§ 1.10.85 – L.R. 7 luglio 2006, n. 15.
Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:07/07/2006
Numero:15


Sommario
Art.  1. (Finalità).
Art. 2.  (Incentivazione all'esodo volontario).
Art. 3.  (Ambito di applicazione).
Art. 4.      1. Non oltre il 10% del risparmio derivato dall'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise disciplinato dalla presente legge è impegnato per la formazione del personale. A tal fine la [...]
Art. 5.  (Copertura dei posti che si rendono vacanti).
Art. 6.  (Modalità e tempi di attuazione).
Art. 7.  (Incumulabilità e divieti).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Norma transitoria).


§ 1.10.85 – L.R. 7 luglio 2006, n. 15.

Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise.

(B.U. 15 luglio 2006, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione assume il principio della riqualificazione della dotazione organica e dell'efficienza gestionale quale strumento che possa favorire il necessario processo di snellimento e riorganizzazione della struttura burocratica ed amministrativa, secondo criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale, flessibilità operativa, nel perseguimento delle finalità di tutela dell'interesse generale dell'utenza molisana.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente la Regione favorisce annualmente l'esodo volontario del personale in servizio e prossimo al pensionamento, finalizzato alla contrazione significativa della spesa corrente.

 

     Art. 2. (Incentivazione all'esodo volontario).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione favorisce l'esodo volontario dei propri dipendenti, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo.

     2. La Giunta regionale, nell'ambito della pianificazione delle iniziative finalizzate al contenimento della spesa per il personale, anche attraverso la contrazione della propria dotazione organica, definisce i criteri generali di disciplina dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale di ruolo con qualifica non dirigenziale ed applica, con cadenza periodica, l'istituto medesimo previa verifica delle complessive esigenze organizzative e funzionali e della presupposta compatibilità economico-finanziaria [1].

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al personale del comparto regionale in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente.

     2. Possono incentivare l'esodo volontario gli enti strumentali, con esclusione di quelli la cui dotazione organica è costituita da personale regionale, le Aziende sanitarie locali e l'ARPAM, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 [2].

 

     Art. 4.

     1. Non oltre il 10% del risparmio derivato dall'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise disciplinato dalla presente legge è impegnato per la formazione del personale. A tal fine la gestione della formazione è affidata alla Scuola regionale della formazione continua della Pubblica Amministrazione.

 

     Art. 5. (Copertura dei posti che si rendono vacanti).

     1. I posti che in esito all'applicazione della presente legge risultano essersi resi vacanti possono essere ricoperti in misura comunque non superiore al 50 per cento, nel rispetto delle norme di settore in materia di reclutamento di personale [3].

     2. I reclutamenti sono preordinati all'immissione in organico prioritariamente di professionalità compatibili con le attività di supporto alle funzioni istituzionali della programmazione economica e finanziaria, della produzione di atti normativi, dell'indirizzo e controllo politico, del controllo interno, dell'organizzazione delle risorse e dell'organizzazione di funzioni e compiti a livello regionale e locale.

     3. I reclutamenti, fatti salvi i casi di avviamento a selezione, sono effettuati mediante concorsi pubblici aperti a tutti e, per le professionalità elevate, preferibilmente mediante corsi-concorsi con esami finali scritti e orali utilizzando, per le fasi formative, la Scuola superiore dell'amministrazione regionale e locale.

     4. Il piano occupazionale in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge e quello successivo si adeguano alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 6. (Modalità e tempi di attuazione).

     1. I dipendenti che intendono fruire degli incentivi di cui alla presente legge presentano la domanda formale di cessazione dal servizio secondo le modalità stabilite nel documento di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 7. (Incumulabilità e divieti).

     1. Ai dipendenti beneficiari della presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 27 maggio 2005, n. 25.

     2. Il personale dimissionario non può in nessun caso essere riammesso in servizio, né può essere ammesso ad instaurare con la Regione rapporti di lavoro a tempo determinato, rapporti di parasubordinazione, o aventi ad oggetto prestazioni consulenziali o prestazioni occasionali.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante apposito stanziamento stabilito in sede della relativa manovra finanziaria annuale secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione, relativamente all'anno 2006, la Giunta regionale trasmette il documento di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge, alla Commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere nel termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta trasmissione. Decorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.


[1] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 4 novembre 2008, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.