generale di bonifica.
Art. 3.  Programmi provvisori.
Art. 4.  Determinazione dei consorzi e delimitazione dei comprensori.
Art. 5.  Riordino dei consorzi di bonifica.
Art. 6.  Controllo.
Art. 7.  Comitato regionale per la bonifica.
Art. 8.  Spesa per le opere di bonifica.
Art. 9.  Opere di competenza privata.
Art. 10.  Assunzioni di opere di competenza privata.
Art. 11.  Contributi consortili e piano di riparto.
Art. 12.      1. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di Bonifica, nonchè allo scopo di contenere gli oneri a carico dei consorziati entro limiti economicamente [...]
Art. 13.  Organi consortili.
Art. 14.  Assemblea dei consorziati.
Art. 15.  Consiglio dei delegati.
Art. 16.  Elezione dei delegati.
Art. 17.  Individuazione fasce di contribuenza.
Art. 18.  Diritto al voto.
Art. 19.  Ricorsi avverso le operazioni elettorali.
Art. 20.  Durata del consiglio dei delegati.
Art. 21.  Elezione degli altri organi consorziali.
Art. 22.  Deputazione Amministrativa.
Art. 23.  Il Presidente e il Vice Presidente.
Art. 24.  Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 25.  Amministrazione commissariale.
Art. 26.  Concessione di fidejussione.
Art. 27.  Finanziamenti speciali.
Art. 28.  Norme transitorie.
Art. 29.  Norma finanziaria.
Art. 30.  Norma finale.


§ 2.3.6 – L.R. 3 luglio 1991, n. 10. [1]

Normativa in materia di bonifica.

(B.U. 5 luglio 1991, n. 13 - E.S.).

 

Art. 1. Finalità e funzioni dei consorzi di bonifica.

     1. I Consorzi di Bonifica operanti nella Regione Molise costituiti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla presente legge e da altre leggi regionali, che disciplinano la specifica materia.

     2. Operano nell'ambito del perimetro dei rispettivi comprensori nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale e dei piani territoriali.

     3. I Consorzi di Bonifica partecipano alla programmazione regionale con la elaborazione del piano generale di bonifica, provvedono alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio di tutte le opere pubbliche di bonifica (infrastrutture agricole, captazione, accumulo, risanamento, adduzione e distribuzione delle acque a fini irrigui, difesa del suolo e dell'ambiente, di riassetto del territorio) finalizzate al miglioramento del reddito agricolo ed allo sviluppo della produzione agricola nonchè alla valorizzazione del comprensorio.

     4. Concorrono, altresì, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione delle attività di loro competenza e partecipano all'esercizio delle attività regionali in materia di difesa del suolo, in conformità alle direttive che saranno stabilite dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 2. Piano generale di bonifica.

     1. I Consorzi di Bonifica, per il territorio di loro competenza e previa consultazione con gli Enti locali interessati, predispongono, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Piano Generale di Bonifica (P.G.B.).

     2. Il P.G.B. contiene:

     a) la ripartizione del Comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni agricole produttive;

     b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e di difesa del territorio, nonchè ogni altra opera volta allo sviluppo della produttività agricola, stabilendo le priorità di esecuzione;

     c) le eventuali proposte alle competenti autorità regionali per la imposizione di vincoli in difesa dell'ambiente del Comprensorio.

     3. Il P.G.B. adottato dal Consorzio e corredato dal parere del Comitato Regionale per la Bonifica, è inviato alla Giunta Regionale e depositato presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     4. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con pubblicazione sulla pagina nazionale di un quotidiano a diffusione nazionale e con pubblico manifesto da affiggere nei territori dei Comuni facenti parte del Comprensorio.

     5. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque è interessato può presentare le proprie osservazioni al Consorzio di Bonifica.

     6. Il Consorzio di Bonifica, entro i successivi quarantacinque giorni, trasmette alla Giunta Regionale le osservazioni pervenute, esprimendosi sulle stesse.

     7. Entro i successivi novanta giorni, il P.G.B., su proposta della Giunta Regionale e, previo parere del Comitato Regionale per la Bonifica, è approvato dal Consiglio Regionale.

     8. La deliberazione consiliare approvativa del P.G.B. viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque è interessato può proporre ricorso amministrativo avverso al piano.

     9. In caso di mancata adozione del Piano Generale di Bonifica, la Giunta Regionale fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale il Consorzio deve predisporre il P.G.B.

     10. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta per i necessari adempimenti per l'adozione del P.G.B.

     11. Qualora si tratti di piani di bonifica che interessino il territorio di più regioni, si applicano le procedure previste dall'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     12. Analoga procedura è seguita per l'aggiornamento del P.G.B.

 

     Art. 3. Programmi provvisori.

     1. Fino all'approvazione del P.G.B. gli interventi e il finanziamento delle opere pubbliche di bonifica avvengono nel rispetto della legge regionale n. 19 del 14 luglio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. Determinazione dei consorzi e delimitazione dei comprensori.

     1. I Consorzi di Bonifica, operanti nella Regione Molise sono:

     a) "Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro", con sede in Venafro (IS);

     b) "Consorzio di Bonifica Destra Trigno e Basso Biferno", con sede in Termoli (CB);

     c) "Consorzio di Bonifica Integrale Larinese", con sede in Larino (CB).

     2. La Giunta Regionale, di propria iniziativa o su proposta del Consorzio di Bonifica, sentiti le Province, i Comuni, le Comunità Montane, il Comitato Regionale per la Bonifica, le Organizzazioni Sindacali e Professionali degli agricoltori, nonchè i Consorzi di Bonifica interessati, propone al Consiglio Regionale la classificazione, la declassificazione e la ridelimitazione dei comprensori di bonifica, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

     3. Nella ridelimitazione dei comprensori si terrà conto dell'esigenza di accorpare territori omogenei e bacini defluenti verso zone irrigue, allo scopo di individuare comprensori di convenienti dimensioni e funzionalità fondati su unità idrografiche intere.

     4. Qualora i provvedimenti di cui al comma 2 interessano i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applicano le disposizioni dell'art. 73, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 5. Riordino dei consorzi di bonifica.

     1. Qualora si addivenga alla soppressione di un Consorzio di Bonifica, il patrimonio, il personale in servizio alla data della soppressione dell'ente, nonchè ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi Consorzi sono trasferiti ai Consorzi di Bonifica dai quali sono assorbiti.

     2. L'inquadramento del personale è effettuato sulla base della equiparazione dei livelli retributivi funzionali acquisiti nell'ente di provenienza con riconoscimento dell'anzianità maturata.

     3. Ai fini del trasferimento negli organici del nuovo Consorzio si terrà conto dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e della disponibilità dei posti vacanti per livelli retributivi funzionali e figure professionali.

     4. Il personale eccedente sarà assegnato o trasferito ad altri Consorzi di Bonifica, alla Regione, ovvero alle Comunità Montane o ad altri Enti Locali operanti nella regione, nel rispetto delle procedure stabilite dai contratti che disciplinano la materia.

     5. Il personale di cui al comma 4 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del trasferimento, ivi compreso quello di fine rapporto, maturato a tale data secondo le norme vigenti presso il Consorzio di provenienza.

     6. L'eventuale eccedenza di trattamento economico viene conservato come assegno ad personam pensionabile ed assorbibile con la progressione economica e di carriera.

     7. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente legge, si applicano le norme vigenti dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

     8. Ai fini di cui al primo comma, limitatamente alla definizione ed accertamento dei rapporti giuridici attivi e passivi, la Giunta Regionale nomina un Commissario che provvede agli adempimenti relativi entro il termine di mesi sei.

 

     Art. 6. Controllo.

     1. Fermo quanto disposto dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale le deliberazioni dei Consorzi di Bonifica concernenti:

     a) gli atti fondamentali (statuto, regolamento);

     b) il piano generale di bonifica;

     c) il regolamento organico del personale;

     d) i criteri di riparto degli oneri consortili;

     e) il bilancio preventivo e loro variazioni;

     f) il conto consuntivo.

     2. I suddetti atti sono inviati alla Giunta Regionale che, previa istruttoria da parte del competente Assessorato, li trasmette con le proprie osservazioni e proposte al Consiglio per i definitivi provvedimenti di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione.

 

     Art. 7. Comitato regionale per la bonifica.

     1. E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, il Comitato Regionale per la Bonifica.

     2. Lo stesso è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste.

     3. Il Comitato è composto:

     a) dal componente della Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura e Foreste, o suo delegato, che svolge la funzione di Presidente del Comitato;

     b) da un rappresentante di ciascun Consorzio di Bonifica designato dal competente organo;

     c) da tre tecnici dipendenti regionali, esperti in materia di bonifica, ecologia, lavori pubblici ed amministrazione;

     d) da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, con presenza a livello regionale, con un massimo di tre;

     e) da un rappresentante, per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della bonifica più rappresentative nella Regione che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con un massimo di tre.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'ottavo livello, o, in fase di prima applicazione, da un funzionario dei Consorzi di Bonifica, nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, previa designazione delle Deputazioni Amministrative.

     4. Il Comitato esprime parere:

     1) sulla delimitazione dei comprensori di bonifica;

     2) sul piano generale di bonifica;

     3) sui piani di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e delle spese di organizzazione e di amministrazione dei Consorzi di Bonifica;

     4) sui programmi di bonifica e di irrigazione;

     5) su ogni altro problema attinente alla bonifica sottoposto al suo esame.

     5. Il Comitato Regionale per la Bonifica è convocato dal Presidente o suo delegato ed esprime parere entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta.

     6. Nel caso in cui il parere non venga espresso nel termine, il procedimento ha comunque corso.

     7. Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza di almeno 6 componenti ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

     8. Ai componenti del Comitato, estranei alla Amministrazione Regionale, spetta il compenso previsto dalla legge regionale 1° marzo 1983, n. 7 art. 1.

     9. Ai componenti ed al segretario, dipendenti regionali, spetta il compenso stabilito dall'art. 78 delle leggi regionali n. 11 e n. 12 del 31 agosto 1974 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8. Spesa per le opere di bonifica.

     1. Le opere previste nei piani generali di bonifica sono di pubblico interesse e sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a norma delle vigenti leggi in materia.

     2. Le spese per lo studio, la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 sono finanziate dalla Regione o da altri Enti obbligati.

     Dette opere sono eseguite in concessione dai Consorzi di Bonifica.

     3. I Consorzi di Bonifica hanno l'obbligo di provvedere all'esercizio ed alla manutenzione delle opere realizzate in concessione ad avvenuta approvazione dei certificati di collaudo da parte degli Enti concedenti.

     4. Sulle spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, la Regione concede contributi, secondo le modalità e le norme delle vigenti leggi regionali in materia.

     5. Per favorire la sollecita attuazione degli interventi, nei programmi possono prevedersi, oltre alle spese di mano d'opera e materiali, anche spese per la dotazione di attrezzature meccaniche.

     6. Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'art. 67 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

     7. Le spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica, di importo non superiore a 250 milioni, sono a carico della Regione. Detti interventi sono realizzati con le modalità previste dall'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

     8. Le funzioni di Ispettore compartimentale previsto dal citato art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 sono svolte dal Responsabile regionale del Settore competente, il quale provvederà, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad inoltrare alla Giunta Regionale la proposta di finanziamento della perizia di somma urgenza e la richiesta di affidamento immediato dei lavori.

     9. La Giunta Regionale adotta apposito provvedimento immediatamente esecutivo.

 

     Art. 9. Opere di competenza privata.

     1. I proprietari di terreni ricadenti nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di Bonifica hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori, che interessano i propri fondi o comuni a più fondi limitrofi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e di bonifica in genere e, comunque, per non arrecare pregiudizio alle opere ed alla funzionalità delle stesse.

     2. I privati, per la realizzazione di dette opere, potranno usufruire di contributi regionali.

 

     Art. 10. Assunzioni di opere di competenza privata.

     1. Nel caso in cui i proprietari non accettino di eseguire e mantenere le opere di loro competenza, agli stessi si sostituiscono i Consorzi di Bonifica su istanza di uno o più interessati.

     2. La sostituzione dei Consorzi ai privati può avvenire anche nel caso di assoluta inerzia dei proprietari.

     3. Le opere di competenza privata assunte dai Consorzi sono dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili. L'approvazione dei relativi progetti è soggetta alla disciplina prevista dalla legge regionale n. 19 del 14 luglio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Le opere in cui i Consorzi intendono sostituirsi ai privati, ivi comprese quelle di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 20, sono elencate in apposito piano comprensoriale suddiviso in piani comunali, i quali sono approvati dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale per la Bonifica.

     5. Le opere eseguite dai Consorzi sono ammesse a contributo regionale nella stessa misura prevista per gli interventi realizzati dai privati.

     6. Le aliquote di spesa per l'esecuzione e manutenzione delle opere private assunte dai Consorzi, non coperte da contributo regionale, sono a carico dei beneficiari su riparto effettuato dai Consorzi di Bonifica.

     7. Gli oneri di cui al comma 6 sono equiparati, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti ai Consorzi ai sensi dell'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 11. Contributi consortili e piano di riparto.

     1. I Consorzi di Bonifica provvedono al riparto e alla riscossione delle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica nonchè di quelle per il funzionamento dei Consorzi, non coperto da contributi regionali, a norma delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 21 e 59 della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e del comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

     2. Sono soggetti alla contribuzione i proprietari di immobili sia agricoli che extra-agricoli, compresi gli enti pubblici per i beni di loro appartenenza che traggano beneficio dall'attività consortile.

     3. La ripartizione delle quote di spesa è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile ed in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile, a mezzo di apposito piano di riparto.

     4. Le spese di esercizio e di manutenzione di opere irrigue ricadono solo sui comprensori irrigui.

     5. I Consorzi di Bonifica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono predisporre il piano di riparto delle spese consortili e le deliberazioni relative debbono essere depositate presso la Giunta Regionale.

     6. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta Regionale, la quale acquisite le controdeduzioni del Consorzio, che deve pronunciarsi nel termine perentorio di giorni venti trasmette con propria proposta gli atti al Consiglio Regionale che assume le determinazioni definitive.

     8. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati saranno pubblicati nell'albo dei Comuni interessati e successivamente consegnati all'Esattoria nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

     9. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio Regionale, i Consorzi hanno facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 12.

     1. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di Bonifica, nonchè allo scopo di contenere gli oneri a carico dei consorziati entro limiti economicamente sopportabili, la Giunta Regionale può erogare contributi straordinari nella misura massima del 50% delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica amministrativa dell'Ente poste a carico dei consorziati.

 

     Art. 13. Organi consortili.

     1. Gli organi dei Consorzi di Bonifica sono:

     l) l'Assemblea dei Consorziati;

     2) il Consiglio dei Delegati;

     3) la Deputazione Amministrativa;

     4) il Presidente;

     5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita una indennità fissa mensile di carica rispettivamente di Lire 900 mila e di Lire 450 mila.

     3. Per la partecipazione alle sedute della Deputazione Amministrativa e del Consiglio dei Delegati, ai rispettivi componenti compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza nella misura di L. 25 mila.

     4. Al Presidente del Collegio dei Revisori ed ai Revisori effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, è attribuita una indennità fissa mensile rispettivamente di L. 450 mila e di L. 225 mila.

 

     Art. 14. Assemblea dei consorziati.

     1. L'Assemblea dei consorziati è costituita da quattro sezioni distinte, individuate per classi di contribuenza, i cui componenti esercitano il diritto di voto, contemporaneamente, in seggi istituiti in ogni Comune ricadente nel comprensorio.

     2. Hanno diritto al voto i proprietari di immobili siti nel comprensorio ed iscritti nel catasto consortile, che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, nonchè i conduttori a qualsiasi titolo che abbiano i requisiti di cui sopra e che in virtù degli obblighi derivanti da contratto siano tenuti a pagare il contributo consortile.

     3. L'assemblea elegge il Consiglio dei Delegati.

 

     Art. 15. Consiglio dei delegati.

     1. Il Consiglio dei Delegati è composto da 30 membri di cui 24 elettivi e 6 di diritto.

     2. Sono membri di diritto del Consiglio dei Delegati 6 rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale, in ragione di 4 rappresentanti per la maggioranza e 2 per la minoranza.

     3. Partecipa alla riunione del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente.

     4. Al Consiglio dei Delegati spettano le seguenti funzioni:

     a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e i membri elettivi della Deputazione Amministrativa;

     b) deliberare lo Statuto, i regolamenti per l'amministrazione del Consorzio e l'organico del personale;

     c) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo;

     d) deliberare il programma di bonifica ed i piani di riordino fondiario ed irriguo;

     e) deliberare i contributi consortili;

     f) deliberare la stipulazione di mutui;

     g) deliberare sull'aggiornamento periodico delle indennità di cui al precedente articolo 13, nei modi, nei termini e nelle quantità previste dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

     5. Le competenze del Consiglio dei Delegati non specificatamente menzionate nella presente legge sono fissate nello Statuto del Consorzio.

 

     Art. 16. Elezione dei delegati.

     1. Ai fini dell'elezione dei delegati, i consorziati sono suddivisi, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio, in 4 sezioni, a seconda del diverso carico contributivo dei consorziati.

     2. Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 40% dei delegati da eleggere.

     3. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il 40% dei delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 2.

     4. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

     5. Le liste dei candidati dovranno essere presentate da un numero di consorziati non inferiori al 3% degli aventi diritto al voto della sezione.

     6. Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati i 2/3 dei delegati spettanti ad ogni sezione.

     7. Il restante terzo è attribuito alle altre liste in relazione alla percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista nell'ambito della sezione. Le frazioni superiori al 50% sono elevate all'unità, quelle uguali o inferiori si annullano [2].

     8. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità vale l'ordine di lista.

     9. Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.

     10. In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è gravato di maggior contributo.

 

     Art. 17. Individuazione fasce di contribuenza.

     1. L'individuazione delle classi di contribuenza, di cui al precedente articolo 16, è effettuata con deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio, approvata dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 18. Diritto al voto.

     1. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma 2.

     2. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di una delega.

     3. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o

dall'amministratore.

     4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche le quote del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

 

     Art. 19. Ricorsi avverso le operazioni elettorali.

     1. I verbali riguardanti le operazioni elettorali sono trasmessi alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste entro sei giorni dalla data di svolgimento delle elezioni in plico sigillato.

     2. Avverso le operazioni elettorali sono ammessi ricorsi ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Sono fatte salve le altre disposizioni legislative in materia di ricorsi avverso le operazioni elettorali.

     3. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere indirizzati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile, alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura, che esprime il proprio parere in merito.

     4. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, decide sui ricorsi.

 

     Art. 20. Durata del consiglio dei delegati.

     1. Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

     2. Il delegato che, per qualsiasi causa, cessa dalla carica, è sostituito dal primo dei candidati non eletto della lista di sezione cui apparteneva il delegato sostituito.

     3. L'atto di surroga va trasmesso alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura.

 

     Art. 21. Elezione degli altri organi consorziali.

     1. Il Consiglio dei Delegati, sempre che sia avvenuta la nomina dei componenti di diritto di cui al precedente art. 15, è convocato dal Presidente uscente o in sua assenza, impedimento o inerzia, dal componente eletto più anziano di età, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali o dalla data di notifica del provvedimento definitivo adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del 4° comma del precedente art. 19.

     2. Il Consiglio, nella prima adunanza, provvede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente con voto segreto ed operazioni separate.

     3. Lo stesso Consiglio provvede, con voto segreto, alla elezione dei membri della Deputazione Amministrativa, di sua competenza.

     4. Il Consiglio provvede, infine, alla designazione di due componenti effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali possono essere scelti anche fra non consorziati.

     5. Le modalità elettive dei vari organi consorziali sono riportate negli Statuti dei Consorzi.

 

     Art. 22. Deputazione Amministrativa.

     1. La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da 4 deputati eletti dal Consiglio ed è integrata da 1 membro di diritto designato dalla Giunta Regionale fra i 6 rappresentanti eletti dal Consiglio Regionale.

     2. Partecipa alle riunioni della Deputazione, con voto consultivo, un rappresentante dei dipendenti del Consorzio designato ai sensi dell'art. 15.

     3. Le competenze della Deputazione Amministrativa sono fissate dallo Statuto dei Consorzi. La Deputazione Amministrativa dura in carica cinque anni e decade con il Consiglio di cui è espressione, salvo il caso di sfiducia espressa, con voto segreto, da non meno dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

 

     Art. 23. Il Presidente e il Vice Presidente.

     1. Il Presidente esercita la rappresentanza legale del Consorzio. Egli presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa; esercita tutte le altre funzioni indicate nello Statuto del Consorzio.

     2. Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

     3. Le cariche di Presidente e Vice Presidente hanno una durata di anni cinque, salvo il caso di revoca da parte del Consiglio, espressa, con votazione segreta, da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

     4. La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con le cariche di:

     a) Consigliere Regionale;

     b) Presidente ed Assessore Provinciale;

     c) Sindaco ed Assessore Comunale;

     d) Presidente ed amministratore dei seguenti Enti - Comunità Montana; Consorzio Industriale; Camera di Commercio - Industria - Artigianato; Ente Provinciale del Turismo; Unità Sanitaria Locale; Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Molisano (E.R.S.A.M.); Ente Risorse Idriche Molise (E.R.I.M.).

 

     Art. 24. Collegio dei Revisori dei Conti.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     2. Il Consiglio Regionale designa un membro effettivo ed uno supplente, da scegliersi fra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

     3. Al componente effettivo, designato dal Consiglio Regionale, è riservata la presidenza del Collegio stesso.

     4. Gli altri membri del Collegio, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 19 del 18 settembre 1989, sono designati dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 21 della presente legge.

     5. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni.

 

     Art. 25. Amministrazione commissariale.

     1. In caso di impossibilità di funzionamento degli organi o di gravi irregolarità, il Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo parere della competente Commissione Consiliare scioglie l'Amministrazione ordinaria dell'Ente e nomina un Commissario regionale.

     2. Il Commissario indice le elezioni per la nomina degli Organi ordinari. Esso esercita tutte le attribuzioni dei predetti organi per un periodo non eccedente un anno dall'esecutività del decreto di nomina.

     3. Contestualmente alla nomina del Commissario viene nominata, con le stesse modalità del comma 1, una Consulta sulla base della normativa attualmente in vigore.

 

     Art. 26. Concessione di fidejussione.

     1. Per il superamento di eventuale stato di crisi in atto e/o per far fronte a passività di bilancio, la Giunta regionale può concedere ai Consorzi di Bonifica fidejussioni per contrarre mutui eventualmente agevolati [3].

     2. La concessione di fidejussione è subordinata alla approvazione dei rendiconti consortili da parte dell'amministrazione consortile.

     3. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è demandato agli organi tecnico - amministrativi degli Assessorati all'Agricoltura e Foreste e Finanze per le rispettive competenze.

     4. Per i mutui di cui al comma 1, la Regione può concorrere, altresì, nel pagamento degli interessi praticati dagli istituti di Credito nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

     5. Il concorso regionale sugli interessi non può comunque superare il tasso periodicamente stabilito dal Ministero del Tesoro ai sensi del D.P.R. 616/1977, art. 109 e, in ogni caso, l'onere a carico del Consorzio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985.

     6. Alla liquidazione del concorso regionale a favore dell'istituto bancario mutuante si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di rendiconti prodotti annualmente dallo stesso istituto finanziatore.

 

     Art. 27. Finanziamenti speciali.

     1. Allo scopo di consentire ai Consorzi di Bonifica della Regione di sopperire a temporanea deficienza di cassa, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, ha facoltà di concedere anticipazioni senza interessi, fino ad un massimo di 500 milioni per ciascun Consorzio.

     2. Tali anticipazioni non potranno essere rinnovate se non ad avvenuta totale restituzione della precedente anticipazione.

     3. I Consorzi di Bonifica, sulla base di idonea documentazione dimostrante la necessità dell'intervento regionale, potranno presentare all'Assessorato all' Agricoltura istanza intesa ad ottenere le anticipazioni di cui al comma 1.

     4. L'Assessorato all'Agricoltura, accertato lo stato di necessità dell'Ente, di concerto con l'Assessorato alle Finanze, concorderà apposita convenzione, disciplinante i rapporti tra la Regione ed il Consorzio, in cui, tra l'altro, saranno previsti i tempi e le modalità di erogazione e di rientro delle somme.

     5. Il recupero deve comunque avvenire, con le prime entrate e/o con il rilascio di delegazioni di pagamento a valere sui ruoli di contribuenza.

     6. Entro trenta giorni dal perfezionamento dell'istanza, il predetto Assessorato proporrà alla Giunta Regionale l'approvazione della convenzione ed il relativo provvedimento di concessione.

 

     Art. 28. Norme transitorie.

     1. Le Amministrazioni dei Consorzi di Bonifica provvedono all'adeguamento degli Statuti secondo le norme della presente legge, entro il termine di mesi quattro dalla data di rinnovo degli organi consortili. Per la prima applicazione della presente legge, le Amministrazioni in carica, ancorché in regime commissariale, adottano gli adempimenti previsti dall'art. 16 ed indicono le elezioni per il rinnovo degli organi entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Ai fini del rinnovo degli organi è irrilevante la data di insediamento di quelli in carica.

     3. Gli organi consortili scaduti e quelli che scadranno nel corso del periodo occorrente per svolgere le elezioni sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi organi.

 

     Art. 29. Norma finanziaria.

     1 L'onere della presente legge sarà quantificato annualmente dalla legge di bilancio regionale sulle somme derivanti alla Regione da leggi dello Stato di finanza agricola.

     2. Per l'anno 1991 l'onere occorrente sarà stabilito con leggi di bilancio riferito allo stesso anno con fondi derivanti alla Regione da leggi finanziarie per l'agricoltura.

 

          Art. 30. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto espressamente nella presente legge trovano applicazione le leggi regionali in vigore, le norme contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quanto espressamente contenuto negli Statuti dei Consorzi.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Legge abrogata dall’art. 37 della L.R. 21 novembre 2005, n. 42, con la limitazione ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 1993, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 1993, n. 9.