§ 1.12.12 - L.R. 25 luglio 2013, n. 11.
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.12 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:25/07/2013
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.12.12 - L.R. 25 luglio 2013, n. 11.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane).

(B.U. 29 luglio 2013, n. 20)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6)

1. All'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il fondo della montagna e le eventuali risorse aggiuntive di cofinanziamento regionale sono destinate secondo le finalità di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in base ad appositi programmi o progetti di investimento. Tali fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale tra le unioni di comuni e tra le forme associative costituite ai sensi della presente legge, se presenti, oppure tra i comuni montani.";

 

b) Il comma 4 è abrogato;

 

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nelle more delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 10, le risorse del fondo della montagna ed eventuali altre risorse stanziate dalla Regione affluiscono anche nelle contabilità delle predette gestioni e sono destinate anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi e sono ripartite dalla Giunta regionale con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo presso gli enti comunitari in liquidazione.".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.