§ 1.10.42 - Legge Regionale 10 marzo 1989, n. 5.
Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali: nn. 11/74, 12/74, 12/80, 1O/81, 26/81, 1/83, 3/85.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:10/03/1989
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Titoli valutabili.
Art. 3.  Valutazione dell'anzianità.
Art. 4.  Valutazione titoli di studio.
Art. 5.  Valutazione dei concorsi superati.
Art. 6.  Valutazioni delle specializzazioni.
Art. 7.  Inquadramento nei livelli.
Art. 8.  Norme di attuazione.
Art. 9.  Domanda di reinquadramento.
Art. 10.  Decorrenza inquadramento.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 1.10.42 - Legge Regionale 10 marzo 1989, n. 5.

Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali: nn. 11/74, 12/74, 12/80, 1O/81, 26/81, 1/83, 3/85.

(B.U. n. 6 del 1 aprile 1989).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Il personale inquadrato alla Regione ai sensi delle leggi regionali nn. 11/74, 12/74, 12/80, 10/81, 26/81, 1/83 e 3/85 in alternativa all'inquadramento già effettuato, ai sensi della legge regionale 10/1981, può a domanda, essere reinquadrato secondo i criteri di cui ai successivi articoli della presente legge, in relazione ai titoli posseduti alla data del 31 gennaio 1981, come previsto dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1983, art. 5.

 

     Art. 2. Titoli valutabili.

     1. In relazione alla finalità di cui al precedente articolo i titoli valutabili sono i seguenti:

 

a) anzianità di servizio         per un massimo di punti 48

b) titoli di studio              per un massimo di punti 45

c) concorsi vinti o per i quali

è stata conseguita l'idoneità

                                  per un massimo di punti 10

d) titoli di specializzazione    per un massimo di punti 10.

 

 

     Art. 3. Valutazione dell'anzianità.

     1. Il servizio prestato presso l'Ente di provenienza e presso l'Amministrazione regionale viene valutato punti 1,50 per ogni trimestre.

     2. Il periodo massimo complessivo valutabile è di anni 8 [1].

     3. Non vengono valutate le frazioni di anno inferiori a quarantacinque giorni procedendo, in ogni altro caso, all'arrotondamento al trimestre per difetto o per eccesso.

     4. Al punteggio conseguente all'applicazione dei precedenti commi saranno apportate le stesse riduzioni percentuali applicate all'anzianità di servizio a norma dell'art. 89 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alla qualifica o livello rivestito nell'ordinamento di provenienza in relazione al livello funzionale superiore richiesto.

     5. Per l'inquadramento al VII e VIII livello funzionale il servizio comunque prestato in carriera di concetto è valutato al settantacinque per cento.

 

     Art. 4. Valutazione titoli di studio.

     1. I titoli di studio, conseguiti a norma dell'ordinamento scolastico italiano, sono valutati:

     a) diploma di laurea: punti 45;

     b) diploma di scuola media di II grado: punti 30;

     c) licenza di scuola media dell'obbligo: punti 20.

     2. E' valutabile un solo titolo di studio ed il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore.

 

     Art. 5. Valutazione dei concorsi superati.

     1. I concorsi superati valutabili sono soltanto quelli per esami o per titoli ed esami e sono valutati nella seguente misura:

a) concorsi a posti per la carriera direttiva:

     1) vincitore punti 5

     2) idoneo punti 3

b) concorsi a posti per la carriera di concetto:

 

     1) vincitore punti 4

     2) idoneo punti 2

c) concorsi a posti per la carriera esecutiva e della carriera ausiliaria ed operaia:

     1) vincitore punti 3

     2) idoneo punti 1,5

     2. Sono complessivamente valutabili solo due concorsi superati; nell'ipotesi di un numero superiore a due si valutano quelli più favorevoli.

 

     Art. 6. Valutazioni delle specializzazioni.

     1. I titoli di cui alla lettera d) del precedente articolo 2 sono i seguenti: certificazioni e/o attestazioni di specializzazione:

     a) corsi di studio annuali: punti 2

     b) corsi di studio biennali: punti 4

     c) corsi di studio triennali: punti 6

     d) abilitazione all'esercizio della professione: punti 2

     e) abilitazione all'insegnamento: punti 2

 

     Art. 7. Inquadramento nei livelli.

     1. Il personale che raggiunge un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punti dei titoli posseduti di cui all'articolo 2, non inferiore al minimo indicato per ciascuno dei livelli funzionali sotto riportati, previsti dalla legge regionale dell'8 maggio 1980 n. 12, è ritenuto idoneo all'inquadramento nel livello medesimo:

 

    livello II           punti 10

    livello III          punti 18

    livello IV           punti 30

     livello V           punti 40

    livello VI           punti 50

    livello VII          punti 55

   livello VIII          punti 78

 

 

     Art. 8. Norme di attuazione.

     1. I benefici della presente legge non possono comportare l'attribuzione di più di due passaggi di livello.

     2. Per il personale inquadrato ai sensi della legge regionale n. 10 dell'8 giugno 1981, nei livelli dal II al IV, non è consentito più di un passaggio di livello.

     3. Al personale proveniente dallo Stato, già appartenente alla ex carriera di concetto, che in sede di applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 4, è stato inquadrato nella settima qualifica funzionale, non è consentito più di un passaggio di livello.

     4. L'accesso alla carriera direttiva non è comunque consentito ai dipendenti che non posseggano il diploma di scuola media di II grado.

 

     Art. 9. Domanda di reinquadramento.

     1. Il personale di cui all'articolo 1, che ai sensi della presente legge ritenga di avere diritto ad un inquadramento più favorevole, ha facoltà di richiederlo a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data d'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 10. Decorrenza inquadramento.

     1. Il reinquadramento, anche in sovrannumero, decorre agli effetti giuridici dalla data del primo inquadramento e agli effetti economici dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

 

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Il maggior onere occorrente per l'applicazione della presente legge, previsto in lire duecentomilioni, graverà, in termini di competenza e di cassa, sullo stanziamento del Capitolo n. 4000 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale" del bilancio per l'esercizio 1988.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi art. 1 della L.R. 7 luglio 1993, n. 16.